Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
L’art. 30 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009, stabilisce fra l’altro che entro 60 giorni dalla costituzione gli enti associativi sono tenuti alla presentazione, secondo le modalità telematiche prescritte, del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali denominato “modello EAS”. Tale adempimento è richiesto al fine di godere del trattamento tributario di favore previsto dall’art. 4 del D.P.R. 633/72 e dall’art, 148 T.U.I.R. (la ben nota “decommercializzazione dei corrispettivi specifici”).
In base alle regola generale introdotta dall’art. 2, co. 1, D.L. 16/2012 (convertito con modificazioni nella L. n. 44 del 26/04/2012), è possibile sanare l’omessa presentazione del modello EAS, a condizione che la trasmissione avvenga entro il termine stabilito per la prima dichiarazione utile e che sia contestualmente versato, tramite modello F24, l’importo della sanzione prevista pari a 258 euro.
Infine, il punto 7.7 della Circolare Agenzia Entrate 18/2018, che si occupa dei sodalizi sportivi ma che nel punto non fa un espresso – e quindi limitato – riferimento a essi, chiarisce che è possibile la presentazione del modello anche successivamente al termine di cui all’istituto della remissione in bonis (con contestuale versamento della sanzione), al fine di sanare la posizione dell’asd quantomeno a partire da quel momento in poi.
In caso contrario non ci può essere nessuna ulteriore possibile sanatoria, con la conseguente perdita del diritto a godere delle agevolazioni tributarie in caso di verifica.
Stanti tale regole generali, viene in considerazione quanto ha stabilito l’art. 1 del D.Lgs. 120/2023, citato nel quesito, il quale, con effetto dal 5/9/2023 ha introdotto il comma 6-bis all’art. 6 del D.Lgs. 39/2021 che recita:
“Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applica l’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185” e prosegue con la (a nostro avviso ridondante) ripetizione: “e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell’apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell’articolo 30“.
Per i sodalizi sportivi iscritti all’apposito registro (che già secondo le disposizioni della Circolare 45/2009, punto 1.3, erano soggetti al c.d. “EAS light”, dovendo compilare solo 6 dei 38 righi del modello) l’obbligo di trasmissione del modello EAS non esiste più dal 5/9/2023.
Correttamente nel quesito ci si pone quindi la domanda se l’abrogazione di tale obbligo renda il medesimo non più operante anche in passato, secondo il principio del c.d. “favor rei“, sancito in materia tributaria dall’art. 3, II comma, del D. Lgs. 18/12/97 n. 472, che recita: “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”.
Sull’applicazione del favor rei nel caso di abrogazione di un requisito per poter fruire di agevolazioni si è pronunciata più volte la Corte di Cassazione; da ultimo, con la sentenza n. 21406 del 30/7/2024, che affronta il caso di una a.s.d. alla quale era stato disconosciuto il regime di cui alla legge 398/91 per aver violato la norma sul divieto di effettuare operazioni per contanti sopra soglia.
Come sappiamo, successivamente all’anno oggetto dell’accertamento ma prima della proposizione del ricorso, tale norma (l’art. 25 della legge 133/1999) è stata modificata, e la perdita dei benefici di cui alla legge 398/1991 non è più prevista.
La sentenza della Suprema Corte sostiene che la successiva abrogazione di un obbligo per poter fruire di una agevolazione non ha rilevanza ai fini dell’applicazione del “favor rei” in quanto:
- la modifica non riguarda la norma sanzionatoria, bensì la norma sostanziale sottostante;
- non viene modificata o eliminata la sanzione per la violazione di un adempimento, viene abolito l’adempimento, a partire da una certa data.
- l’adempimento esisteva fino a una certa data e, quindi, non averlo compiuto configura violazione;
- dopo tale data l’adempimento non esiste più e, a partire da tale data, non c’è più la violazione (non è quindi diminuita o scomparsa la sanzione, è scomparso l’adempimento).
La sentenza si riferisce a una norma diversa, con scopo ben diverso:
- il divieto di movimentazioni in contanti sopra soglia è contrasto all’evasione
- l’obbligo di presentare il modello EAS fornendo poche e poco rilevanti informazioni ha finalità poco più che statistiche
ma è evidente che la richiesta di applicazione del favor rei nella vicenda in esame è strada decisamente in salita.
Va detto infine che è auspicio ampiamente condiviso che possa intervenire una sanatoria che consenta a tutti i sodalizi sportivi, in regola, di non essere travolti da accertamenti tributari, con conseguenze disastrose, solo per aver omesso un adempimento esclusivamente formale e evidentemente inutile (Modello EAS) e per tale motivo abolito.