a) preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020 e pendente alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del d.l. n. 18/2020);
b) sussistenza del requisito di cui all’articolo 3 del d.m., vale a dire non aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;
c) non essere già percettore delle prestazioni o delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge n.18/2020, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4/2019.
Il punto b) ha destato e sta destando problemi interpretativi, che cerchiamo di derimere:
– innanzitutto, il d.m. si riferisce ad “altro reddito da lavoro”, ovvero, “altro”, rispetto alle somme eventualmente riscosse ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. m) a titolo di compensi sportivi;
– secondariamente, l’art. 3 del d.m. cita quali siano i “redditi da lavoro” che impediscono la percezione del bonus:
- redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del T.U.I.R.
- redditi da lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del T.U.I.R.
- redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all’art. 50 del T.U.I.R.
- le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.
– infine, il non percepimento deve essere riferito al reddito “per il mese di marzo”, che si ritiene debba intendersi con competenza marzo
Occorre pertanto che il collaboratore verifichi di non avere percepito tali redditi relativamente a marzo e si possono incontrare – a nostro parere – le seguenti problematiche:
– difficoltà a individuare quali siano i redditi compresi nelle categorie citate dal d.m.: pensiamo, ad esempio, alle borse di studio, ai tirocini lavorativi, all’indennità di disoccupazione, alla cassa integrazione …
– incasso del mese di marzo avvenuto successivamente all’invio della domanda
– compensi forfetari per l’intero periodo contrattuale, che comprendano anche marzo
In tutti questi casi sarà possibile modificare l’autocertificazione con le modalità pubblicate da Sport e Salute, evitando le pesanti conseguenze derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci.
In caso di errore, sono state diramate da Sport e Salute le seguenti istruzioni per la correzione:
– il testo della mail deve contenere la descrizione dell'errore, l'indicazione del campo compilato erroneamente e la realtà dei fatti (esempio: ho dichiarato di non avere percepito altro reddito per il mese di marzo 2020 e invece mi sono accorto che mi avevano pagato un lavoro svolto dal 10 al 25 marzo).