Il quesito
Risposta di: Biancamaria STIVANELLO
Nell’introdurre la nuova tipologia di rimborsi forfetari per le spese sostenute dai volontari (che abbiamo commentato qui Il nuovo rimborso spese forfettario: a chi, quando e come si applica e qui Novità e conferme dalla conversione in legge del “d.l. Sport”) l’art.29 co. 2 del D.lgs. 36/21, in vigore dal 1° giugno 2024, circoscrive in termini molto chiari l’ambito di operatività della disposizione che risulta espressamente limitata alle attività di volontariato svolte “in occasione di manifestazioni ed eventi riconosciuti” da FSN, DSA, EPS, Coni, Cip e Sport e Salute.
Sotto il profilo operativo, la stretta correlazione del rimborso spese con tali manifestazioni o eventi si traduce in sede di adempimenti comunicativi tramite l’apposita funzionalità del RAS – come illustrato di recente da Franca Fabietti Finalmente attiva la funzione “volontari” sul RAS – nell’obbligo di identificare la specifica manifestazione o evento nella quale il volontario ha prestato la sua attività, tramite il codice attribuito da ciascun organismo sportivo a ogni singolo evento o manifestazione riconosciute (organizzate direttamente o organizzate dal sodalizio sportivo previo nulla osta dell’organismo affiliante).
È evidente pertanto che proprio in quanto l’attività del volontario è realizzata in occasione di una specifica manifestazione, il riconoscimento del rimborso spese forfetario per le spese sostenute dovrà essere necessariamente e funzionalmente collegato a quella specifica manifestazione o evento e non ad altre generiche attività svolte per il sodalizio sportivo o ad altre manifestazioni o eventi.
L’attuazione di tale disposizione, demandata alle delibere degli organismi sportivi, ha poi individuato nel dettaglio manifestazioni ed eventi, tipologia di spese e attività di volontariato, dando anche importanti indicazioni sull’entità del rimborso, entro i limiti e le condizioni prescritte dalla norma.
Al riguardo la delibera 1.11.2024 del Presidente Federale della FIGC ha specificato che nell’ambito delle manifestazioni ed eventi, organizzate o autorizzate dalla Federazione, dalle Leghe, dall’AIC e dall’AIAC, sono ricomprese:
- gare valide per le competizioni provinciali, regionali e nazionali inserite nel calendario federale e attività di preparazione collegate allo svolgimento delle medesime gare;
- gare, tornei e altre manifestazioni organizzate dalla FIGC, dalle Leghe, dall’AIC e dall’AIAC, comprese le loro articolazioni territoriali se esistenti, e dalle singole affiliate purché munite di nullaosta federale, e attività di preparazione collegate allo svolgimento delle medesime gare, tornei e/o manifestazioni;
- eventi di formazione e didattica organizzati dalla FIGC, dalle Leghe, dall’AIC e dall’AIAC, comprese le loro articolazioni territoriali se esistenti;
- eventi di formazione e didattica delle società, per i quali sia stata effettuata regolare comunicazione alla Federazione e sia stata concessa autorizzazione da quest’ultima;
- manifestazioni internazionali inserite nel calendario FIFA o UEFA e/o riconosciute dalla FIGC.
Ne consegue che ciascuno di tali eventi o manifestazioni avrà il proprio codice identificativo che dovrà essere specificamente indicato per il rimborso spese di ciascun volontario, reso in occasione di tale specifica manifestazione o evento.
Quanto alle attività di volontariato, la delibera prevede oltre alle mansioni che corrispondono alle prestazioni di lavoro sportivo tipizzate dall’art.2 5 (atleta, allenatore, istruttore, preparatore atletico, direttore sportivo, direttore tecnico e direttore di gara) o inserite nell’elenco delle mansioni necessarie di cui al d.m. 21 febbraio 2024 e s.m.i. svolte da tesserati volontari, anche ulteriori prestazioni svolte da ulteriori soggetti, non tesserati, sempre a titolo di volontariato:
- attività di formazione (docenze);
- attività di promozione, assistenza e intrattenimento del pubblico in occasione delle gare, degli eventi e delle manifestazioni;
- attività di supervisione, coordinamento e/o organizzazione della gara, dell’evento o della manifestazione sportiva (incluse le attività di preparazione collegate allo svolgimento dei medesimi), svolte presso le sedi dove si svolgono le manifestazioni o gli eventi di cui alla lettera A che precede;
- attività di supporto logistico, allestimento e manutenzione delle strutture e degli impianti sportivi e/o ogni altra prestazione utile allo svolgimento della gara, dell’evento o della manifestazione sportiva (incluse le attività di preparazione collegate allo svolgimento dei medesimi), svolte presso le sedi dove si svolgono le manifestazioni o gli eventi di cui alla lettera A che precede;
- accompagnatori degli atleti minori e paralimpici/disabili.
Vi possono rientrare quindi sia l’addetto alla guida del pulmino sia il manutentore atleti, in quanto addetti al supporto logistico; tuttavia è evidente che tali attività devono rimanere strettamente correlate allo svolgimento della manifestazione o evento e non riferirsi a generiche prestazioni svolte a favore del sodalizio al di fuori delle manifestazioni i eventi.
Vero che la delibera federale, include anche le “attività di preparazione collegate“ alla gara, evento, manifestazione ma è altrettanto evidente che tale indicazione non può che leggersi come riferita ad attività strettamente connesse alla manifestazione e non come un’estensione generalizzata ad ogni generica attività di manutenzione, supporto, o allenamento. L’esempio tipico può essere quello degli addetti alla logistica, per l’installazione o rimozione di strutture e attrezzature la cui opera sia necessaria anche prima e dopo la manifestazione, oppure degli addetti alla promozione dell’evento che necessariamente devono svolgere alcune attività propedeutiche ed interventi mirati pre e post partita o evento. Per quanto attiene agli accompagnatori di atleti minori o disabili o gli addetti alla guida del pulmino, tendenzialmente si tratterà di compiti da svolgere il giorno stesso della manifestazione, salvi i casi di eventi che implicano trasferte più lunghe e che richiedono spostamenti anticipati o rientri posticipati.
Ciò premesso, per chiarire i dubbi riportati nel sommario e sollevati da un nostro gentile lettore, alla luce degli elementi forniti deve precisarsi che stante lo stretto legame del rimborso con la singola e specifica manifestazione, andrà effettuata una comunicazione di rimborso per ciascun evento, identificato dal proprio codice. Se il volontario dovesse svolgere nello stesso mese o anche nella stessa giornata attività in relazione a diverse manifestazioni, gare, eventi, andranno comunicati separatamente i rimborsi per ciascun evento/manifestazione, nel rispetto del limite massimo mensile soggettivo di 400 euro e nel rispetto della congrua entità del rimborso.
Si rileva al riguardo che anche la FIGC ha sposato un’interpretazione rigorosa della disposizione, precisando che il limite di 400 euro mensili è un limite soggettivo riferito al singolo volontario e non all’ente erogante, per cui si dovrà acquisire dal volontario un’apposita autocertificazione attestante l’eventuale percezione, nel corso dello stesso mese, di ulteriori rimborsi forfettari erogati per l’attività volontaristica da altri enti e/o organismi sportivi.
Quanto all’entità si rammenta che trattandosi di rimborso forfetario per le spese sostenute, andrà sempre mantenuta una correlazione con le spese, anche se non analitiche e non documentate, in modo che l’emolumento erogato non assuma natura remunerativa e non finisca in sostanza per eludere la corresponsione di un compenso. Si tratta infatti di un mero rimborso spese che viene riconosciuto al volontario, ovvero a chi mette a disposizione il proprio tempo gratuitamente, spontaneamente e senza fini di lucro e quindi in maniera disinteressata al di fuori di un rapporto di scambio tra lavoro e corrispettivo.
Opportunamente quindi la delibera FIGC precisa che
fermi restando i limiti di legge, l’entità del rimborso forfettario è determinata dagli organi dei singoli soggetti eroganti, tenendo conto, relativamente alla manifestazione o evento sportivo: del luogo di svolgimento, della durata, della logistica, nonché di ogni altro fattore utile alla congrua quantificazione dell’entità del rimborso in questione” e che “il rimborso forfettario è sostitutivo di qualsiasi rimborso di spesa, diretta o indiretta, sostenuta dal volontario sportivo per l’espletamento dell’attività e non è quindi cumulabile con i rimborsi delle spese documentate sostenute in occasione della medesima manifestazione o evento sportivo.
Se poi, in base alle circostanze del caso concreto, l’addetto alla guida del pulmino o l’addetto alla manutenzione svolgesse tali attività stabilmente, assumendo un impegno gravoso in termini di tempo, disponibilità e reperibilità, e svolgendo di fatto prestazioni di lavoro in maniera continuativa e organizzata a fronte di un pagamento di somme a forfait, si potrebbe configurare una prestazione di lavoro che si presume sempre onerosa, con onere del sodalizio – in caso di contestazioni avanzate dal volontario o dagli organi ispettivi – di dimostrare non solo la genuinità della prestazione di volontariato ma anche che le somme erogate non eccedono il mero rimborso spese. E ciò soprattutto nel caso in cui le attività svolte dal volontario non siano limitate alle manifestazioni riconosciute ma comprendano eventualmente anche attività analoghe rese a prescindere dalle manifestazioni per le quali non è ammessa tale modalità di rimborso spese.