È nuovamente possibile, per le associazioni e le società, tenere assemblee con la presenza fisica, nel rispetto delle distanze.
A decorrere dal 18 maggio, sulla base del d.p.c.m. del 17 maggio 2020, non sono più vietate le assemblee “fisiche”: potranno pertanto tornare a essere convocate le assemblee tradizionali, senza l’uso dei sistemi di videoconferenza.
Naturalmente dovranno essere rispettati il divieto di assembramento e il rispetto delle distanze, oltre all’obbligo di indossare la mascherina qualora l’assemblea sia tenuta al chiuso.
Possono svolgersi assemblee (ordinarie o straordinarie) condominiali, di società di capitali o di persone, ovvero di altre organizzazioni collettive?
Le assemblee di qualunque tipo, condominiali o societarie, ovvero di ogni altra forma di organizzazione collettiva, possono svolgersi in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
Il legislatore ha introdotto, tra il 2019 e il 2022, un nuovo obbligo per tutti gli operatori economici: l’adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Il presente intervento ha l’obiettivo di svolgere una disamina circa il presupposto soggettivo, ovvero perimetrare gli enti che devono sottostare al nuovo adempimento; seguiranno interventi specifici per chiarire in cosa consistano, rispettivamente, gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e quali azioni debbano adottare gli amministratori per dotarsi di un assetto “adeguato”