Come è noto, con la remissione in bonis (istituto introdotto nel 2012) è possibile rimediare a dimenticanze o errori formali che altrimenti precluderebbero l’accesso a determinati regimi di vantaggio fiscale: in particolare l’invio del Modello EAS rappresenta una fattispecie di grande interesse per i sodalizi sportivi, dal momento che costituisce un onere necessario per poter decommercializzare le quote e i corrispettivi specifici, e poter accedere quindi al regime fiscale agevolativo.
A regime l’invio del Modello EAS deve avvenire entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione sportiva o dall’inizio dell’attività, ovvero entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate variazioni nei dati precedentemente comunicati (quest’ultimo caso per altro è ipotesi rarissima per le sportive, dal momento che le variazioni dei dati relativi a presidente o sede non devono essere comunicate).
Ove l’adempimento non sia rispettato, è possibile evitare le gravi conseguenze previste dalla legge (assoggettamento a IVA e a imposizione diretta di tutte le entrate istituzionali e commerciali) purché il “ravvedimento” avvenga entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile: detto termine quest’anno è slittato al 30 novembre 2019 (rectius: 2 dicembre 2019, in quanto il 30 novembre e il 1. dicembre cadono di sabato e domenica).
Entro questa data, quindi, potranno utilizzare la remissione in bonis le a.s.d. con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che abbiano iniziato l’attività a partire dal 01/01/2018 purché provvedano
– tramite F24 (cod. 8114) al pagamento della somma di € 250,00 e
– alla contestuale presentazione del Modello EAS.
Per completezza di informazione aggiungiamo che se vi sia stata omissione riferita all’attività iniziata prima del 31/12/2017, non essendo più possibile ricorrere alla remissione in bonis, si potrà solo presentare tardivamente il mod. EAS, con l’effetto, come specificato anche alla Circolare A.d.E. n. 18/E (par. 7.7, p. 69/70) di beneficiare delle agevolazioni da quel momento in avanti: non trattandosi di una “remissione in bonis” non si avranno ovviamente gli effetti della sanatoria retroattiva tipici dell’istituto di cui abbiamo trattato.