Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS
La disciplina della “vita interna” delle associazioni sportive dilettantistiche è perlopiù rimessa all’autonomia degli associati; il legislatore statale si è limitato a disciplinare i requisiti statutari necessari ai fini della legittima percezione delle agevolazioni fiscali (all’art. 90 l. 289/02) e della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici di soci e tesserati (art. 148 T.U.I.R.); nessuna delle disposizioni citate contiene indicazioni relative al quesito posto dall’utente.
Le uniche norme che possono rilevare sono l’art. 16 del c.c. che, riguardo alle associazioni provviste di personalità giuridica, afferma “l’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione“; l’art. 36 c.c., il quale, in merito alle associazioni prive di personalità giuridica, statuisce: “L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati”.
La circostanza per cui il gentile lettore non chiarisce la natura giuridica del proprio sodalizio sportivo impone l’analisi di entrambe le norme codicistiche.
L’una – giova ribadirlo – relativa all’associazione con personalità giuridica impone di regolare l’ordinamento interno e l’amministrazione all’interno dello statuto.
L’altra, con contenuto analogo, demanda espressamente la regolamentazione dell’ordinamento interno e dell’amministrazione all’autonomia dei soci.
Né l’una né l’altra, in definitiva, stabiliscono a chi sia attribuito il “potere di firma”; è oltremodo evidente che lo statuto, ove redatto in modo completo e corretto, dovrebbe chiarire a chi sia demandato questo potere. In assenza di un’espressa previsione statutaria in tal senso, potrebbe farsi riferimento al Presidente, in qualità di legale rappresentante dell’ente.
Laddove lo statuto non disponga in proposito e, comunque, ogni qualvolta che soggetti terzi richiedano la verifica dei poteri di firma da parte del rappresentante dell’Associazione, come sovente accade proprio con gli Istituti di credito, il consiglio direttivo con propria delibera può attribuire specifici poteri al Presidente o ad altro consigliere per il compimento di operazioni e la sottoscrizione di atti, circoscrivendo nella delega i limiti di tali poteri, così da superare ogni possibile impasse causato dall’assenza di puntuali disposizioni statutarie.