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Home La modulistica La modulistica Come correggere gli errori commessi in fase di compilazione della domanda?
  • La modulistica

Come correggere gli errori commessi in fase di compilazione della domanda?

Patrizia SIDERI
Dottore Commercialista in Siena
8 Aprile 2020
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    La compilazione della domanda sul portale di Sport e Salute, implica la presentazione di una autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, con conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci. E se si sbaglia qualcosa? In caso di errore, sono state diramate questa mattina da Sport e Salute le modalità per la correzione.
    La presentazione della domanda sul portale di Sport e Salute per accedere al bonus a favore dei collaboratori sportivi implica la presentazione di una autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, con conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci.
     
    L’autocertificazione deve prevedere, ai sensi dell’art. 4, co. 2, lett. f) del d.m., le seguenti dichiarazioni:

    a) preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020 e pendente alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del d.l. n. 18/2020);

    b) sussistenza del requisito di cui all’articolo 3 del d.m., vale a dire non aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;

    c) non essere già percettore delle prestazioni o delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge n.18/2020, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4/2019.

    Il punto b) ha destato e sta destando problemi interpretativi, che cerchiamo di derimere:

    – innanzitutto, il d.m. si riferisce ad “altro reddito da lavoro”, ovvero, “altro”, rispetto alle somme eventualmente riscosse ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. m) a titolo di compensi sportivi;

    – secondariamente, l’art. 3 del d.m. cita quali siano i “redditi da lavoro” che impediscono la percezione del bonus:

    1. redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del T.U.I.R.
    2. redditi da lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del T.U.I.R.
    3. redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all’art. 50 del T.U.I.R.
    4. le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.

    – infine, il non percepimento deve essere riferito al reddito “per il mese di marzo”, che si ritiene debba intendersi con competenza marzo

    Occorre pertanto che il collaboratore verifichi di non avere percepito tali redditi relativamente a marzo e si possono incontrare – a nostro parere – le seguenti problematiche:

    – difficoltà a individuare quali siano i redditi compresi nelle categorie citate dal d.m.: pensiamo, ad esempio, alle borse di studio, ai tirocini lavorativi, all’indennità di disoccupazione, alla cassa integrazione …

    – incasso del mese di marzo avvenuto successivamente all’invio della domanda

    – compensi forfetari per l’intero periodo contrattuale, che comprendano anche marzo

    In tutti questi casi sarà possibile modificare l’autocertificazione con le modalità pubblicate da Sport e Salute, evitando le pesanti conseguenze derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci.

    È opportuno ricordare che la normativa sull'autocertificazione ex d.p.r. 445/2000 prevede che in caso di dichiarazione mendace, il collaboratore si espone a conseguenze penali e amministrative:
     
    – sul piano amministrativo, l’articolo 75 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa prevede che “qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” e quindi, nel nostro caso, si avrà come conseguenza il disconoscimento del bonus e l’obbligo di restituzione;
     
    – in ordine alla responsabilità penale si ricorda che le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di notorietà previste agli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 sono considerate come dichiarazioni rese a pubblico ufficiale e che come precisa l'art. 76 del predetto testo unico il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale – nello specifico ai sensi dell'art. 495 c.p. per il delitto di Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri – è punito con la reclusione da uno a sei anni.
     
    È pertanto assolutamente importante che ciascun collaboratore presti la massima attenzione alle dichiarazioni rilasciate nell’autocertificazione.

    In caso di errore, sono state diramate da Sport e Salute le seguenti istruzioni per la correzione:

    – chi ha commesso errori in sede di compilazione della domanda, con riferimento alle autocertificazioni ai sensi del d.p.r. 445/2000, può mandare una mail all'indirizzo collaboratorisportivi@sportesalute.eu, indicando nell'oggetto "Errore Autodichiarazione". 

    – il testo della mail deve contenere la descrizione dell'errore, l'indicazione del campo compilato erroneamente e la realtà dei fatti (esempio: ho dichiarato di non avere percepito altro reddito per il mese di marzo 2020 e invece mi sono accorto che mi avevano pagato un lavoro svolto dal 10 al 25 marzo).

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      Patrizia SIDERI
      Patrizia SIDERI
      Dottore commercialista e revisore legale in Siena, con specializzazione pluriennale nel settore non profit e sportivo dilettantistico, compresa la consulenza direzionale per il controllo di gestione e per il project financing delle realtà più strutturate. Autore di numerosi articoli in materia di associazioni e società sportive, docente in corsi, seminari e giornate di studio organizzate fra altri da CONI, Federazioni ed Enti di promozione sportiva, Fondazione nazionale dei commercialisti, Ordini locali dei commercialisti. Consulente della Scuola dello Sport Toscana. Socio e componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.

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