Principio di cassa e principio di competenza: dalla sentenza della C.T.R. Liguria del 04/06/2019 n. 710 l’occasione per tornare su una problematica non ancora pacifica
Nell’andamento ondivago della giurisprudenza sul tema del corretto principio da applicare in merito alla modalità di determinazione della base imponibile ai fini IRES e IRAP per le ASD/SSD che abbiano optato per la Legge 398/1991, si inserisce anche la sentenza n. 710 del 04/06/2019 della Commissione Tributaria Regionale per la Liguria.
Nell’andamento ondivago della giurisprudenza sul tema del corretto principio da applicare in merito alla modalità di determinazione della base imponibile ai fini IRES e IRAP per le ASD/SSD che abbiano optato per la Legge 398/1991, si inserisce anche la sentenza n. 710 del 04/06/2019 della Commissione Tributaria Regionale per la Liguria.
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Come è noto la riforma dello sport ha profondamente modificato il regime fiscale dei premi sportivi: riportandoli nell’alveo della disciplina comune di cui all’art. 30 d.p.r. 600/73, dal 1° luglio 2023 le somme erogate in relazione a un risultato sportivo ottenuto non costituiscono più redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione e non concorrono alla formazione del reddito: fiscalmente scontano solo una ritenuta alla fonte, a rivalsa facoltativa, del 20%. Questo per tutti, ma non per le atlete e gli atleti vincitori di medaglie nelle gare olimpiche Milano-Cortina 2026