Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

Il quesito è molto articolato e lo riportiamo qui, prima di affrontare le questioni poste.
Nella a.s.d. gestita dal nostro lettore, i nuovi iscritti minorenni verranno tesserati secondo la modulistica della FIT: questo può valere anche per gli adulti o atleti o che frequentano la scuola tennis che non hanno interesse a partecipare alla vita associativa.
Il problema sorge per i minorenni (o adulti) che sono soci fino al 31.12.2018 dal momento che lo statuto prevede che "coloro che desiderano divenire soci assumano, con la domanda di ammissione, l'obbligo di assoggettarsi al pagamento delle tasse di ammissione e delle quote di associazione a partire dal mese nel quale sono ammessi, ma il loro impegno prosegue per un periodo di almeno dodici mesi a partire dalla data del primo gennaio successivo alla loro iscrizione. Trascorso tale periodo l'iscrizione si ritiene rinnovata di anno in anno, salvo dimissioni presentate con lettera raccomandata entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno."
Per quanto riguarda la decadenza dei soci, lo statuto prevede:
1- le dimissioni come sopra detto
2- morosità protrattasi per oltre due mesi dal ricevimento di specifica diffida
3- la radiazione…
A partire dal 1.1.2019 per i soci, soprattutto minorenni, la a.s.d. ritiene di poter procedere in due modi:
1- i minorenni già soci rimangono soci e si provvederà a toglierli dal libro soci quando non frequenteranno più la scuola con le modalità previste dallo statuto. Per un po' di tempo si avranno minori tesserati e minori soci, il che creerà sicuramente un po' di scompiglio, soprattutto per il pagamento delle quote che saranno differenti tra semplici tesserati e tesserati/soci.
2 – ma ci si chiede se invece il ragazzo, o anche l'adulto, che al 1.1.2019 sia ancora socio, possa pagare solo il tesseramento e non versare più la quota socio. Si tenga conto che non avendo presentato le dimissioni con racc. entro il 31.10 è ancora socio.
In questo caso può essere accettato solo come tesserato, per poi diffidarlo per il mancato pagamento della quota socio (il tutto naturalmente passando per il Consiglio) e scaduti il termine di 2 mesi cancellarlo dal libro soci per morosità? Se sì, questa diffida si può consegnare personalmente a mano? Anche per la raccomandata nel caso di dimissioni si può accettare una racc. a mano?
Si chiede inoltre se si possa prevedere per i tesserati il versamento di una piccola quota (es 5€) per rimborso spese segreteria.
E infine: si ribadisce spesso che la quota socio deve essere uguale per tutti, ma si chiede se una differenza tra soci minorenni e maggiorenni sia possibile. (come è sembrato di capire nel corso del Convegno di Senigallia). E che sarebbe dell’ipotesi di fissare la quota socio per tutti uguale, sia maggiorenni che minorenni, e prevedere poi, per i minorenni-soci che frequentano la scuola, uno sconto sulla quota di frequenza?
* * *
Il quesito presuppone il chiarimento della differenza fra lo status di socio e quello di tesserato. Nonostante la qualifica di socio e tesserato possano coesistere in capo al medesimo soggetto (è il caso, tra l'altro, della FIT menzionata dal lettore, che impone il tesseramento di tutti i soci), si tratta di situazioni non necessariamente coincidenti.
Il tesseramento è un rapporto che si instaura fra il soggetto che intende praticare attività sportiva e l'organismo di riferimento (perlopiù) tramite l'associazione o società sportiva di riferimento.
Si tratta di un rapporto, di durata annuale, al cui perfezionarsi consegue il riconoscimento di uno status, ovvero la titolarità di una pluralità di diritti e doveri. Agli uni sono riconducibili: il diritto di praticare attività sportiva e vedersi riconosciuti i risultati ottenuti, il diritto alla tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale per il professionista; i secondi includono: il vincolo sportivo ed il vincolo di giustizia.
Il tesseramento, giova ribardirlo, è un atto necessario e imprescindibile per il soggetto che intenda entrare a far parte del mondo sportivo.
Diversa è la situazione del socio, che può essere interessato solo a far parte del sodalizio, condividendone gli scopi, senza volere partecipare all'attività sportiva. Laddove l'organismo di riferimento non pretenda la necessaria coincidenza di entrambi gli status, può verificarsi il caso di colui il quale intende concludere solo un rapporto associativo.
Il legame fra socio e sodalizio si perfeziona a seguito della stipulazione di un contratto associativo, con comunione di scopo ed aperto perchè i soci possono "entrare ed uscire" dall'associazione senza dovere modificare lo statuto, diversamente da quanto avviene con riguardo al contratto costitutivo di società.
Il rapporto associativo, derivante dal contratto, a differenza del tesseramento, ha durata indeterminata, salvo l'ipotesi del recesso e dell'esclusione (nonchè della morte) e la normativa fiscale espressamente richiede che sia esclusa la possibilità di una partecipazione limitata nel tempo.
Fatte queste doverose premesse e sottolineata la necessità ed imprescindibilità di adeguare lo statuto alle modifiche compiute nella prassi, è opportuno distinguere – per chiarezza – le singole richieste del lettore, nonostante sembrino tutte riconducibili ad uno stesso filo conduttore, riguardante la possibilità di tesserare alcuni componenti del sodalizio, sciogliendo il rapporto associativo.
Il fatto, da un lato, che il rapporto associativo derivi dalla conclusione di un contratto non consente l'esclusione "d'ufficio" del socio, presupponendo la necessaria valutazione della volontà dei singoli soci (tramite i genitori se minorenni) e, dall'altro, la durata a tempo indeterminato del rapporto richiede, una volta accertata la volontà di non fare più parte del sodalizio, il rispetto di una procedura determinata per lo scioglimento. Non è corretta l'idea di considerare escluso il socio che non si presenti più alla scuola tennis per un certo periodo di tempo (a meno che una simile situazione non sia espressamente contemplata dallo statuto).
Solo dopo avere seguito la procedura statutaria per l'esclusione dei soci, è possibile cancellare l'ex socio dal libro soci.
Con riguardo alla richiesta riguardante la possibilità che il socio non paghi la quota associativa, è necessario precisare che si tratta di una decisione dell'organo deputato a ciò (presumibilmente del CD: anche questa competenza deve essere stabilita dallo statuto), essendo una questione rimessa all'autonomia negoziale degli associati, in assenza di un'espressa previsione legislativa.
Ovviamente, qualora si opti per questa soluzione, dovrà essere estesa a tutti i soci, non solo a quelli uscenti, al fine di evitare disparità di trattamento fra i componenti. L'altra ipotesi formulata dal lettore per potere escludere il socio, presupponente l'inevasa diffida per morosità si presenta incompatibile con la precedente e potrà essere adottata, in assenza della soluzione appena citata.
Al riguardo non sembra invero chiaro il riferimento "ad eventuali problemi per una nuova iscrizione" derivanti dall'esclusione per morosità. Se, infatti, il socio non intende più essere considerato tale, preferendo essere solo tesserato, non si comprende il richiamo ad una nuova iscrizione. Anche laddove decidesse di tornare a far parte dell'associazione non sembrano invero emergere criticità, essendo stato escluso per morosità e non per comportamenti contrari ai principi associativi.
Le modalità di consegna della diffida e di rassegna delle dimissioni dovrebbero essere indicate nello statuto. In assenza di prescrizioni specifiche, possono essere consegnate a mani, purchè sia fatta contestualmente firmare una ricevuta. Mancando una simile attestazione, non potrebbe aversi la prova della consegna del documento.
Con riguardo alla richiesta relativa alla possibilità di fare pagare ai tesserati una quota (seppur minima) per la segreteria, non può escludersi a priori, trattandosi di una decisione rimessa alla volontà del sodalizio e non regolata (in un senso o nell'altro) dal legislatore.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo all'ipotesi del pagamento di una quota inferiore per i soci minorenni, essendo rimesso alla libera determinazione dell'ente. Ovviamente, per regolarità e trasparenza sarebbe opportuno prevederlo nell'ambito dello statuto, ove vi fossero disposizioni in merito alla quota associativa o, quantomeno, farlo emergere da una delibera dell'organo deputato a ciò, presumibilmente il CD.
La previsione di una quota associativa ridotta sembra preferibile rispetto alla soluzione del pagamento di una somma ridotta per la frequenza alla scuola, trattandosi di due corrispettivi differenti, rispettivamente quota associativa e quota di frequenza.