Cosa accade se viene violato l’obbligo di non effettuare in contanti incassi e pagamenti superiori a 1.000 euro (516,46 euro fino al 31/12/2014)?
La risposta è chiara da tempo, ma l’evoluzione della normativa è stata un po’ complicata, e molti uffici dell’Agenzia continuavano ad applicare disposizioni non più in vigore.
Nella Newsletter n. 2/2015 del 29/1 avevamo ricostruito la vicenda (v. Stefano Andreani, Quali le sanzioni se viene violata la norma sulla tracciabilità di incassi e pagamenti?), e non neghiamo la nostra soddisfazione nel leggere come ora l’Agenzia, nella risoluzione in oggetto (qui allegata) compia con estrema chiarezza il medesimo percorso e giunga alle medesime conclusioni.
Soddisfazione, dicevamo: e non tanto (o non solo) per il fatto che “noi l’avevamo detto prima” (e ci mancherebbe altro: Fiscosport è struttura leggermente più agile dell’Agenzia delle Entrate …) ma soprattutto perché non si può che accogliere con favore ogni volta che vengono fugati dubbi e diramate istruzioni uniformi a tutti gli Uffici su questioni non in discussione. Basti ricordare la Risoluzione 38/2010 sull’irrilevanza della “manifestazione” per l’attribuzione di compensi sportivi e sulla decommercializzazione dei corrispettivi pagati da tesserati, o la Risoluzione 38/2014 sul concetto di “trasferta” per la possibilità di corrispondere indennità chilometriche.
Più le interpretazioni delle norme sono chiare e uniformi, più i sodalizi che si muovono con correttezza possono stare tranquilli, mentre, d’altro canto, l’Agenzia può concentrare le proprie energie su quei soggetti che invece abusano delle agevolazioni, danneggiando così tutto il sistema.