Il quesito
Risposta di: Stefano ANDREANI

Preliminarmente ci lascia perplessi, trattandosi di una s.s.d., la dizione “tutti i soci, tesserati e non”, poiché abitualmente i soci non sono in numero tale da costituire l’intera platea dei frequentatori, come parrebbe da tale dizione. Riteniamo quindi che il termine “soci” sia stato impropriamente utilizzato per definire i partecipanti all’attività sportiva.
Passando a quanto descritto nel quesito, perché un soggetto possa/debba tenere contemporaneamente il regime ordinario e il regime forfetario di cui alla Legge 398/91 bisogna aderire al principio della suddivisione fra le attività commerciali connesse e non connesse all’attività istituzionale, principio affermato nella recente Circolare 18/2018.
Per i motivi che abbiamo ampiamente illustrato in altri articoli [G. Sinibaldi, Le attività commerciali connesse: davvero la legge 398/1991 non si applica a tutte le attività commerciali?, in Newsletter n. 9/2017; S. Andreani, Legge 398 solo per le attività connesse: e se ci fossimo preoccupati per (quasi) nulla?, in Newsletter n. 16/2018; P. Sideri, Regime forfetario ex l. 398/1991 e attività commerciali “non connesse”: problematiche contabili – Prima parte, in Newsletter n. 17/2018 e Seconda parte, in Newsletter n. 18/2018] tale suddivisione non ci convince ma – e sul punto si veda un altro articolo proprio su questa Newsletter (Legge 398 solo per le attività connesse: la “linea prudente”) – certamente è possibile, per convinzione o per prudenza, aderire a tale impostazione, come si ipotizza nel quesito.
In tal caso, passando alla situazione esposta nella domanda del nostro Lettore:
a) per il ristorante – se sarà gestito con una struttura rilevante e/o erogherà i propri servizi anche a non tesserati/praticanti attività sportiva, sarà pubblicizzato autonomamente e/o presenterà altri indici di “non connessione” – effettivamente si potrebbe considerarla attività non connessa, fuori dal “regime 398” e quindi con IVA ordinaria
b) l’attività di beach volley è senza dubbio attività sportiva, e la questione si sposta sull'aspetto statutario:
– se essa è prevista dallo statuto, rientra certamente nella previsione dell'art. 148, III comma, T.U.I.R. e quindi decommercializzata se svolta nei confronti di tesserati, commerciale connessa, e quindi in "regime 398", se svolta nei confronti di non tesserati (sia per la decommercializzazione che per la connessione, riteniamo opportuno che risulti anche come fra le attività svolte dal registro CONI)
– se invece non è prevista dallo statuto, riteniamo non la si possa considerare rientrante nella previsione dell'art. 148, III comma, T.U.I.R. (non è infatti "svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali, appunto perchè fra gli scopi istituzionali non è menzionata) e quindi sarà commerciale non connessa.
In chiusura non possiamo che rinviare a quanto scritto nell'ultimo paragrafo dell'articolo di carattere generale pubblicato su questa newsletter: siamo nella situazione in cui considerare le attività commerciali non connesse si risolve in un vantaggio per il sodalizio, e la cosa continua a non convincerci del tutto …