Il quesito
Risposta di: Stefano ANDREANI

Come scritto in altri articoli e risposte pubblicati in questa Newsletter, la distinzione fra attività connesse e non connesse di cui alla Circolare 18/2018 ci lascia estremamente perplessi, ma è comunque un documento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, e l’opzione di seguirla, quantomeno per prudenza, non è quindi ipotesi da scartare a priori.
Ciò premesso e alla luce di essa, alle domande poste nel quesito riteniamo si possa rispondere in questi termini:
– per quanto riguarda il thermarium, la circolare espressamente lo qualifica attività non connessa;
– per quanto riguarda la locazione di spazi ad ambulatori di medici e/o fisioterapisti riteniamo che invece si possa seguire un ragionamento diverso: probabilmente non connessa (o meglio, non sufficientemente connessa da rientrare nel perimetro di applicazione della Legge 398/91) è l’attività medica o riabilitativa, dato che si estende ben al di fuori dell’attività sportiva, ma per la messa a disposizione di spazi perché essa possa essere svolta il discorso potrebbe essere diverso, atteso che è assolutamente fisiologico che gli atleti periodicamente abbiano necessità di tali servizi. Certezze non siamo però in grado di darne.
Come nell’altro quesito segnaliamo infine l’utilizzo probabilmente improprio del termine “soci”: in una Srl soci sono i detentori delle quote di proprietà dal capitale sociale, e “frequentatori”, “utilizzatori dell’impianto”, “utilizzatori dei servizi”, o ancor più brutalmente “clienti”, sono quelli che ne utilizzano i servizi.