Come è noto, dal 1 gennaio 2019 (art. 1, comma 646, Legge di Bilancio 2019) è stata estesa anche ad associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal CONI l’esenzione dall’imposta di bollo, fino ad allora appannaggio solo di ONLUS, FSN ed EPS (sul punto, per un approfondimento, per tutti: G. Concari, Bollo sì, bollo no, in Newsletter n. 3/2019).
Partendo da questa norma una professionista in regime forfettario (specificazione importante, in quanto i forfettari, emettendo fatture non soggette a IVA, sono tenuti all’applicazione della marca da bollo da 2 euro per importi superiori a euro 77,47) ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di conoscere se medesimo principio possa applicarsi anche alle fatture emesse nei confronti dell’a.s.d. con la quale collabora.
Ad avviso della interpellante, infatti, anche le fatture sarebbero “atti, documenti, …, certificazioni, … richiesti … dalle associazioni sportive dilettantistiche" e dunque il professionista non sarebbe tenuto ad apporre la marca da bollo.
Di diverso avviso invece l’Agenzia delle Entrate, che ha negato che la fattura emessa nei confronti dell’a.s.d. possa rientrare nel novero dei documenti “richiesti” dai sodalizi sportivi, trattandosi invece di un documento emesso nell’adempimento di un’obbligazione tributaria.
Ricorda infine l’Agenzia che l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, quindi, nel caso in esame, a carico del professionista, in quanto … l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, vale a dire dal momento della loro formazione.