Il quesito
Risposta di: Pietro CANTA
Dal 1° gennaio 2025 si avrà un cambio epocale per quanto attiene asd e ssd con l’entrata in vigore delle nuove normative riguardanti il trattamento IVA per “le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 36/2021”.
Precisiamo che il cd. Decreto Omnibus (D.L. n. 113 del 9 agosto 2024) ha chiarito che, ai fini IVA, le associazioni e società sportive dilettantistiche possono continuare ad applicare fino al 31/12/2024 le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4, del D.P.R. 633/72 che pone dette prestazioni fuori dal campo di applicazione dell’IVA (ci si era posti il dubbio se l’applicazione delle nuove disposizioni avesse decorrenza già dal 17/8/2023, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 36-bis del D.L. 75/2023).
Volendo esaminare gli adempimenti, di cui al quesito – si rimanda agli articoli in calce per meglio comprendere la materia – occorre distinguere tra le Asd/Ssd che optino per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta di cui all’articolo 36-bis del D.P.R. 633/72 o abbiano aderito (o aderiscano con effetto 1/1/2025, entro il 31/12/2024) al regime di cui alla legge n. 398 del 16 dicembre 1991.
Fuori da queste due ipotesi (in cui varrà la dispensa), scatta l’obbligo di fatturazione (elettronica) o di certificazione dei corrispettivi (misuratori fiscali, biglietterie automatizzate, ecc.), registrazione e dichiarazione (dich. Iva, mod. li.pe. periodici, ecc.) delle operazioni interessate.
Con riferimento a quanto indicato nel quesito, è giusto l’interpello del gentile lettore che in “398” esclude da fatturazione e/o certificazione le quote pagate da tesserati/soci:
le quote associative rimangono “fuori campo iva”,
le quote campo, corsi, ecc. diventano “esenti IVA” ma possono essere rilasciate semplici ricevute cartacee (senza che debbano essere utilizzate fatture o ricevute/scontrini fiscali o altri mezzi “fiscali” di certificazione delle somme), indicando nel documento ”associazione/società sportiva dilettantistica, in regime forfettario legge 398/91, esonerata dall’obbligo di fattura”.
In regime “398” le Asd/Ssd sono esonerate tranne che per pubblicità e sponsorizzazione e salvo che l’utente non la richieda espressamente (in questo caso occorre emettere fattura).
Se non hanno introiti pubblicitari o di sponsorizzazione, molte a.s.d. hanno solo il codice fiscale. Questi soggetti, se oltre alle mere quote associative hanno anche i cd. “corrispettivi specifici”, dal 1/1/2025 dovranno provvedere ad acquisire la partita IVA, attuando gli adempimenti di cui sopra.
Per approfondimenti si vedano i seguenti contributi:
- il recentissimo articolo di G. Sinibaldi, Il punto dopo le ferie – I – La riforma del trattamento IVA dei servizi sportivi: novità
- G.Romiti, Gli adempimenti per l’apertura della partita IVA dopo il 1° gennaio 2025
- S. Andreani, G. Sinibaldi, Enti associativi e IVA: anno nuovo ma stesso problema
- S. Andreani, L’esenzione IVA per l’attività sportiva (art. 36 bis d.l. 75/2023): fa così paura?
- G. Sinibaldi, La nuova esenzione IVA per l’attività sportiva
- S. Andreani, I cambiamenti della disciplina IVA: le paure del settore sportivo sono giustificate?