Il quesito
Risposta di: Patrizia SIDERI

Nel quesito a cui fa riferimento il nostro lettore si affermava, come accennato, che "i rimborsi forfetari (ma anche i compensi) che possono essere riconosciuti ai componenti il consiglio direttivo di una federazione possono essere più correttamente inquadrati quali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale, in quanto trattasi di soggetti non direttamente coinvolti nella realizzazione degli eventi sportivi dilettantistici.
Rientrano quindi nella fattispecie prevista non dal primo, ma dal secondo periodo dell'art. 67, comma 1, lett. m) T.U.I.R., come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207."
Il gentile lettore chiede come sia conciliabile l'erogazione di compensi di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo gestionale ai componenti il consiglio direttivo di una federazione, con la Circ. Min. Fin. n. 21/E del 22 aprile 2003 ove "Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell'art. 81, comma 1, lettera m), alla collaborazione nell'attività amministrativa e di gestione dell'ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti".
Occorre innanzitutto precisare che l'elencazione operata dalla Circolare è da ritenersi esemplificativa e non esaustiva, potendo essere ben ulteriori le mansioni svolte in ambito amministrativo e gestionale: pensiamo ad esempio, ad intrattenere i rapporti con le asd/ssd affiliate, alle verifiche della documentazione di affiliazione o di tesseramento, ai rapporti intrattenuti con le banche, con i consulenti legali e fiscali, …
Occorrerebbe quindi conoscere esattamente le attività svolte dai consiglieri, onde capire se lo strumento in analisi sia appropriato, ma in linea di principio non vediamo preclusioni all'inquadramento prospettato.
Diverso sarebbe se venisse erogato ai consiglieri un compenso per la mera carica, da cui scaturirebbe un inquadramento quale co.co.co. al di fuori delle agevolazioni in ambito sportivo, da tassare e assoggettare a contribuzione previdenziale quale reddito assimilato al lavoro dipendente.