LA RIFORMA BIAGI NELLO SPORT Con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 276/2003, che ha recepito i principi della legge delega n. 30 del 14 febbraio 2003, in materia di occupazione, la cosiddetta " Riforma Biagi ", il mercato del lavoro si presenta oggi assai articolato: tra il bianco del lavoro subordinato e il nero di quello autonomo e cioè dei due grandi blocchi del lavoro "tipico", sono sbocciate numerose sfumature di grigio. Il settore economico dello Sport ha caratteristiche molto specifiche, e condizioni di professionalizzazione e di carriera molto variabili, instabili, flessibili, precarie, stagionali e atipiche, poco comparabili con i modelli tradizionali di occupazione. Per definire i soggetti emergenti, i giuslavoristi usano il sostantivo "atipici", mentre nel linguaggio corrente vengono preferite le parole "parasubordinati" o "mediamente autonomi". La riforma Biagi, oltre ad avere introdotto varie nuove forme di rapporto di lavoro dipendente, alcune innovative e altre sostitutive o integrative di forme esistenti (il contratto di somministrazione a tempo indeterminato o staff leasing, il contratto di somministrazione a tempo determinato o lavoro interinale, il distacco o affitto di personale, il contratto di appalto di servizi, il lavoro ripartito o job sharing, il lavoro a tempo parziale, l'apprendistato, il contratto di inserimento), ha innovato, altresì, sia pure in chiave antielusiva, sulle collaborazioni coordinate e continuative con l'introduzione del lavoro a progetto in sostituzione delle co.co.co (e ha fatto salvi i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, come individuate e disciplinate dall’art.90 della legge 27 dicembre 2002, n.289) e sull'apporto di lavoro in associazione in partecipazione, con trasformazione automatica del rapporto in lavoro subordinato in tutti i casi in cui siano violate le relative regole. Tale riforma, infine, ha innovato anche sul lavoro occasionale, con l'introduzione delle prestazioni di tipo accessorio rese da particolari soggetti, delle collaborazioni coordinate e continuative minime o prestazioni occasionali tecniche e del lavoro subordinato discontinuo a chiamata o intermittente (job on call).
LA RIFORMA BIAGI NELLO SPORT Con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 276/2003, che ha recepito i principi della legge delega n. 30 del 14 febbraio 2003, in materia di occupazione, la cosiddetta " Riforma Biagi ", il mercato del lavoro si presenta oggi assai articolato: tra il bianco del lavoro subordinato e il nero di quello autonomo e cioè dei due grandi blocchi del lavoro "tipico", sono sbocciate numerose sfumature di grigio. Il settore economico dello Sport ha caratteristiche molto specifiche, e condizioni di professionalizzazione e di carriera molto variabili, instabili, flessibili, precarie, stagionali e atipiche, poco comparabili con i modelli tradizionali di occupazione. Per definire i soggetti emergenti, i giuslavoristi usano il sostantivo "atipici", mentre nel linguaggio corrente vengono preferite le parole "parasubordinati" o "mediamente autonomi". La riforma Biagi, oltre ad avere introdotto varie nuove forme di rapporto di lavoro dipendente, alcune innovative e altre sostitutive o integrative di forme esistenti (il contratto di somministrazione a tempo indeterminato o staff leasing, il contratto di somministrazione a tempo determinato o lavoro interinale, il distacco o affitto di personale, il contratto di appalto di servizi, il lavoro ripartito o job sharing, il lavoro a tempo parziale, l'apprendistato, il contratto di inserimento), ha innovato, altresì, sia pure in chiave antielusiva, sulle collaborazioni coordinate e continuative con l'introduzione del lavoro a progetto in sostituzione delle co.co.co (e ha fatto salvi i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, come individuate e disciplinate dall’art.90 della legge 27 dicembre 2002, n.289) e sull'apporto di lavoro in associazione in partecipazione, con trasformazione automatica del rapporto in lavoro subordinato in tutti i casi in cui siano violate le relative regole. Tale riforma, infine, ha innovato anche sul lavoro occasionale, con l'introduzione delle prestazioni di tipo accessorio rese da particolari soggetti, delle collaborazioni coordinate e continuative minime o prestazioni occasionali tecniche e del lavoro subordinato discontinuo a chiamata o intermittente (job on call).
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