Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

La normativa di riferimento, per come è formulata attualmente, obbliga le associazioni e società sportive dilettantistiche a dotarsi di defibrillatore semi-automatico e ad assicurare la presenza di personale adeguatamente formato all'uso del medesimo durante le gare e gli allenamenti, indipendentemente dal tipo di attività svolta. E' importante ricordare che gli enti tenuti a dotarsi dello strumento salvavita, devono accertare costantemente il regolare funzionamento dello stesso; le conseguenze dell'impossibità di utilizzo di tale strumento – ai fini della responsabilità civile e/o penale – sono le medesime della mancata presenza.
La normativa statale, infatti, non sanziona l'assenza del defibrillatore in quanto tale (a differenza di alcune leggi regionali, che contemplano sanzioni perlopiù amministrative: in tal senso, si veda la legge regionale Toscana 9 ottobre 2015 n. 68); l'impossibilità di servirsi dello strumento salvavita, in caso di necessità, può tuttavia costituire il presupposto di un giudizio di responsabilità a carico della società e/o del Presidente dell'ente nella malaugurata ipotesi in cui l'utilizzabilità dello strumento salvavita avrebbe evitato il verificarsi di un evento lesivo.
E' doveroso precisare che la disciplina attualmente in vigore potrebbe subire delle modifiche entro il termine in cui i sodalizi devono adeguarsi; sarà cura della redazione informare i lettori di qualunque novità.