Come anticipato nell’edizione “flash”di Fiscosport – n. 18/bis del 15/10 u.s. – ed evidenziato anche in altri articoli della presente newsletter, l’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 15 Ottobre ha rinviato il termine per la presentazione del modello EAS alla data del 15 dicembre p.v.
Il comunicato stampa ha anche annunciato l’emanazione di una circolare (documento di prassi) che dovrebbe chiarire i numerosi dubbi ancora esistenti sia in relazione ai soggetti tenuti ed esonerati alla compilazione del modello che ad alcuni aspetti operativi circa la compilazione del modello medesimo e, soprattutto, la previsione di un modello EAS “light”, che richiederà un numero di informazioni molto ridotto per alcune tipologie di Enti Associativi tra i quali saranno comprese le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte all’apposito Registro tenuto dal CONI.
Nell’attesa delle indicazioni contenute nell’emananda circolare si vuole in questa sede fare il punto sulla situazione ed evidenziare alcuni elementi critici del nuovo adempimento, sulla base dei dati e notizie ad oggi a disposizione.
1) UN PO’ DI STORIA:
L’art. 30 del D.L. 29.11.2008 n. 185 (conv. in L. 28.01.2009 n. 2) ha introdotto, in capo agli enti non commerciali di tipo associativo (salvo alcune eccezioni) ed alle società sportive dilettantistiche di capitali ex art. 90, L. 289/2002, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti agli effetti tributari, al fine di beneficiare della non imponibilità (de-commercializzazione) dei corrispettivi, delle quote e dei contributi ex art. 148, TUIR e art. 4, DPR 633/1972.
Si tratta, come noto, delle somme che i soci, associati e partecipanti erogano alle associazioni di appartenenza a titolo di quota o contributo associativo (art. 148, 1° c., TUIR) nonché delle somme e dei contributi (c.d. “corrispettivi specifici” che i medesimi soggetti, unitamente “tesserati” erogano agli stessi enti a fronte di servizi specifici da questi erogati – es. quota per l’utilizzo del campo da tennis, per l’ingresso in palestra o piscina, per la partecipazione al corso di avviamento allo sport etc. (art. 148, 3°c, TUIR).
In particolare, il citato art. 30 ha previsto che tali quote, contributi e corrispettivi “non sono imponibili a condizione che gli enti associativi:
a) siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria;
b) trasmettano (salvo le eccezioni espressamente previste) per via telematica all’Agenzia delle Entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante apposito modello da approvare …… con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.”
La condizione sub a) non costituisce una novità, in quanto richiama il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 148, c. 8), lett. da a) a f) TUIR, requisiti che devono essere previsti dallo statuto dell’ente – statuto da registrare c/o l’Agenzia delle Entrate – e, soprattutto, devono essere concretamente rispettati.[1]
La condizione sub b) costituisce invece la novità del provvedimento in quanto, a decorrere dalla prossima scadenza del 15/12/2009, l’omissione dell’obbligo della comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali comporterà l’impossibilità da parte degli enti associativi di usufruire delle agevolazioni di cui sopra, e ciò anche qualora le associazioni stesse siano in possesso di tutti i”requisiti qualificanti” previsti dalla normativa fiscale.
L’onere dell’invio del modello dovrà essere adempiuto entro il 15/12 p.v. da parte delle associazioni già costituite entro la data del 16/10/2009, ed entro 60 gg. dall’inizio dell’attività da parte delle associazioni che si sono costituite, o si costituiranno, successivamente al 16/10/2009, nonché, da parte di tutte le associazioni, entro 60 gg. dalla data in cui dovessero variare alcuni dei dati indicati dalle istruzioni alla compilazione del modello, alle quali si rimanda.
In data 02 settembre 2009, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate[2], è stato approvato il modello previsto dall’art. 30 D.L. 185/2008, unitamente alle istruzioni per la compilazione, costituito, oltre che dai dati anagrafici dell’ente associativo e del legale rappresentante, da 38 righi ognuno dei quali contiene una dichiarazione del Legale Rappresentante dell’Ente Associativo.
2) LE FINALITA’ DELLA NORMA:
Il nuovo adempimento, come esplicitamente chiarito dall’Amministrazione Finanziaria[3], ha finalità di controllo ed antielusive e mira “ad acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale (società sportive dilettantistiche), con l’obiettivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale e, conseguentemente, di isolare e contrastare l’uso distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare – tra l’altro – la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali”.
In sostanza, l’Agenzia delle Entrate intravede nel mondo associativo – destinatario di una serie non indifferente di agevolazioni fiscali – un possibile veicolo di evasione e/o elusione fiscale attraverso l’utilizzo improprio dello schermo associativo al fine di celare lo svolgimento di attività economiche imprenditorialmente condotte e fiscalmente rilevanti.
Oggetto del controllo non sono solo le associazioni sportive dilettantistiche ma anche – anzi, soprattutto – i “circoli privati” in senso lato, come risulta chiaro dal titolo del provvedimento, dove con tale dizione devono intendersi tutte quelle forme associative che operano nei più svariati settori (culturale, ricreativo, educativo, assistenziale e, anche, sportivo dilettantistico) ed utilizzano le agevolazioni ex art. 148, 3° comma TUIR. E’ importante sottolineare tale aspetto perché solo avendo chiara questa circostanza è possibile comprendere il significato di alcune dei quesiti posti dal modello altrimenti, poco comprensibili se visti nella sola ottica sportiva dilettantistica.
L’obiettivo della norma è dunque quello di porre sotto controllo i “circoli privati” e, in particolare, di consentire all’Agenzia delle Entrate di entrare in possesso dei “dati rilevanti” in via telematica, senza necessità di doverli andare a “scovare” attraverso accessi specifici. Fino ad oggi, infatti, l’Agenzia era in possesso solo di alcuni dati fiscalmente rilevanti (es. ammontare del fatturato prodotto in attività commerciali comunicato attraverso la redazione del mod. UNICO, ovvero ammontare dei compensi corrisposti in favore dei collaboratori comunicato attraverso la dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770), ma non era in possesso di alcuna notizia in merito alla c.d. “attività interna” dei circoli, cioè dell’attività svolta nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti e tesserati in conformità alle finalità istituzionali. Tali dati venivano a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria solo in caso di verifiche fiscali operate, spesso, senza alcun filtro preventivo.
I dati rinvenuti dai Mod. EAS dovrebbero quindi, unitamente ad altre notizie ricavate da segnalazioni delle Amministrazioni Locali (es. possesso di autorizzazioni amministrative per la vendita di beni o la somministrazione di alimenti e bevande) essere utilizzati per la formazione di liste selettive sulla base di indicatori di “pericolosità fiscale”, indicatori rappresentati, presumibilmente, soprattutto dalle dimensioni dell’ente a livello di numero di associati e di entrate complessive.
Successivamente alla fase della raccolta dei dati dovrebbe partire la fase dei controlli selettivi sui “falsi circoli”, dalla quale, in base alla relazione tecnica al D.L. 185/2008, l’Amministrazione Finanziaria prevedeva di incassare un maggior gettito pari a 150 milioni di Euro nel 2009, 150 milioni nel 2010 e 300 milioni nel 2011.[4]
3) LE CRITICITA’ DEL MODELLO ED IL RINVIO DELL’ADEMPIMENTO:
Fin dal primo esame è apparso chiaro che i quesiti previsti dal modello avrebbero comportato non poche difficoltà ai soggetti interessati alla compilazione dello stesso, anche e soprattutto per la poca chiarezza di alcune richieste e per la sostanziale inutilità delle istruzioni, che nella maggior parte dei casi si limitano a ripetere il quesito esposto nel modello.
E’ inoltre apparso subito chiaro che diverse informazioni richieste dal modello sono già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria e che altre esulano sia dalla ratio che dalla lettera della legge istitutiva dell’obbligo. Ne sarebbe derivato un adempimento piuttosto complesso e, almeno in parte, inutile.
E’ quindi cominciato un pressing da parte dell’Agenzia delle ONLUS e dei rappresentanti del Forum del terzo settore volto ad ottenere un rinvio del termine, una semplificazione del modello ed un ampliamento delle previsioni di esonero dall’adempimento, pressing che ha raggiunto gli scopi desiderati, come illustrato dal comunicato stampa di cui sopra.
4) ALCUNE CONSIDERAZIONI IN ATTESA DEI NUOVI CHIARIMENTI:
Considerati il rinvio del termine e l’annuncio di nuovi chiarimenti ministeriali, non ci sembra opportuno attardarci nell’esame dei singoli righi previsti dal modello: tale approfondimento sarà senz’altro effettuato se e nella misura in cui il nuovo modello “light” previsto per le Associazioni Sportive Dilettantistiche e la nuova circolare lo rendessero necessario, ovviamente in tempo utile per dare le necessarie informazioni per l’espletamento dell’adempimento.
Ci sia invece consentita una valutazione di merito: il rinvio e la semplificazione del modello sono generalmente stati salutati dal modo associativo, e sportivo dilettantistico in particolare, con grande sollievo. Anche chi scrive ha avuto, in prima battuta, tale reazione.
Riteniamo tuttavia che, ad un maggiore approfondimento della vicenda, gli entusiasmi iniziali siano destinati a ridimensionarsi: infatti, se è vero, come è vero, che il modello nella sua versione originale appare eccessivamente pesante, e che sia la compilazione che l’invio telematico dello stesso avrebbero inevitabilmente comportato un aggravio di costi in capo alle associazioni, lo è altrettanto il fatto che, ad un esame più approfondito, appare chiaro che per la maggior parte delle piccole associazioni sportive dilettantistiche – ed in particolare per quelle che esercitano attività agonistica – i dati risultanti dal modello avrebbero permesso all’Amministrazione Finanziaria di avere una fotografia abbastanza nitida della situazione, fotografia dalla quale sarebbe risultato evidente che un eventuale controllo fiscale su tali enti avrebbe avuto ben poche possibilità di concludersi con risultati positivi e quantitativamente interessanti nell’ottica dell’Amministrazione stessa, che si sarebbe presumibilmente concentrata sugli enti di maggiori dimensioni, “lasciando in pace” le piccole associazioni che rappresentano la grande maggioranza del mondo associativo[5].
Ora, pare, dalle prime notizie trapelate dal Forum del Terzo Settore, che i dati che saranno richiesti alle Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro CONI siano talmente pochi e talmente poco rilevanti[6] da rendere totalmente depotenziato e sostanzialmente inutile, in relazione alle finalità dello stesso sopra evidenziate, l’adempimento.
Siamo certi che sia una buona notizia?
Oppure tutto ciò comporterà che l’Amministrazione Finanziaria, dovendo comunque rispettare gli obiettivi di budget sopra evidenziati, torni a “sparare nel mucchio”, attraverso controlli sostanzialmente casuali, con ciò ponendo sullo stesso piano, e nelle stesse possibilità di subire un controllo, la piccola associazione sportiva che svolge attività agonistica giovanile con il falso “circolo privato” che gestisce un impianto sportivo?
Il rischio è elevato. Solo l’esame dell’emananda circolare e, soprattutto, l’esperienza concreta dei prossimi mesi potranno dirci quanto è anche fondato.
[1] a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utilio avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) Obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, ….. sovranità dell’assemblea dei soci, associati eo partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti ……………..;
f) Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
[2] Ai sensi dell’art. 30 del D.L. 185/2008 il provvedimento doveva essere emanato entro il 31 gennaio 2009
[3] Circolare Agenzia delle Entrate n. 123/E del 9 aprile 2009
[4] Cfr. Valentina Melis – Il Sole 24 Ore del 16/10/2009
[5] La rilevazione Istat sul non profit in Italia pubblicata il 12 dicembre 2001 riportava che solo lo 0,8% delle associazioni aveva entrate superiori a 129.000 Euro, mentre il 66% delle stesse aveva entrate inferiori a 15.000 Euro – cfr. Enti non Profit, n. 10/2009, “Approvato il modello di comunicazione dei dati fiscali per gli enti associativi”, di P. Clementi, G.M. Colombo e M. Poletto
[6] Dovrebbe trattarsi dei soli quesiti n. 4,5,6,25,e 26 – Cfr. Valentina Melis, Il Sole 24 Ore del 16/10/2009 – cit.