L'art. 7, comma 1, lett. i) , del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - che disciplina l'Ici - stabilisce che godono dell'esenzione gli immobili «utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del Tuir (cioè, gli enti non commerciali, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche) destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) , della legge 20 maggio 1985, n. 222 (si tratta, quanto a queste ultime, delle attività di religione o di culto e cioè, richiamando la norma citata, delle attività «dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana»). La sentenza n. 266/9/07 della C.t.r. di Napoli, Sezione staccata di Salerno ha stabilito la non retroattività dell'esenzione Ici sugli immobili degli enti non commerciali a prescindere dalla natura eventualmente lucrativa, benché non esclusiva, delle attività svolte in essi. Esenzione ICI per gli Enti non Commerciali nel D. Lgs. 504/1992 Dettate le modalità generali e i presupposti per l'assoggettamento all'imposta sono comunque previste una serie di esenzioni dall'Ici.
L'art. 7, comma 1, lett. i) , del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - che disciplina l'Ici - stabilisce che godono dell'esenzione gli immobili «utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del Tuir (cioè, gli enti non commerciali, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche) destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) , della legge 20 maggio 1985, n. 222 (si tratta, quanto a queste ultime, delle attività di religione o di culto e cioè, richiamando la norma citata, delle attività «dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana»). La sentenza n. 266/9/07 della C.t.r. di Napoli, Sezione staccata di Salerno ha stabilito la non retroattività dell'esenzione Ici sugli immobili degli enti non commerciali a prescindere dalla natura eventualmente lucrativa, benché non esclusiva, delle attività svolte in essi. Esenzione ICI per gli Enti non Commerciali nel D. Lgs. 504/1992 Dettate le modalità generali e i presupposti per l'assoggettamento all'imposta sono comunque previste una serie di esenzioni dall'Ici.
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