La disciplina del codice civile precedentemente richiamata non prevede specifici obblighi in materia di libri sociali e contabili con riferimento alle a.s.d.
Poichè il codice civile attribuisce ampia libertà agli accordi tra gli associati, ne consegue che, in assenza di disposizioni specifiche, sono obbligatori i libri espressamente previsti dallo statuto.
Qualora nello statuto non dovesse essere previsto nulla a tal proposito, sarebbe opportuno far riferimento a quanto concretamente adottato nella prassi di settore.
In ogni caso si consiglia all’a.s.d. di allestire un adeguato sistema di rilevazioni contabili, di registrazione degli associati e di tutte le adunanze e deliberazioni degli organi sociali.
Con riferimento all’a.s.d. che svolge esclusivamente attività istituzionale, si elencano a titolo esemplificativo i libri sociali e contabili che sarebbe opportuno adottare in forma assolutamente libera:
· LIBRO dei SOCI – ove annotare le generalità degli associati, la data di ammissione e il riferimento alla delibera di ammissione, le quote associative versate e la data di versamento, eventuali provvedimenti di esclusione con annotazioni relative alla delibera di esclusione, eventuali recessi con annotazioni relative alla comunicazione di recesso prodotta dall’associato;
· LIBRO dei VERBALI delle ASSEMBLEE degli ASSOCIATI – ove annotare tutte le delibere adottate dall’Assemblea degli associati (organo sovrano a cui sono demandate le funzioni deliberative dell’associazione, tra cui la programmazione delle attività sportive, la nomina del Consiglio Direttivo, l’approvazione del rendiconto periodico di gestione, ecc.);
· LIBRO dei VERBALI del CONSIGLIO DIRETTIVO – ove annotare tutte le delibere del Consiglio Direttivo (organo amministrativo preposto all’ammissione degli associati, all’adozione dei provvedimenti attraverso cui si pone in essere la programmazione deliberata dagli associati, alla redazione del rendiconto gestionale, alla convocazione dell’assemblea degli associati per l’approvazione del rendiconto, ecc.);
· PRIMA NOTA CASSA/BANCA – ove annotare tutte le operazioni compiute in entrata e in uscita in contanti o attraverso il c/c intestato all’associazione, ricordando che, ai sensi dell’art. 37, co. 5, l. n. 342/2000, i movimenti in entrata e in uscita, di valore pari o uguale a euro 516,46, devono obbligatoriamente transitare attraverso conti correnti bancari o postali intestati alla a.s.d., pena l’applicazione di sanzioni amministrative e la decadenza da importanti benefici di carattere tributario.
6. Gli adempimenti di rendicontazione periodica
Entro i termini previsti dallo statuto (generalmente entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale nella maggior parte dei casi coincidente con l’anno solare), l’assemblea generale, convocata dal Consiglio Direttivo secondo le modalità ed entro i termini previsti dallo statuto, approva il rendiconto di gestione redatto dagli amministratori.
Tale documento espone la situazione economica (oneri e proventi), finanziaria (disponibilità liquide in cassa e presso il c/c bancario o postale, crediti e debiti) e patrimoniale (beni mobili, immobili e immateriali posseduti) dell’associazione, oltre che il risultato della gestione (avanzo, se i proventi > oneri, disavanzo se oneri > proventi) con le relative misure finanziarie finalizzate all’investimento (dell’avanzo) o alla copertura (del disavanzo).
Gli associati, attraverso la lettura del documento, vengono informati sull’andamento della gestione relativa all’anno trascorso (come sono stati investiti gli apporti iniziali e gli avanzi conseguiti, l’ammontare dei costi di gestione generali e specifici, la copertura del disavanzo, ecc.) e quindi sono in grado di giudicare la bontà dell’amministrazione e la rispondenza della stessa agli indirizzi generali formulati.
Il rendiconto è per sua natura un documento statico e consuntivo, ovvero rappresenta la fotografia della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’associazione con riferimento ad un preciso momento e come conseguenza della gestione sociale.
In quanto tale pertanto non si presta ad analisi di tipo dinamico e a tal fine è opportuno affiancare al rendiconto consuntivo un rendiconto previsionale e programmatico nel quale individuare gli obiettivi da raggiungere e da confrontare, nel periodo successivo, con il rendiconto consuntivo.
Al fine di consentire la redazione di un rendiconto completo e trasparente è necessario impostare una efficiente struttura contabile e conservare in maniera idonea tutti i documenti contabili (giustificativi, anche per eventuali esigenze di revisione e controllo).
Opportuni approfondimenti, in separato contesto, meriterebbe l’attività di raccolta pubblica di fondi e la relativa specifica rendicontazione, eventualmente condotta dall’a.s.d in occasione di determinati eventi, che in questa trattazione ci si limita soltanto a segnalare.
7. Gli adempimenti dichiarativi di carattere fiscale
Ai sensi dell’art. 148, d.p.r. n. 917/1986 e dell’art. 4, d.p.r. n. 633/1972, le somme versate dagli associati a titolo di quota associativa (l’iscrizione annuale al centro sportivo per intenderci) non sono considerate imponibili ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA.
L’a.s.d. di conseguenza, all’atto del percepimento delle quote, non è obbligata a emetterne certificazione avente valore fiscale.E’ quindi libera di produrre una ricevuta semplice (su modelli prestampati o personalizzati) sulla quale applicare una marca da bollo dell’importo pari euro 1,81 per somme superiori a euro 77,47.
Le stesse norme, qualora siano soddisfatti i requisiti di cui alle pagine precedenti (forma dell’atto costitutivo o statuto, clausole statutarie, riconoscimento sportivo e trasmissione del modello EAS), stabiliscono che non sono considerate imponibili, ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA, le somme ricevute dagli associati a titolo di corrispettivo specifico per la fruizione delle attività istituzionali (per intenderci le somme versate per la frequenza al centro sportivo, le iscrizioni a tornei, ecc.).
Anche per tali somme valgono le stesse considerazioni di cui sopra in merito all’emissione della relativa ricevuta.
In conclusione, l’a.s.d. che svolge solo attività istituzionali ed è in possesso dei requisiti descritti godrà del beneficio della totale non imponibilità delle somme ricevute dagli associati.
Tali somme non saranno assoggettate ad alcuna tassazione e per il percepimento delle stesse non saranno richiesti adempimenti dichiarativi di alcun genere.
Qualsiasi altro tipo di provento (ad esclusione delle donazioni, dei contributi pubblici e privati, e altre ipotesi particolari) è considerato invece di natura “commerciale” e di conseguenza attratto a tassazione e a obblighi di documentazione e dichiarazione (pur con le semplificazioni previste per esempio dal regime di cui alla l. n. 398/1991, ove applicabile, per il cui approfondimento si rimanda ad altra sede).
Ci si riferisce alle attività precedentemente elencate nel capitolo dedicato alla definizione di attività istituzionali e a tutte le attività oggettivamente commerciali quantunque condotte da un soggetto, come l’a.s.d., che per sua natura è ente non commerciale.
In particolare le attività di tipo estetico, termale e terapeutico, la somministrazione o la cessione di alimenti e bevande, la cessione di abbigliamento o accessori sportivi vari, la pubblicità commerciale, i corrispettivi da apparecchi di divertimento (per questi ultimi è prevista inoltre l’applicazione delle specifiche imposte sugli intrattenimenti).
Per tali attività, oltre a sorgere l’imponibilità, si rende necessaria la verifica della sussistenza dei requisiti professionali, in capo al soggetto preposto (attività di tipo estetico, termale e terapeutico, somministrazione o cessione di alimenti e bevande), e degli ulteriori requisiti di carattere tecnico e sanitario (oltre a quelli ordinariamente previsti) relativi alle aree a ciò adibite, oltre a tutti i connessi obblighi di comunicazione alle autorità amministrative competenti.
Altre forme di finanziamento come per esempio le donazioni, i contributi pubblici e privati, ecc., non sono considerate “corrispettivi specifici” e nemmeno “ricavi commerciali” e, come si è detto nel paragrafo precedente a proposito di raccolta fondi e relativa rendicontazione, sono oggetto di opportuni approfondimenti in altro contesto.
Si segnala l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Dogane, secondo le modalità ed entro i termini previsti, degli acquisti di beni o servizi da soggetti residenti in altri paesi membri UE diversi dall’Italia (modelli INTRA).
Si segnala altresì l’esonero delle a.s.d. dal versamento delle tasse di concessione governativa relative agli apparecchi di telefonia mobile.
Si rimanda invece a specifici ulteriori approfondimenti la trattazione della detraibilità fiscale delle spese sostenute per l’iscrizione e la frequenza periodica ai centri sportivi e delle erogazioni liberali effettuate nei confronti delle a.s.d.