Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

La disposizione di riferimento è l'art. 90, comma 17, della l. 289/02, il quale testualmente recita: "Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro".
Con particolare riguardo alla tipologia di sodalizio indicata dal lettore, l'associazione polisportiva dilettantistica, può ritenersi rispettata la disposizione citata laddove venga indicata la natura di ente sportivo dilettantistico, rappresentativo di più discipline, ovvero risulti la natura di associazione polisportiva dilettantistica (abbreviata con l'acronimo a.p.d.).
Laddove si rendesse necessario variare la denominazione dell'ente, è doveroso convocare un'assemblea straordinaria dei soci, nel rispetto delle prescrizioni statutarie (con riguardo alle modalità di convocazione e ai quorum richiesti rispettivamente per la regolare costituzione della medesima e per l'adozione di delibere legittime).
La necessità di integrare la denominazione, del resto, è stata prevista anche dal legislatore. L'art. 90, comma 18 ter, della legge 289/02, al riguardo precisa che: “Le società e associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci”. Il richiamo alla determinazione assembleare senza ulteriori specificazioni, impone il riferimento alle prescrizioni statutarie, che, perlopiù, attribuiscono una simile competenza – come detto – all'assemblea strordinaria.
Infine, non può essere trascurata la necessità di riportare l'indicazione corretta della denominazione, presupposto per il godimento dei benefici fiscali, in tutti i segni distintivi del sodalizio o comunicazioni rivolte al pubblico. Ai sensi della circolare 21 E/2003 dell’Agenzia delle Entrate “costituisce condizione per il godimento dei benefici fiscali l’adozione della denominazione indicata nel citato comma 17 dell’art. 90, che deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico”.