Il quesito
Risposta di: Roberto SELCI
- Un’ASD ha stipulato un nuovo contratto di locazione per un immobile da utilizzare come sede delle attività (preparazione atletica, body building, hiit, yoga, pilates, power lifting, functional training, aerobica, ginnastica posturale, ginnastica vertebrale/dolce).
L’art 7-bis d. lgs. 36/21(riforma dello sport) prevede che le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal Decreto del MLP 1444 del 02.04.1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
L’Architetto dell’ufficio edilizia privata dice che non è così, che stanno seguendo una normativa regionale (siamo in Lombardia) non specificando quale, e pertanto richiede una serie di documenti per produrre la SCIA.
A quale normativa regionale potrebbe riferirsi? L’art 7-bis d. lgs. 36/21(riforma dello sport), esclude ogni altra interpretazione?- Nel nuovo contratto di locazione è prevista la possibilità da parte della ASD di sub-affittare di locali o parti degli stessi, a dei professionisti (fisioterapisti ecc.) per la loro attività professionale
Lo statuto in merito alle attività secondarie e strumentali recita:
«Art. 6 Attività secondarie e strumentali all’attività sportiva dilettantistica
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione, ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni, può inoltre esercitare e organizzare attività secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive dilettantistiche di cui all’articolo 5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministero delle Finanze. L’individuazione di tali attività è demandata al Consiglio direttivo dell’associazione.
In particolare, può esercitare e, organizzare e gestire le seguenti attività:
– attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti;
– ogni altra attività sportiva dilettantistica, quantunque non presente nel suddetto Registro, purché riconosciuta dagli Enti cui l’Associazione è affiliata;
– in quanto affiliata AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell’apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, può effettuare la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, dei propri tesserati non associati e degli associati e tesserati dell’Associazione nazionale cui l’Associazione aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale nonché nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall’articolo 148 del TUIR.»
Chiedo se sia necessario integrare lo stesso specificando l’attività di sub-affitto?
Nel caso in cui si proceda con il sub-affitto ai professionisti l’ASD dovrà aprire la partiva IVA optare per il regime L. 398/91 anche se come indicato nella risposta al quesito del 15/04/2024 (Subaffitto locali per attività diversa da quella sportiva a soggetto terzo) in via prudenziale sarebbe meglio non applicarla in questo caso?
Grazie e cordiali saluti
Premessa
In via preliminare si rileva che nell’elenco delle attività indicato nel quesito ne vengono indicate talune che non rientrano, al momento, tra quelle menzionate nel Regolamento “disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”; pertanto si raccomanda di valutare l’impatto (in termini numerici) rispetto ai flussi che saranno generati per le c.d. attività secondarie e strumentali.
La destinazione d’uso
Entrando nello specifico, è di tutta evidenza che il legislatore con l’articolo 7-bis del D.Lgs. ha conferito dignità normativa riconoscendo la compatibilità delle sedi di ASD e SSD in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quindi equiparando tale compatibilità con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal Decreto Min. Lav. Pubblici 2 aprile 1968 n. 1444.
È noto che la normativa richiamata all’interno dell’articolo 7bis è stata oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato con l’Ordinanza 1949/2022 e, nel caso in specie con l’articolo 103 (disapplicazione di norme statali) della Legge Regione Lombardia n.12/2005 che al comma 1 bis aveva precisato che “Ai fini dell’adeguamento, ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3, degli strumenti urbanistici vigenti, non si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, fatto salvo, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, il rispetto della distanza minima tra fabbricati pari a dieci metri, derogabile tra fabbricati inseriti all’interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario”.
Tuttavia la questione non è per nulla definita e pur essendo sempre presenti (anche in altri provvedimenti regionali) deroghe alle norme statali si ritiene che al momento la gerarchia delle fonti del diritto possa considerare sullo stesso piano Leggi dello Stato e Leggi Regionali. Pertanto, rispondendo (al momento parzialmente in assenza di altri elementi forniti dal cortese lettore) al quesito formulato non è pacifico che il richiamo del D.M. 1444/1968 presente nel testo dell’articolo 7 bis del D.Lgs. 36/2021 escluda ogni altra interpretazione.
Sicuramente con maggiori elementi forniti dal lettore rispetto alle indicazioni generiche illustrate nel quesito, potrà essere più agevole integrare quanto qui esposto.
Il subafitto
Passando alla seconda parte del quesito circa la possibilità di subaffitto, si evidenzia che:
- La previsione nel contratto di locazione circa la possibilità di sublocazione non sembrerebbe (da sola) condizione sufficiente se, nell’ambito delle attività secondarie e strumentali (articolo 9 D.Lgs. 36/2021) non risultano puntualmente previste le stesse. In particolare la formulazione dell’articolo 6 dello statuto della ASD non sembrerebbe, al momento, aver previsto tale possibilità;
- La concessione di spazi attrezzati per il solo tempo necessario alla prestazione sanitaria e limitatamente ai propri tesserati/associati (esempio visite mediche idoneità sportiva, consulenza nutrizionale, etc.) è prassi usuale e connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi istituzionali in linea generale.
Questo comporta, che il professionista non potrà mai utilizzare i predetti spazi come proprio spazio per l’attività professionale continuativa nei confronti di soggetti terzi rispetto a tesserati/associati in quanto la destinazione urbanistica degli spazi specifici non può essere compatibile con lo svolgimento di tali attività.
La somministrazione di alimenti e bevande
Per quanto attiene alle somministrazioni di alimenti e bevande è opportuno fare chiarezza anche sulla platea dei soggetti che possono beneficiare (in presenza di adeguati requisiti) delle finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno a suo tempo in favore di taluni E.P.S.
L’estensione dei benefici a familiari conviventi con gli associati ovvero agli associati e tesserati del medesimo E.P.S. cui l’ASD aderisce è norma delicata e non applicabile “de plano” semplificando l’interpretazione in modo superficiale. Si suggerisce a riguardo di consultare i propri consulenti di riferimento al fine di verificare la presenza di tutti i requisiti necessari in capo alla ASD per poter beneficiare di quanto ipotizzato dalla stessa.
Si richiama infine la massima attenzione, ancorché ad oggi non risultino normati criteri e limiti delle attività con carattere strumentale e secondario, rispetto a un’eccessiva discrezionalità nei flussi dei proventi delle stesse rispetto a quelli di attività istituzionali in quanto, come previsto al comma 1-ter dell’articolo 9 del D.Lgs. 36/2021, l’eventuale mancato rispetto di tali criteri comporterà la cancellazione d’ufficio dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.