Le ultime modifiche legislative in tema di imposta di bollo hanno minato alcune certezze dei contribuenti del Terzo settore perché è stata allargata la platea dei soggetti beneficiari delle esenzioni e perché altre sono finite al di fuori della tabella allegata al d.P.R. 642/72, complicando quindi il lavoro di chi, quelle esenzioni, le dovrà utilizzare.
L’imposta di bollo sembrerebbe un’entrata per lo Stato di poco conto ma in realtà è, dopo l’IVA, l’imposta indiretta che genera più gettito in Italia, maggiore dell’imposta di registro.
Secondo il Bollettino delle entrate tributarie del 2018 (aggiornato al novembre scorso) il gettito si è attestato poco al di sotto dei 6,6 miliardi di euro, maggiore dell’imposta di registro e delle ipo-catastali. Si tratta perciò di un’imposta di tutto rispetto.
Sino al 31/12/2017, avevamo due importanti esenzioni per il non profit, contenute nella Tabella allegata al d.P.R. 642/72:
- l’art. 7, ultimo comma, per il quale erano (e sono) esenti le quietanze per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.
- l’art. 27-bis che mandava esenti tutti gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Le esenzioni per gli enti del Terzo settore e regime transitorio
Con l’approvazione del Codice degli enti del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) sono iniziate le grandi manovre sull’imposta di bollo e, dal 1° gennaio 2018, l’art. 82, comma 5, del decreto prevede che siano esenti dall’imposta di bollo:
- gli atti,
- i documenti,
- le istanze,
- i contratti, nonché
- le copie anche se dichiarate conformi,
- gli estratti,
- le certificazioni,
- le dichiarazioni,
- le attestazioni e
- ogni altro documento cartaceo o informatico
in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore (Ets),
Si tratta di un’esenzione che, proprio per la sua ampia formulazione, comprende l’universo dei documenti che un Ets può incontrare. In virtù di questa esenzione a 360 gradi, sono da considerare esenti anche le fatture emesse dagli Ets per operazioni esenti da IVA, non soggette o fuori campo IVA.
Per effetto della norma transitoria, riportata nell’art. 104, comma 1, d.lgs. 117/2017, si applica, dal 1° gennaio 2018 e sino al periodo di imposta di entrata in funzione del Runts, a tutte le Onlus, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri regionali e in quelli delle provincie autonome di Trento e Bolzano, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
Purtroppo questa esenzione resta confinata in un provvedimento legislativo che è al di fuori del d.P.R. 642/72 rendendo più difficoltoso l’utilizzo da parte degli operatori allorquando, cercando i riferimenti dell’esenzione, non li troverà nella Tabella allegata.
In estrema sintesi, si può affermare che le Onlus sono di fatto “uscite” dall’art. 27-bis della Tabella allegata al d.P.R. 642/72 per entrare, seppur temporaneamente, nell’ambito dell’art. 82, comma 5, del d.lgs. 117/2017
Le Asd potrebbero utilizzare l’esenzione totale prevista dal Codice degli enti del Terzo settore?
L’agevolazione prevista dall’art. 82, comma 5, d.lgs. 117/2017 si applica anche alle Asd purché abbiano anche la qualifica di Onlus o di Aps, mentre la generalità delle Asd applicherà l’esenzione dall’imposta di bollo secondo quanto si dirà qui di seguito.
Le esenzioni per le Asd
La Legge di bilancio 2019 ha novellato l’art. 27-bis della Tabella con decorrenza 1° gennaio 2019, estendendo le agevolazioni già previste per le federazioni e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI (cfr. art. 1, comma 646, legge 145/2018).
Apparentemente sembra che l’esenzione indicata l’art. 27-bis copra qualsivoglia tipologia di atto/documento. In realtà non è così.
Il Ministero delle finanze infatti, con la circolare n. 168/1998 (par. 7) aveva affermato che l’elencazione degli atti esenti deve ritenersi tassativa.
Ecco spiegato il motivo per il quale le fatture emesse (non sono elencate tra i documenti) per le operazioni esenti, non soggette o fuori campo IVA sono soggette ad imposta di bollo.
Un esempio è la ricevuta per il pagamento di un corso per attività sportiva che è considerata fuori campo iva. Tuttavia se, come dovrebbe essere, il pagamento avviene attraverso un canale di pagamento tracciabile (es. bonifico bancario o versamento su conto corrente postale), la ricevuta è già rilasciata dal gestore dell’operazione.
Più oltre si parlerà delle “attestazioni” che invece sono esenti dall’imposta.
Nell’art. 27-bis della Tabella sono perciò rimasti:
- le federazioni sportive
- gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
- le associazioni sportive riconosciute dal CONI
- le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI
Per questi enti sono esenti
- gli atti
- i documenti
- le istanze
- i contratti
- le loro copie anche quando dichiarate conformi
- gli estratti,
- le certificazioni,
- le dichiarazioni e
- le attestazioni
In quali occasioni?
- quando sono posti in essere dagli enti di cui sopra o
- sono da questi richiesti
Perciò nel concreto avremo l’esenzione dall’imposta di bollo per:
- gli estratti conto bancari perché si tratta di rapporti di conto corrente di corrispondenza tenuti dagli istituti di credito per i quali gli enti richiedono un estratto. In proposito di veda anche la risoluzione n. 98/90666 del 04/11/1998 del Ministero delle finanze
- le ricevute per i compensi e i rimborsi forfetari o analitici degli sportivi dilettanti (compresi quelli dei dirigenti, accompagnatori ecc.) perché a fronte dell’effettuazione del pagamento, l’ente richiede il rilascio della ricevuta. In tal senso anche la circolare n. 18/E del 01/08/2018 – par. n. 8
- le attestazioni dell’effettuazione delle erogazioni liberali o di pagamento di corrispettivi specifici, singole o cumulative. Peraltro, le erogazioni liberali o i corrispettivi specifici, se sono effettuati attraverso i canali di pagamento tracciabili, hanno già una loro specifica ricevuta (es. la ricevuta di un bonifico bancario o di un versamento su conto corrente postale).
- i contratti nei quali gli enti sportivi siano una delle parti contraenti (es. contratti di locazione o di comodato, contratti di appalto ecc.)
- le convenzioni stipulate con gli enti della pubblica amministrazione (perché sono contratti)
- gli atti costitutivi e gli statuti in quanto sono contratti, sia per le ASD già costituite che per quelle di nuova costituzione. Si applica la procedura già utilizzata per le Organizzazioni di volontariato e indicata dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 3 del 25/02/1992 e poi nella circolare 38/E del 01/08/2011
- le istanze rivolte alla pubblica amministrazione
- i certificati richiesti alla pubblica amministrazione
Sono invece soggette all’imposta di bollo se di importo superiore a 77,47 euro le fatture per operazioni
- esenti IVA,
- non soggette o
- fuori campo IVA
sia emesse dalle a.s.d. /s.s.d. che ricevute dai loro fornitori.
A tal proposito, si precisa che sono sempre soggette all’imposta di bollo anche le fatture o le note di debito o i documenti relativi alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi effettuati dai soggetti ammessi al regime contabile forfetario (flat-tax).
Un esempio può essere quello delle ricevute per prestazioni sanitarie rese da un medico sportivo: si tratta di operazioni esenti da IVA ma soggette a imposta di bollo, se di importo superiore a 77,47 euro, indipendentemente dal fatto che il medico sia in regime forfetario o ordinario di determinazione del reddito.
Questo per effetto dell’alternatività dell’imposta di bollo/IVA e per il fatto che i documenti sono emessi da chi ha ceduto i beni o ha effettuato la prestazione di servizio a prescindere dalla richiesta della a.s.d. / s.s.d.
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Nota – Questo articolo sostituisce, per effetto delle intervenute modifiche legislative, quanto già riportato dal collega Maurizio Mottola in questo intervento.