Per quanto riguarda la trasmissione delle liquidazioni trimestrali IVA, disciplinata dall'art. 21-bis del D.L. 31/5/2010 n. 78 recentemente introdotto, è la stessa norma a stabilire chiaramente, al 2. comma, secondo periodo, che "Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero", ed è precisamente il caso dei soggetti in regime 398.
Per quanto riguarda lo spesometro, che era annuale nel 2016, è semestrale nel 2017 e diverrà trimestrale nel 2018, il "quasi integrale" esonero è stabilito dalla Circolare 1/E del 7/2/2017, che al punto 4/f stabilisce che i soggetti in regime 398:
– devono trasmettere i dati delle fatture emesse,
– non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall’obbligo della registrazione.
Gli elementi da indicare nello spesometro sono quindi esclusivamente quelli relativi alle fattura emesse, e poichè l'art. 74, 4. comma, del D.P.R. 633/72 (espressamente richiamato dall'art. 2, II comma, della legge 398/91), stabilisce che "I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie", è evidente che l'invio dello spesometro dal 2017 è, per i soggetti in regime 398, decisamente un adempimento poco oneroso.