Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

Il quesito non precisa un aspetto fondamentale per potere offrire una risposta esaustiva, ovvero se la palestra sia una s.r.l. sportiva affiliata a una Federazione sportiva nazionale, a una Disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva, oppure si tratti di una s.r.l. estranea al mondo CONI. Se, infatti, le une sono obbligate a dotarsi di defibrillatore ai sensi del Decreto Balduzzi, le altre possono esserlo solo in virtù di specifiche disposizioni regionali; la normativa statale evidenzia "l'opportunita' di dotare, sulla base dell'afflusso di utenti e di dati epidemiologici, di un defibrillatore [tutti i contesti in cui si svolge attività sportiva], quindi anche i luoghi quali centri sportivi, stadi palestre ed ogni situazione nella quale vengono svolte attivita' in grado di interessare l'attivita' cardiovascolare".
L'a.s.d. è sicuramente tenuta ad adeguarsi alla normativa nazionale in materia di defibrillatori, che è chiara in tal senso.
La palestra potrebbe non essere tenuta solo se costituita nella forma di s.r.l. estranea al mondo CONI (e avente la sede in una regione in cui non è previsto un simile obbligo ai sensi della normativa regionale); a diverse conclusioni può pervenirsi qualora si tratti, come detto, di un sodalizio sportivo. In tal caso, infatti, la normativa di riferimento menziona espressamente le società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della l. 289/02 (oltre alle società professionistiche), obbligandole ad acquistare il defibrillatore (di cui deve essere assicurato costantemente il regolare funzionamento) e a garantire la presenza – durante le gare e gli allenamenti – di personale adeguatamente formato.
Verificandosi quest'ultima situazione (in cui entrambi gli enti sono tenuti all'acquisto), è prevista (ex lege) la possibilità che i sodalizi si accordino per acquistare un solo strumento; in tal caso, è di fondamentale importanza che sia chiarito, con accordo scritto, "chi fa cosa", ovvero venga stabilito -ad esempio- chi deve garantire la presenza dell'operatore formato e chi sia tenuto a controllare il regolare funzionamento del dispositivo, al fine di evitare spiacevoli conseguenze in materia di responsabilità nella malaugurata ipotesi in cui si verifichi la necessità di utilizzare lo strumento salvavita.