Il quesito
Risposta di: Stefano ANDREANI
La questione può essere affrontata sulla scorta della Risoluzione 25/1/2007 n. 9, che ufficializza la risposta a un interpello nel quale si chiedeva:
1) se “l’amministratore della società sportiva dilettantistica, che sia anche socio”, possa percepire compensi per lo svolgimento dell’anzidetta carica sociale “senza che ciò configuri una forma indiretta di distribuzione di proventi dell’attività”,
2) se l’amministratore-socio della società sportiva “partecipante in maniera diretta all’attività sportiva dilettantistica dell’ente (in qualità di istruttore, atleta, allenatore, ecc.)” possa percepire i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del Testo Unico delle imposte sui redditi … senza che ciò configuri violazione del divieto di distribuzione, anche indiretta, dei proventi dell’attività sociale
3) se il canone eventualmente percepito dal socio amministratore della società sportiva dilettantistica per la concessione in locazione dell’impianto sportivo in favore della medesima società costituisca “una forma indiretta di distribuzione dei proventi dell’attività sociale”.
La risposta è positiva a tutte e tre le domande, a tre condizioni:
– che il compenso quale amministratore non superi il limite stabilito per i compensi agli amministratore delle ONLUS
– che il compenso come istruttore e il canone di locazione non siano superiori rispettivamente all'analogo compenso percepito dagli altri istruttori, soci o non soci, e il canone di locazione sia in linea col canone di mercato
– che il cumulo dei compensì in capo allo stesso socio non "eluda comunqaue, in concreto, il divieto di divisione dei proventi … tenuto conto dell'entità delle erogazioni complessivamente corrisposte al socio …. in relazione alle attività svolte dalla xo cietà e ai redditi perceniti dallo stesso ente".
In sostanza, nel caso esposto nel quesito, se sia il compenso come dipendente che quello come istruttore sono adeguati al lavoro svolto, e regionevoli in rapporto ai ricavi della società, in linea di principio la ripartizione degli utili non si configura.