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    Home Notizie in Pillole CERTIFICATO PENALE: VALE QUELLO DEL PRECEDENTE DATORE DI LAVORO
    • Notizie in Pillole

    CERTIFICATO PENALE: VALE QUELLO DEL PRECEDENTE DATORE DI LAVORO

    Redazione Fiscosport
    30 Settembre 2015
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      Con la risposta a un Interpello avanzato presso i propri uffici, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che l'azienda che subentra nell'impresa altrui, se obbligata all'assunzione del personale dell'impresa uscente, non è tenuta a richiedere nuovamente il certificato penale c.d. "antipedofilia".

      A proposito dell'obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 39/2014 (“Chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale”) molto si è scritto anche sulle pagine di Fiscosport (v. infra le indicazioni).

      Se oggi torniamo sul punto è solo per rendere conto di un ulteriore chiarimento dato dal Ministero del Lavoro relativamente a una fattispecie che – ancorché marginale nel mondo sportivo – può comunque rivestire un certo interesse: al Ministero è stato chiesto se il datore di lavoro sia obbligato a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale anche in caso di cambio appalto, quando l'azienda subentrante è tenuta ad assumere il personale dell’impresa uscente.

      E la risposta (v.allegato) è stata negativa: premesso

      1. che “l’adempimento in questione riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro a decorrere dal 6 aprile 2014” – data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 39/2014 – “e non si applica a tutti i rapporti già in essere a tale data" (così la Circ. Min. Lav. 11 aprile 2014) e

      2. che l'obbligo di richiesta del certificato in capo al datore di lavoro sussiste nel momento in cui questi intenda impiegare il lavoratore e dunque prima di effettuare l’assunzione (cfr. sul punto l’orientamento espresso dal Ministero della Giustizia con circolare del 3 aprile 2014 e con successiva nota interpretativa dell’Ufficio legislativo dello stesso Ministero)

      se il personale è impegnato nella medesima attività, senza soluzione di continuità, vale la documentazione già acquisita dal precedente datore di lavoro. 

      * * * 

      Sull'argomento si vedano per tutti i seguenti articoli pubblicati su Fiscosport (ove disponibili ulteriori rinvii):

      – B. Agostinis, Certificato penale (Risposta al quesito dell'utente n. 17401) in Newsletter n.7/2015

      – P. Sideri, Inizia la stagione sportiva 2014/2015: il certificato penale per chi opera con minori deve essere richiesto?, in Newsletter n. 17/2014

      – Circolare 24 luglio 2014 del Ministero della Giustizia sul Certificato Penale c.d. Antipedofilia, in Newsletter n. 15/2014

      Allegati

      • Interpello_Min_Lav_cert_penale.pdf
        Interpello_Min_Lav_cert_penale.pdf
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