Il decreto correttivo ha infatti abrogato l’art. 25 nella parte in cui tra le tipologie contrattuali riferibili al lavoratore sportivo comprendeva le prestazioni occasionali di cui all’art.54-bis del d.l. n. 50/17 convertito con modificazioni in l. 96/17: si tratta delle c.d. PrestO, che hanno sostituito il sistema previgente dei voucher e consentono l’impiego di lavoratori occasionali al ricorrere di precise condizioni sia per l’utilizzatore che per le somme erogabili e per l’ammontare delle ore di lavoro.
In breve ricordiamo che:
- l’utilizzatore (cioè il committente) deve avere meno di cinque dipendenti a tempo indeterminato,
- l’importo massimo erogabile è di euro 5.000 per ogni prestatore ma il limite si riduce a euro 2.500 quando percepiti da un medesimo utilizzatore
- risultando prefissato un costo orario, l’impiego dei prestatori occasionali è consentito per un numero limitato di prestazioni nel corso dell’anno.
Il trattamento previdenziale delle PrestO pone interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata INPS e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Gli effetti per il settore sportivo
Quali effetti comporta la soppressione della tipologia per il settore sportivo? Si ritiene che l’esclusione delle PrestO dalla disciplina del lavoro sportivo non determini il divieto per i sodalizi sportivi di utilizzare tali prestazioni, che potranno quindi essere utilizzate per i lavoratori non sportivi – come appare ovvio – ma anche per i lavoratori sportivi ricompresi nelle figure individuate dal medesimo art. 25, sussistendone i presupposti e in base alle circostanze del caso laddove si riscontrasse l’opportunità di ricorrere a tale istituto, anche se generalmente di scarso interesse per il mondo sportivo. In tal senso si ritiene quindi che l’abrogazione sia dovuta a esigenze di coordinamento normativo e finalizzata semmai a prevenire incertezze applicative, considerato per le prestazioni in esame trovano una autonoma e completa disciplina anche sotto il profilo fiscale, contributivo e assicurativo nell’art. 54-bis del d.l. 50/17, e non possono in ogni caso beneficiare del trattamento agevolato, fiscale e previdenziale, previsto dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/21 per il lavoro sportivo.
Diverse considerazioni invece valgono per il lavoro occasionale, in genere
Il decreto correttivo interviene al riguardo abrogando l’inciso riferito al lavoro autonomo occasionale negli artt. 35 (trattamento tributario) e 36 (trattamento fiscale), con l’effetto di limitare le rispettive agevolazioni ivi previste – quanto all’area del lavoro autonomo – ai lavoratori autonomi con partita IVA e ai titolari di co.co.co. Rimane dunque da chiarire la sorte delle prestazioni occasionali di cui all’art.67 co. 1) T.U.I.R. (redditi da lavoro autonomo non esercitati abitualmente) alle quali sembrano riferirsi gli incisi soppressi.
Sono ammesse in ogni caso? Sarà applicabile la franchigia fiscale del lavoro sportivo?
Sul punto la relazione illustrativa del decreto correttivo precisa che “Ferma la figura del volontario che presta in maniera disinteressata la propria attività, il decreto ha ad oggetto il lavoratore sportivo che presta la sua attività con continuità a fronte di un corrispettivo. In questo contesto potrebbe ricorrere la figura del lavoratore occasionale ma sarebbe disciplinata dalle norme generali. La prestazione sportiva è normalmente legata a campionati o tornei, che non si esauriscono in una sola prestazione, e a un tesseramento che ha durata annuale. In presenza di una attività sportiva di carattere oneroso si ritiene implicita una professionalità difficilmente compatibile con i presupposti della collaborazione occasionale.”
L’argomentazione è condivisibile quanto al presupposto e alle caratteristiche proprie delle prestazioni sportive in un contesto organizzato che sono necessariamente e nella stragrande maggioranza dei casi a carattere continuativo; in tal senso, la scelta del legislatore di “sganciare” la fascia di esenzione fiscale e contributiva fino alla soglia di euro 5.000 dai requisiti della prestazione occasionale è sicuramente efficace e coerente con il sistema sportivo. Tuttavia non si coglie la ratio dell’abrogazione del lavoro occasionale : se il legislatore ha agevolato le prestazioni sportive continuative marginali, prevedendo una integrale esenzione contributiva e fiscale, perchè non potrebbe a maggior ragione estendere il medesimo trattamento anche alle prestazioni sportive occasionali?
Nella pratica, anche se infrequenti, anche nel mondo sportivo si possono presentare le condizioni per il lavoro autonomo occasionale: si pensi ad esempio al caso di un istruttore, che non eserciti l’attività abitualmente e che svolga una tantum uno stage o un allenamento aggiuntivo rispetto ai piani programmati dal sodalizio, o ad alcune figure tecniche ausiliarie, come segnapunti, raccattapalle e simili che andranno individuate dai regolamenti degli enti affilianti quali lavoratori sportivi e che parimenti potrebbero prestare la propria attività solo saltuariamente. Vero che si tratta di tesserati, ma la durata annuale di validità della tessera non presuppone sempre e necessariamente lo svolgimento di una prestazione continuativa.
In base al tenore letterale della disposizione, per effetto della specifica abrogazione e in conformità a quanto esplicato nella relazione illustrativa, le prestazioni occasionali potranno certamente essere utilizzate dai sodalizi anche per le prestazioni rese da lavoratori sportivi ma con applicazione della disciplina comune e non del trattamento riservato al lavoro sportivo. In definitiva le prestazioni occasionali eventualmente rese da lavoratori sportivi non potranno beneficiare della franchigia fiscale prevista dall’art. 36 e sconteranno l’ordinaria ritenuta a titolo di imposta nella misura pari al 20%. La conclusione sembra pacifica in riferimento al quadro normativo ma ci chiediamo: perché mai?