Il rinvio nel decreto legge “Sostegni”
Il decreto “Sostegni”, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga), ha rinviato al 2022 l’applicazione di tutta la riforma dello sport.
L’articolo 30 del d.l., al comma 10, prevede infatti – per tutti i decreti legislativi relativi alla riforma dello sport – la seguente “Disposizione finale: 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022”; fanno eccezione gli articoli da 25 a 37 (escluso l’art. 31 “Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica”) del d lgs nr. 36, relativi al “Titolo v: disposizioni in materia di lavoro sportivo”, per i quali viene confermata l’applicazione a decorrere dal 1 luglio 2022 e pertanto a decorrere dalla stagione sportiva 2022/2023.
Pertanto, in sintesi:
- disposizioni sul lavoro sportivo: applicazione a decorrere dal 1 luglio 2022
- tutte le altre disposizioni: applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2022
L’importante disposizione era stata anticipata proprio dal comunicato del Consiglio dei Ministri diffuso dopo l’approvazione dei decreti legislativi, lo scorso 26 febbraio:
“Il decreto stabilisce che le norme introdotte dalla disciplina in materia di lavoro sportivo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022. Con un successivo provvedimento del Consiglio dei Ministri sarà disposto, infine, il differimento dell’applicazione degli ulteriori decreti, relativi ad agenti sportivi, norme di sicurezza per gli impianti sportivi, semplificazione burocratica, contrasto alla violenza di genere e sicurezza degli sport invernali.”
Tira così un sospiro di sollievo il mondo sportivo
Il rinvio della decorrenza dovrebbe infatti consentire di porre rimedio ad alcuni importanti aspetti, già evidenziati su questa Rivista e per i principali dei quali sono già state trasmesse apposite note ai competenti ministeri a opera dei nostri esperti:
- la forma del contratto di lavoro sportivo dilettantistico – criticità derivanti dall’applicazione delle regola di diritto comune individuazione di un contratto tipo nella collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art.2 co.2 lett.d) D.Lgs.81/15
- ambito di applicazione dell’art.67 co.1 lett.m) T.U.I.R. – mancanza di criteri oggettivi per la definizione delle prestazioni amatoriali
- armonizzazione imponibili fiscali e contributivi – Estensione delle soglie di esenzione fiscale e contributiva agli amatori e ai co.co.co. amministrativo-gestionali – Unicità Ente previdenziale
- la dimenticanza delle cooperative tra i soggetti che possono svolgere l’attività sportiva dilettantistica
- le poco chiare modalità da seguire per l’acquisizione della personalità giuridica
Il nostro lavoro di analisi è iniziato ieri con l’importante approfondimento di Giuliano Sinibaldi, La riforma dello sport è legge, e come promesso continuerà nei prossimi e giorni e settimane: siamo a fianco dei sodalizi sportivi, dei loro dirigenti e consulenti, e arriveremo “preparati” alle due date del 1 gennaio e del 1 luglio 2022; e accanto ai chiarimenti interpretativi certamente non mancheremo, ove opportuno o necessario, di evidenziare eventuali carenze e/o incongruenze con l’obiettivo di stimolare il legislatore a intervenire con provvedimenti integrativi o correttivi.