È nuovamente possibile, per le associazioni e le società, tenere assemblee con la presenza fisica, nel rispetto delle distanze.
A decorrere dal 18 maggio, sulla base del d.p.c.m. del 17 maggio 2020, non sono più vietate le assemblee “fisiche”: potranno pertanto tornare a essere convocate le assemblee tradizionali, senza l’uso dei sistemi di videoconferenza.
Naturalmente dovranno essere rispettati il divieto di assembramento e il rispetto delle distanze, oltre all’obbligo di indossare la mascherina qualora l’assemblea sia tenuta al chiuso.
Possono svolgersi assemblee (ordinarie o straordinarie) condominiali, di società di capitali o di persone, ovvero di altre organizzazioni collettive?
Le assemblee di qualunque tipo, condominiali o societarie, ovvero di ogni altra forma di organizzazione collettiva, possono svolgersi in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
Nel compilare le Certificazioni Uniche per i lavoratori sportivi si presenta un problema con quei lavoratori che hanno percepito tra 5.001 e i 15.000 euro: di fatto c'è una non possibile riconciliazione tra i dati fiscali e quelli contributivi, perché per la parte fiscale utilizzo il criterio della cassa allargata mentre gli uniemens che scarico direttamente dal RASD vanno per data del pagamento (che il Registro prende dalla data di pagamento che richiede di inserire nella apposita sezione). Quindi per esempio se la SSD ha pagato i compensi di dicembre 2025 il 3 gennaio 2026, per il fisco sono del 2025 mentre per l'inps sono del 2026. Ulteriore problema è l'utilizzo della franchigia sull'anno 2025