Il nuovo correttivo per l’atteso restyling della riforma dello sport, infatti, ha avviato il suo iter il 31 maggio 2023, con l’approvazione in prima lettura dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 deliberata dal Consiglio dei Ministri.
Il provvedimento definitivo potrà essere adottato, secondo la procedura prevista dalla legge delega n.86/19, previa intesa della Conferenza permanente Stato-Regioni e parere delle commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro 45 giorni dalla trasmissione dell’atto. A meno che le commissioni non si esprimano anticipatamente, è evidente pertanto che il decreto legislativo non potrà essere promulgato prima del 1° luglio, data che rimane confermata per la decorrenza delle norme su lavoro sportivo ed enti sportivi.
La riforma pertanto dovrebbe partire con il testo attuale del d.lgs. 36/21 come integrato e modificato dal (primo) decreto correttivo n. 163/22 e verrà perfezionata per tappe successive: in parte con le modifiche apportate dal nuovo correttivo, in parte con i decreti attuativi di varie disposizioni non ancora emanati, e in parte, ancora, con una serie di interventi di soft law come circolari e note ministeriali che si auspica potranno dare indicazioni applicative più dettagliate e chiarire numerosi dubbi interpretativi.
In definitiva gli strumenti per la c.d. “messa a terra” della riforma arriveranno gradualmente, con inevitabile preoccupazione per gli operatori del settore che a meno di un mese dall’applicazione della riforma sono comprensibilmente disorientati sul fronte operativo.
Limitando l’esame dello schema di decreto correttivo al d.lgs. 36/21, analizziamo qui le principali novità che interessano le disposizioni sul lavoro sportivo e sugli enti sportivi, per anticipare come potrà essere ulteriormente novellata la riforma e soprattutto per vagliare le disposizioni che, se confermate, introdurranno ex post una moratoria per gli adempimenti.
Adeguamento degli statuti
Come noto il d.lgs. 36/21 introduce alcune novità sui contenuti degli statuti degli enti sportivi dilettantistici rispetto alla l. 289/02 e dispone che, tra gli altri, debbano essere espressamente previsti:
- l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, salvo che per gli ETS sportivi dilettantistici (art.7);
- la possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali, che in difetto di previsione statutaria non potranno quindi essere esercitate (art, 9).
Ricordiamo che tra le attività diverse, da esercitare secondo limiti e criteri definiti da un decreto attuativo non ancora emanato1, sono compresi i proventi derivanti da sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti e dalla gestione di impianti e strutture sportive, ancorché non soggetti ai limiti che verranno individuati con il predetto decreto.
Il capo I regola inoltre altri due aspetti di rilievo statutario:
- l’art.8 ridefinisce il concetto di assenza di fine di lucro, rafforza il vincolo di destinazione del patrimonio e, quanto al divieto di distribuzione degli utili, estende la platea di soggetti da monitorare e rinvia alle disposizioni del terzo settore (art. 3 comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, d.lgs. 112/17) per le ipotesi presuntive di distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione (tra le quali spicca la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai CCNL);
- l’art.11 modifica il regime dell’incompatibilità, rendendolo più stringente in quanto esteso a qualsiasi carica ricoperta in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima FSN,DSA o EPS (in quest’ultimo caso a prescindere dalla singola disciplina sportiva).
Nel d.lgs. 36/21 non sono stati previsti termini per l’adeguamento degli statuti, né semplificazioni sui quorum per l’adozione della modifiche statutarie – a differenza di quanto disposto nell’ambito del terzo settore – né specificati espressamente gli effetti della mancata o tardiva conformità ai nuovi contenuti, ma con lo schema di correttivo, attualmente all’esame delle commissioni parlamentari per il parere di rito, vengono almeno in parte colmate le lacune del testo originario.
Si prevede infatti che la mancata conformità dello statuto ai criteri individuati all’art.7 determina per gli enti di nuova costituzione / iscrizione l’inammissibilità della richiesta di iscrizione al RAS e per gli enti già iscritti la cancellazione d’ufficio.
Si prevede inoltre che per uniformare i propri statuti le a.s.d. e le s.s.d. – ovvero quelle costituite e già iscritte al RAS anche per trasmigrazione dal registro Coni – avranno tempo fino al 31 dicembre 2023.
Rimane comunque il dubbio se l’adeguamento – al fine di evitare la cancellazione – sia riferito ai soli contenuti statutari dell’art. 7 o debba invece espressamente recepire anche il nuovo regime di incompatibilità di cui all’art. 11. Se infatti da un lato l’art. 7 impone l’inserimento espresso (esclusivamente) di quanto indicato al comma 1 dalla lett. a) alla lett. h)2 e anche la novella in tema di cancellazione ribadisca tale riferimento, la disposizione che concede il termine per uniformare gli statuti fa riferimento invece alle disposizioni del capo I (e quindi anche dell’art. 11 sull’incompatibilità).
Pertanto – pur ritenendo che le clausole sull’incompatibilità non debbano essere necessariamente recepite negli statuti in quanto non comprese tra i requisiti qualificanti e comunque direttamente applicabili a prescindere dalle previsioni statutarie in quanto norma imperativa – in via prudenziale è consigliabile aggiornare gli statuti anche con riguardo al nuovo regime di incompatibilità.
Attività diverse
Pur in attesa dell’emanando decreto attuativo che definisca criteri e limiti delle attività secondarie e strumentali, il perimetro delle attività diverse viene ulteriormente rafforzato prevedendo espressamente che il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei predetti criteri, comporta la cancellazione d’ufficio dal RAS. La disposizione non si riferisce naturalmente alle attività diverse escluse dal computo di tali criteri, come la sponsorizzazione e la gestione di impianti sportivi.
Compatibilità con le destinazioni d’uso
Al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali presso la propria sede, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali si prevede che le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie siano compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n 1444 del 2 aprile 1968 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica in analogia alla norma prevista per gli enti del terzo settore (art. 71 co.1 d.lgs. 117/17). La deroga è prevista per le attività istituzionali e non di carattere produttivo.
Lavoro sportivo e volontariato
In tema di lavoro sportivo la novella prevede una serie di modifiche significative che in parte sembrano recepire anche le istanze del comparto sportivo.
Tra le principali segnaliamo in particolare:
- l’innalzamento da 18 a 24 ore settimanali per la presunzione di rapporto di co.co.co. nell’area del dilettantismo (art.28);
- un procedimento amministrativo di silenzio assenso per l’autorizzazione al lavoro sportivo dei pubblici dipendenti che si perfeziona in 30 giorni dalla ricezione della richiesta (art.25.co.6)
- la possibilità di rimborsare le spese analitiche dei volontari a fronte di autocertificazione purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, in analogia con quanto disposto per i volontari del terzo settore.
Viene inoltre completamente riscritta la disposizione sui rapporti di lavoro che interessano i direttori di gara e i soggetti che indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze e che operano nel settore dilettantistico:
- per ogni singola prestazione non sarà necessario stipulare un contratto di lavoro ma sarà sufficiente la comunicazione o designazione dell’organismo affiliante competente (FSN,DSA, EPS, anche Paralimpici) ai sensi dei rispettivi regolamenti;
- entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, gli organismi affilianti competenti o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. provvedono, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all’interno del RAS, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti; la comunicazione è resa disponibile all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’INPS e all’INAIL in tempo reale, mettendole a disposizione del sistema pubblico di connettività; le comunicazioni al centro per l’impiego sono effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre ;sono inoltre previste specifiche disposizioni circa le modalità di iscrizione nel libro unico del lavoro che può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
Ai direttori di gara e soggetti equiparati possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nel limite di 150 euro mensili e a condizione che l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dagli organismi affilianti, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.
Più in generale, a completare la figura del lavoratore sportivo delineata dall’art. 25, la novella precisa che la prestazione del lavoratore sportivo – con le connesse agevolazioni contrattuali, fiscali e previdenziali – deve essere resa a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo.
L’interpretazione sistematica delle norme non lasciava dubbi in tal senso, nonostante il silenzio della disposizione al riguardo, ma l’integrazione è comunque opportuna e per un verso sembra confermare la possibilità di utilizzare la disciplina speciale non solo quando la prestazione sia resa a enti sportivi dilettantistici ma anche a tesserati (come nel caso di lezioni private all’interno del circolo destinate a soggetti tesserati).
Viene poi specificata, sia per i lavoratori sportivi che per le collaborazioni amministrativo gestionali, l’esclusione dalle norme agevolative di coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (ad esempio i maestri di sci ai sensi della l. 81/91 o, per le prestazioni amministrative, commercialisti e avvocati).
IRAP
È opportunamente introdotta un’agevolazione ai fini IRAP per i compensi delle co.co.co. nell’area del dilettantismo che fino all’importo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive in deroga all’ art. 10 del d.lgs. 446/97. Entro i predetti limiti pertanto i costi del personale inquadrato con la co.co.co. di lavoro sportivo, seppure a fini fiscali il relativo reddito sia assimilato a quello da lavoro dipendente, non incidono ai fini della determinazione dell’IRAP. Si ritiene, a una prima lettura, che il beneficio sia esteso anche alle collaborazioni a carattere amministrativo gestionale, sulla scorta del rinvio operato dall’art. 37 all’art. 36 co.6 che viene integrato con la disposizione in esame.
INAIL
Sul fronte degli obblighi INAIL non viene recepita l’auspicata esenzione per i rapporti di lavoro con compensi fino a 5.000 annui ma in via generale, e dunque per tutti i rapporti assoggettati all’assicurazione obbligatoria (dipendenti e co.co.co.), vengono affermati due importanti principi:
- che il premio assicurativo venga determinato sulla base dei soli rischi non coperti dall’assicurazione per morte e invalidità permanente già prevista per gli sportivi dilettanti ai sensi dell’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (e compresa nel tesseramento all’organismo affiliante);
- che si tenga conto delle peculiarità dell’attività sportiva (e in questo senso sarebbe auspicabile anche una differenziazione in base ai rischi delle singole discipline sportive non potendosi equiparare ad esempio gli sport di abilità con quelli estremi).
Come per il testo attuale, la determinazione del premio è demandata a un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro dello Sport.
Sicurezza sul lavoro
Per i lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro viene prevista un’importante semplificazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: è prevista infatti l’applicazione dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero delle prescrizioni previste per i lavoratori autonomi che escludono tra gli altri l’obbligo della sorveglianza sanitaria e del documento di valutazione rischi (DVR).
Si legge al riguardo nella relazione illustrativa allo schema di decreto che “Esentando dalla visita del medico del lavoro (almeno) coloro che percepiscono meno di cinquemila euro, si ottiene un risparmio dell’82% sui circa 25 milioni di euro, ipotizzando che ogni visita costi solo 50 euro e si evita il rischio che i campionati partano con atleti e tecnici non in regola, dato il poco tempo a disposizione”.
Adempimenti e semplificazioni
L’obbligo di comunicazione al RAS dei dati del rapporto di lavoro con compensi superiori a euro 5.000 previsto per a.s.d./s.s.d. – ed equiparato a ogni effetto alla comunicazione preventiva al centro per l’impiego – viene esteso anche agli organismi affilianti (FSN/DSA/EPS, anche paralimpici), CONI, CIP e Sport e Salute s.p.a., che quindi potranno beneficiare della relativa semplificazione. Viene inoltre specificato che tali comunicazioni sono effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro.
Per l’operatività della semplificazione (individuazione delle disposizioni tecniche e dei protocolli informatici) si dovrà attendere un decreto attuativo da adottare entro il 1 luglio 2023 (che quindi andrà a superare la previsione attuale del decreto attuativo da adottarsi entro il 1 aprile 2023 contenuta nel d.lgs. 36/21 e non ancora emanato).
Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alle co.co.co. di lavoro sportivo viene previsto che la tenuta del libro unico del lavoro (art. 28) e la trasmissione comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi (modello UNIEMENS – art. 35 co.8-quinquies) attraverso apposite funzionalità telematiche del RAS sia una modalità facoltativa rispetto ai canali ordinari. Si stabilisce inoltre che l’iscrizione al LUL può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. Anche per il LUL l’operatività del RAS è demandata a un decreto attuativo da adottarsi in questo caso entro il 31 ottobre 2023.
Considerate le difficoltà applicative, soprattutto a fronte della progressiva implementazione delle disposizioni tecniche, anche successiva alla data del 1° luglio, viene opportunamente stabilito che in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co. di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.
Conclusioni
In definitiva, alla vigilia del 1° luglio, mancano all’appello diverse norme attuative che, limitando il riepilogo alle disposizioni più rilevanti, riguardano:
- i criteri e i limiti per l’esercizio delle attività secondarie;
- la determinazione dei premi INAIL secondo i nuovi criteri contenuti nello schema del nuovo correttivo (il d.m. 21.11.22 che peraltro è stato adottato senza il concerto con il Ministro dello Sport non considera la categoria residuale di lavoratori sportivi introdotta con il primo correttivo, classifica i lavoratori nella gestione industria comportando per atleti, allenatori, direttori e preparatori l’aliquota del 79/1000);
- le specifiche tecniche per l’operatività del RAS.
Si preannuncia quindi una partenza in salita per il decollo della riforma su lavoro ed enti sportivi e del resto non è da meno la riforma del terzo settore in vigore dal 2017, attuata per step successivi e ancora monca della disciplina fiscale.
Non rimane che confidare nella moratoria che verrà, prevista dallo schema del nuovo correttivo per l’adeguamento degli statuti e per adempimenti e versamenti delle co.co.co. sportive dilettantistiche oppure a voler essere più prudenti, soprattutto quanto alle comunicazioni preventive al centro per l’impiego – a fronte delle pesanti sanzioni in caso di omissione – di operare attraverso i canali ordinari. Anche e soprattutto perché proprio l’art. 28 co. 5 – nel testo attuale, non emendato dal nuovo correttivo, e quindi destinato a trovare applicazione dal 1° luglio – dispone che le semplificazioni si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del decreto attuativo già previsto per il 1° aprile 2023 ma non adottato, a confermare quindi che in mancanza delle funzionalità del RAS si deve ricorrere alle procedure ordinarie.
- Per il terzo Settore il dm 19.5.21 n.207 in attuazione dell’omologo art.6 d.lgs. 117/17 ha individuato i limiti per le attività secondarie disponendo che in ciascun esercizio, ricorra alternativamente una delle seguenti condizioni:
a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore;
b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore. [↩] -
[2] Art.7 co.1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti;
a)denominazione;
b) l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro ai sensi dell’articolo 8;
e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell’associazione;
h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni. [↩]