Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Se una a.s.d. è dotata di partita IVA, con opzione per il regime di cui alla l. 398/1991, ciò significa che svolge attività commerciale in via stabile, non in modo marginale e occasionale rispetto all’attività istituzionale sportiva.
Svolge quindi attività, dietro corrispettivi, derivante, ad esempio, da servizi offerti nei confronti di terzi non associati o non tesserati, come i corsi sportivi a pagamento e i servizi a questi connessi, oppure da servizi oggettivamente non direttamente connessi alla promozione di attività sportiva, indipendentemente dalla natura soggettiva del soggetto fruitore, come l’attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande o la vendita di merchandising, oppure ancora svolge attività di promozione e propaganda pubblicitaria, il tutto per reperire risorse finanziarie a sostegno delle attività sportive istituzionali.
In una tale fattispecie, l’a.s.d. è tenuta a elaborare e a trasmettere, secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente, il modello di dichiarazione ai fini IRAP, in forma autonoma rispetto al modello di dichiarazione dei redditi ai fini IRES, essendo esonerata solo dalla presentazione del modello di dichiarazione ai fini IVA.
La base imponibile, su cui applicare le aliquote regionali IRAP previste, viene calcolata nel modo seguente:
- si parte dai corrispettivi di cui sopra, relativi alla gestione commerciale;
- si determina il reddito imponibile ai fini IRAP, applicando al totale dei corrispettivi la percentuale forfetaria prevista dal regime di cui alla l. 398/1991, ovvero il 3%; i corrispettivi sono considerati IVA esclusa e non si tiene conto dell’IVA trattenuta (50% dell’IVA incassate sul fatturato commerciale viene versato all’Erario e il 50% resta nelle disponibilità dell’a.s.d.) secondo le regole del regime ex l. 398/1991;
- si aggiungono al reddito imponibile come indicato al punto precedente:
- gli eventuali interessi passivi riferiti alla gestione delle attività commerciali;
- l’ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente; l’ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi;
- si ottiene così il valore della produzione da cui sottrarre la deduzione forfetaria vigente (attualmente euro 8.000).
Volendo fare un esempio di compilazione del modello IRAP, utilizzando quello relativo al periodo di imposta 2021, supponiamo che l’a.s.d. abbia fatturato, nel corso del periodo di imposta 2021, assumendo per comodità che l’esercizio sociale sia quello solare (01.12 – 31.12), euro 50.000,00 (imponibile IVA) a titolo di sponsorizzazioni e che non siano stati contabilizzati interessi passivi.
L’a.s.d. dovrà compilare il quadro IE (ENTI NON COMMERCIALI), inserendo nella Sez. III (Soggetti in regime forfetario), al rigo IE34, il reddito d’impresa determinato forfetariamente, ovvero il 3% di euro 50.000,00, quindi euro 1.500,00.
Tale importo sarà il valore della produzione da cui sottrarre la deduzione forfetaria proporzionale, pari a euro 8.000,00, da cui deriva, nel nostro esempio, una base imponibile pari a zero.
Particolare attenzione dovrà porsi però nel calcolo della base imponibile ai fini IRAP qualora l’a.s.d. si avvalesse di collaborazioni.
Infatti la normativa vigente impone l’aggiunta nel calcolo della base imponibile ai fini IRAP delle remunerazioni del personale. Si evidenzia però che qualora l’a.s.d. si avvalga di collaboratori per la promozione diretta delle attività sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, oltre che di collaboratori per le attività di carattere amministrativo–gestionali non professionale remunerati ai ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. m), TUIR e del successivo art. 69, co. 2, TUIR (redditi diversi da lavoro subordinato e autonomo, non imponibili IRPEF entro la soglia attualmente pari a euro 10.000,00), i relativi compensi non rilevano ai fini del calcolo della base imponibile IRAP.
Rilevano invece i compensi corrisposti ai lavoratori subordinati o parasubordinati (collaborazioni coordinate e continuative). In riferimento a essi le relative remunerazioni si aggiungono nel computo della base imponibile ai fini IRAP con una formale complicazione nella compilazione della dichiarazione. Infatti la quota parte delle remunerazioni di tali lavoratori imputabile all’espletamento delle attività istituzionali va riportato nella Sez. I del mod. IRAP. Nella Sez. III del mod. IRAP invece va inclusa la quota parte delle remunerazioni imputabile allo svolgimento di attività commerciali. Infatti laddove i lavoratori subordinati o parasubordinati siano impiegati sia nell’esercizio di attività istituzionali che commerciali deve essere indicata nella Sez. III del mod. IRAP solo la quota riferibile alle attività commerciali, riportando però la differenza nella Sez. I. Quindi in sostanza l’integrale costo dei lavoratori subordinati/parasubordinati contribuisce ad aumentare la base imponibile ai fini IRAP seppur con una differente allocazione nel mod. IRAP. Si evidenzia infine che la base imponibile così determinata può ridursi mediante le deduzioni previste per i lavoratori dipendenti, ma solo per la parte di tali deduzioni riferibili alle attività commerciali.