Di seguito si illustreranno le norme contenute nel d.p.r. 917/1986 (di seguito “T.U.I.R.”) che regolano le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali effettuate in favore delle a.s.d. costituite nella forma di semplice associazione nonché la disciplina entrata in vigore con la riforma del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017 [1] (di seguito il “Decreto”), applicabile alle a.s.d. che, ricorrendone i presupposti, abbiano assunto la forma di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 117/2017.
1. Erogazioni liberali a favore di a.s.d. non onlus
In merito alle erogazioni effettuate da persone fisiche in favore delle a.s.d. non ONLUS, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera i-ter) [2] del T.U.I.R., i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni sportive dilettantistiche possono detrarre dalle imposte una somma pari al 19% dell’erogazione effettuata.
La detrazione è comunque calcolata su un importo complessivo non superiore ad euro 1.500 per ogni periodo d’imposta e, pertanto, l’importo massimo del beneficio fiscale ammonta a euro 285.
Per avere diritto alla detrazione è necessario che il versamento sia eseguito tramite strumenti di pagamento tracciabili e che il soggetto erogante conservi copia del bonifico o del versamento in c/c postale con esplicita indicazione della causale del versamento e dei dati del beneficiario.
Non si avrà pertanto diritto alla detrazione per le erogazioni effettuate in contanti e, qualora venga effettuata tramite assegno, d’altro canto, sarà opportuno ottenere apposita ricevuta dall’associazione beneficiaria.
Relativamente invece alle erogazioni effettuate da soggetti diversi rispetto alla persone fisiche, ai sensi dell’art. 78, comma 1, del T.U.I.R. [3], i soggetti passivi Ires possono detrarre dall’imposta lorda, fino a concorrenza della stessa, un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, nei limiti e con le modalità dettati per la medesima detrazione prevista a favore delle persone fisiche dall’articolo 15, comma 1, lettera i-ter), del T.U.I.R.
2. Erogazioni liberali a favore degli enti non profit, le a.s.d. costituite in forma di ONLUS. La riforma del d.lgs. 117/2017
Con l’emanazione del D.Lgs. 117/2017 è stata avviata la riforma del settore “non profit”. Tale riforma, tra l’altro, prevede l’introduzione di deduzioni e detrazioni a favore di coloro che finanziano tali enti quali organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni riconosciute o non riconosciute e fondazioni.
In merito, anche se il Decreto non è in regime di piena efficacia (che dovrebbe aversi, invece, a seguito dell’autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima dall’istituzione del Registro Nazionale del Terzo Settore), in forza delle disposizioni del D.M. 30 Gennaio 2018 [4] e della disciplina transitoria di cui all’art. 104 [5] del Decreto, le agevolazioni fiscali ivi previste dal relativo art. 83, si applicano sin da subito alle ONLUS di cui all’articolo 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L. 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della L. 7 dicembre 2000, n. 383.
Le disposizioni di cui all’art. 83 sono difatti sostitutive della previgente disciplina prevista dai relativi articoli 15 co. 1.1 e 100 co. 2 lett. h) del TUIR e dall’art. 14 D.L. 14 marzo 2005 n. 35.
Pertanto, le predette agevolazioni sono fruibili dai soggetti che perseguono finalità di promozione dell’attività sportiva dilettantistica solo laddove detti soggetti siano costituiti secondo una delle forme giuridiche sopra citate [6].
In particolare, ai sensi dell’articolo 83, co. 1, del Decreto [7], le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali potranno detrarre dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche un importo pari al 30% (35% se l’erogazione è fatta verso una organizzazione di volontariato) delle predette erogazioni liberali calcolato su un importo massimo di euro 30.000 per ciascun periodo di imposta [8].
Per le erogazioni in denaro la detrazione è consentita a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (in ogni caso diversi dal contante).
Ai sensi dell’articolo 83, co. 2, del Decreto [9], invece, le persone fisiche, gli enti e le società che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali potranno dedurre dal reddito complessivo netto un importo non superiore al 10% per cento del reddito complessivo dichiarato [10].
* In collaborazione con Massimo Piantedosi, dottore Commercialista in Roma
[1]A norma dell’Art. 5 co.1 lett. t) del D.Lgs. 117/2017 l’attività sportiva dilettantistica è una delle attività prevista per gli enti del terzo settore.
[2] Art.15 co. 1 lett. i-ter) D.P.R. 917/1986: “Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: (…) i-ter): le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”.
[3] Art. 78 co. 1 D.P.R. 917/1986: “Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter)”.
[4] Art. 15 co. 1.1. D.P.R. 917/1986: “Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”.
[5] Art. 104 co. 1 D.Lgs. 117/2017: “Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383”.
[6] Sul punto deve tenersi presente che, quale forma giuridica costitutiva, alcune a.s.d. hanno scelto quella di associazione di promozione sociale, per le quali, in forza di quanto detto in ordine alla disciplina transitoria di cui all’art. 104 del Decreto, si applica lo stesso regime di favore previsto per le ONLUS.
[7] Art. 83 co. 1 D.Lgs. 117/2017: “Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
[8] Il citato art. 83 co. 1 sostituisce la previgente disciplina, ex art. 15 co. 1.1 TUIR, secondo cui: “Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”.
[9] Art. 83 co. 2 D.Lgs. 117/2017: “Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2”.
[10] La disciplina del citato art. 83 co. 2 del D.Lgs. 117/2017 sostituisce quindi quella previgente di cui all’art. 100 co. 2 lett. h del TUIR e dell’art. 14 co. 1 del D.L. 35/2005. In particolare, art. 100 co. 2 lett. h) TUIR: “Sono inoltre deducibili: (…) h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera ibis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE.” Art. 14 co. 1 D.L. 35/2005: “Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui”.