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    Home Approfondimenti Fattura elettronica - Le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti posti dal...
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    Fattura elettronica – Le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti posti dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti

    Patrizia SIDERI
    Patrizia SIDERI
    Dottore Commercialista in Siena
    24 Gennaio 2019
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      Sono state recentemente pubblicate le risposte dell’Agenzia delle Entrate alle domande poste dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti e Esperti Contabili. Di seguito, si riportano quelle di interesse del Terzo Settore, comprese a.s.d. e s.s.d., provvedendo a commentarne ciascuna. In particolare, viene chiarito che i soggetti con ricavi commerciali non superiori a euro 65.000, sono esonerati anche dal ciclo passivo.

      2.13. Come si deve procedere per verificare che il cliente emetta correttamente le fatture elettroniche per conto delle associazioni che nel 2018 abbiano superato 65.000 euro di proventi? Le fatture verranno comunque fornite cartacee dalla associazione al cliente per rispettare numerazione e data progressiva? Come deve procedere il cliente per "emettere e registrare" le fatture di pubblicità/sponsorizzazione per conto delle ASD e conseguentemente le ASD devono tenere una contabilità parallela per poter poi liquidare l'Iva?

      Si potrà riscontrare, a partire dalla seconda metà del mese di febbraio 2019, nell’area riservata dell’Associazione le FE emesse per suo conto da parte del cliente. Le regole di registrazione e liquidazione non cambiano.

      La disposizione normativa (d.l. n. 119/18) prevede che l’ASD assicuri l’emissione della FE da parte del cessionario/committente: pertanto, quest’ultimo predisporrà una FE (tipo documento TD1) riportando gli estremi dell’ASD (partita IVA e altri dati anagrafici) nella sezione “cedente/prestatore”, i suoi estremi nella sezione cessionario/committente e specificherà che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore (nel campo 1.6 della FE occorre scegliere “CC” in quanto emessa dal cessionario/committente).

      Nulla cambia in termini di registrazione della fattura (che risulterà “attiva” per l’ASD e “passiva” per il suo cliente titolare di PIVA).

      2.14. A prescindere dal superamento o meno della soglia dei 65.000 euro, le associazioni che applicano la legge n. 398/1991 e emettono fatture elettroniche per scelta o per obbligo, possono emettere fatture elettroniche per sponsorizzazioni e prestazioni pubblicitarie senza applicazione dell’Iva (in reverse charge?) o devono richiedere obbligatoriamente l’autofattura elettronica al proprio committente?

      La disposizione normativa (d.l. n. 119/18) prevede che l’ASD che, nell’anno precedente, abbia conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicuri l’emissione della FE da parte del cessionario/committente, ma nulla vieta che sia l’ASD a emettere autonomamente la FE (tipo documento TD1) ma esponendo l’IVA (e non in reverse charge) nel documento.

      Le risposte forniscono le informazioni tecniche per l’emissione della fattura da parte del cliente, chiarendo che trattasi di una fattura emessa “per conto”, senza alcun riferimento all’inversione contabile cui fecero riferimento taluni, nei giorni immediatamente successivi all’emanazione della norma.

      E’ confermato che la FE possa essere emessa direttamente dlla ASD/SSD: infatti la norma non prevede alcun divieto di emissione della FE da parte dell’ASD/SSD, trattandosi al contrario di una norma agevolativa; di ciò occorrerà che ne venga data notizia al cliente, onde evitare che vengano emesse due fatture per la medesima operazione.

      Infine, si ricorda che è stata abrogato con la Legge di Bilancio 2019 quanto previsto dal Collegato alla Finanziaria 2019 nel comma 02 dell’art. 10, DL n. 119/2018, in base al quale si stabiliva che gli obblighi di fatturazione / registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione / pubblicità in capo ai soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91, nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, erano adempiuti dai cessionari a prescindere o meno dal superamento della soglia dei 65.000 euro.
       

      2.15. Il comma 01 dell'art. 10 del D.L. 119/2018, introdotto in sede di conversione in legge del D.L., ha modificato l’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 al fine di includere tra coloro che sono esonerati dalle disposizioni sull’obbligo di fatturazione elettroniche i soggetti che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della L. 16 dicembre 1991, n. 398 che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Considerato che l'art. 9-bis del D.L. 417/1991 ha esteso il regime forfettario di cui alla L. 398/1991 agli altri enti associativi senza scopo di lucro (associazioni culturali, teatrali, cori, ecc.), si chiede se questi ultimi siano esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica nel caso in cui optino per il suddetto regime forfettario.

      La disposizione normativa stabilisce che l’esonero in parola riguarda tutti i soggetti che operano in regime di legge n. 398/1991.

      La risposta è stata ulteriormente confermata dalla FAQ dell’Agenzia delle Entrate dell’11/1 relativamente alle pro loco: Le associazioni pro -loco sono tenute ad emettere le fatture in formato elettronico dal 1° gennaio 2019?

      No. Le associazione pro-loco non sono tenute a emettere le fatture in formato elettronico. L’articolo 10, comma 1, del decreto -legge n. 119 del 2018 prevede, infatti, l’esonero dalla fatturazione elettronica per “i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”. La disposizione sopra richiamata si applica anche alle associazioni pro loco, in forza dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 417 del 1991, che prevede che “alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398”.

      2.17. L’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, esonera dagli obblighi di fatturazione attiva e passiva, i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.
      Ma se uno di questi soggetti volesse comunque valersi del sistema di fatturazione elettronica, sia per il ciclo attivo che per quello passivo, può farlo?

      Si

      La risposta chiarisce che il sistema FE può essere sempre applicato, anche in caso di esenzione; anche in questo caso, trattandosi di una norma agevolativa, non pone alcun divieto.

      La presente domanda – e la relativa risposta – contiene a nostro avviso un ulteriore chiarimento, relativamente all’esenzione in caso di proventi commerciali non superiori alla soglia di euro 65.000, relativamente all’applicazione dell’esenzione non solo al ciclo attivo (ovvero l’emissione della FE), ma anche al ciclo passivo (ovvero il ricevimento e la conservazione).

      Si legge infatti nella domanda “… esonera dagli obblighi di fatturazione attiva e passiva …” e la risposta nulla precisa circa un eventuale obbligo ad avvalersi del sistema FE per il solo ciclo passivo.

      Ciò significa che i soggetti rientranti nella soglia, sono esonerati sia dall’emissione, ma anche dalla ricezione e dalla conservazione della FE, essendo pertanto del tutto assimilati agli altri soggetti forfetari previsti dall’art. 10, co. 1.

      Inoltre, come specificato dalla risposta 2.24, le FE potranno comunque essere consultate nel sito dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal secondo semestre 2019, previa attivazione dello specifico servizio di consultazione.
       

      2.20. Parrocchia che non svolge attività commerciale ma solo istituzionale e che quindi non emette fatture. Il possesso del solo codice fiscale la assoggetta obbligatoriamente a tutti gli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica con riferimento, naturalmente, agli acquisti che effettua? Oppure l’unico obbligo che ha è quello di farsi rilasciare solo la fattura cartacea?

      È un consumatore finale quindi va rilasciata una fattura analogica

      2.24. Sulla copia cartacea/pdf della fattura elettronica consegnata a mano o inviata via mail ad un privato (non soggetto passivo iva) deve essere inserita una specifica frase per connotare il fatto che si tratta solo di una mera “visualizzazione” dell’originale xml valido ai fini fiscali ed inviato allo SDI?

      È possibile e consigliabile riportare una dicitura del tipo “copia analogica della fattura elettronica inviata al SdI”. Al riguardo si ricorda che, come specificato dal provvedimento del 21.12.18 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il consumatore finale potrà consultare le fatture elettroniche nella sua area riservata del sito dell’Agenzia solo dal secondo semestre 2019 a seguito di accettazione del servizio di consultazione.

      Le due risposte, se da un lato non fanno che confermare che un ente non commerciale dotato di solo codice fiscale è del tutto assimilato ad un consumatore finale ed ha pertanto diritto a farsi rilasciare la fattura analogica, (ovvero cartacea o su file, ma non in formato xml), dall’altro ricorda che le FE potranno comunque essere consultate da tali soggetti nel sito dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal secondo semestre 2019, previa attivazione dello specifico servizio.
       

      2.21. Associazione non profit che svolge anche attività commerciale. Per la parte commerciale ha già posto in essere tutti gli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica. Per gli acquisti relativi all’attività istituzionale è tenuta soltanto a farsi rilasciare la fattura in formato cartaceo?

      È una scelta dell’operatore: può riceverla e gestirla analogicamente o elettronicamente

      2.26. Per quanto riguarda le ONLUS (a breve E.T.S.) con partita IVA e codice fiscale è opportuno ricevere fatture elettroniche per gli acquisti per attività istituzionale solo con indicazione del codice fiscale (come qualsiasi associazione senza partita IVA e quindi con solo codice fiscale) e per gli acquisiti per attività connesse/commerciali con l’indicazione sia del codice fiscale che della partita IVA?

      Valgono le regole usuali: se si effettua l’acquisto per fini istituzionali si comunicherà al fornitore il CF, mentre se si effettua l’acquisto per fini commerciali si comunicherà al fornitore la PIVA

      Le due risposte chiariscono come debba operare il soggetto che svolga sia attività commerciale che attività istituzionale: ovvero, rientrerà nel sistema FE per l’attività commerciale svolta (salvo l’esenzione in caso di proventi commerciali non superiori a euro 65.000), mentre opererà come un consumatore finale per l’attività istituzionale, per la quale fornirà il solo codice fiscale.

      Trattasi del medesimo comportamento avuto sino al 2018 per le fattura cartecee, per i soggetti con attività mista commerciale e non, che di fatto sono la totalità degli enti dotati di p. iva.

       

      2.29. Ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 544/1999, la certificazione dei ricavi da biglietteria avviene con l’emissione di titoli d’accesso che deve essere contestuale all’incasso del relativo corrispettivo.

      Nella pratica commerciale, alcuni clienti chiedono l’emissione di una “fattura” funzionale alla sola documentazione dell’importo di imponibile e IVA inclusi nel prezzo riportato sul titolo d’accesso (v. circ. 15/E/2015, pag. 10 – la “fattura” che fino al 31/12/2018 non aveva rilevanza fiscale per l’emittente). Tale fattura viene emessa in un momento successivo all’esecuzione dell’evento teatrale (quindi dopo che l’IVA si è resa esigibile per l’Erario nei confronti dell’organizzatore, il documento riporta la dicitura che l’iva è stata assolta dall’organizzatore tramite annotazione del titolo d’accesso nel registro corrispettivi). Tale documento consente all’acquirente di far transitare l’acquisto per il registro tenuto ai fini dell’art. 25 del d.P.R. n. 633/72 ed esercitare, ove questo sia oggettivamente possibile, il diritto alla detrazione dell’imposta. Ad oggi l’emissione di tale fattura dovrà avvenire sotto forma di fattura elettronica altrimenti la detraibilità per il cliente sarebbe in ogni caso preclusa. Si chiede conferma del fatto che il passaggio alla fattura elettronica (sempre funzionale alla sola documentazione dell’importo di imponibile e IVA inclusi nel prezzo) non infici il procedimento sopra esposto.

      Si emetterà FE indicando gli estremi del titolo d’ingresso (contabilizzando come prima il titolo e non la fattura)

      La fattispecie è particolare e interessa i soggetti che svolgano attività di biglietteria in occasione di partite: viene chiarito che potrà essere emessa FE, cosi come prima veniva emessa normale fattura, ivi indicando gli estremi dei biglietti.

      Allegati

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        Dottore Commercialista in Siena
        Dottore commercialista e revisore legale in Siena, con specializzazione pluriennale nel settore non profit e sportivo dilettantistico, compresa la consulenza direzionale per il controllo di gestione e per il project financing delle realtà più strutturate.
        Autore di numerosi articoli in materia di associazioni e società sportive, docente in corsi, seminari e giornate di studio organizzate fra altri da CONI, Federazioni ed Enti di promozione sportiva, Fondazione nazionale dei commercialisti, Ordini locali dei commercialisti.
        Consulente della Scuola dello Sport Toscana.
        Socio e componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.

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