È stato firmato infatti il decreto interministeriale che individua i parametri sulla base dei quali le amministrazioni pubbliche devono valutare le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di lavoro sportivo retribuita.
Ricordiamo al riguardo che l’art. 25 co.6 del d.lgs.36/21 – in conformità ai principi dettati in materia di pubblico impiego – prescrive obbligatoriamente la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza per lo svolgimento di attività sportiva remunerata, a differenza di quanto previsto invece per le prestazioni di volontariato per le quali è sufficiente la mera comunicazione.
Ricordiamo che al fine di favorire il rilascio della prescritta autorizzazione – valorizzando e riconoscendo quindi la specificità del lavoro sportivo – con il correttivo bis sono stati introdotti un meccanismo di silenzio assenso di 30 giorni e la previsione di parametri uniformi per la valutazione della sussistenza delle condizioni.
Il decreto, adottato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per lo Sport e i giovani, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’università e della ricerca, dovrebbe dunque dipanare i dubbi e le incertezze applicative che hanno caratterizzato l’attività della pubblica amministrazione in sede di prima applicazione della riforma.
Non si ravvisano preclusioni o incompatibilità in relazione alla natura del rapporto e in particolare per la collaborazione coordinata e continuativa, che proprio nell’area del dilettantismo viene privilegiata come schema di riferimento per la prestazione lavorativa nel comparto; vengono invece definiti criteri che attengono al ruolo e alla funzione del pubblico dipendente e in definitiva alla salvaguardia dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione pubblica.
In base a quanto disposto dal provvedimento le amministrazioni titolari del rapporto di pubblico impiego devono autorizzare lo svolgimento dell’attività di lavoro sportivo quando sussistano, congiuntamente due requisiti:
- assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, in base alla qualifica del dipendente, alla posizione professionale e alle attività assegnate;
- l’insussistenza di conflitto di interessi in relazione all’attività lavorativa svolta nell’ambito dell’amministrazione.
Viene inoltre ribadito che l’attività di lavoro sportivo autorizzata:
- deve essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro;
- non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
- non deve intaccare l’indipendenza del lavoratore, esponendo l’amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa;
- non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell’ufficio cui il dipendente è assegnato (e a tal fine andrà soppesato il tempo e la durata della prestazione di lavoro sportivo).
Si tratta di principi che declinano con maggiore precisione quanto previsto dal d.lgs. 165/2001 sull’ordinamento del lavoro dei pubblici dipendenti che si limita ad affermare, più genericamente, la necessità di verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi o il generale principio di incompatibilità di incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri dell’ufficio, per i quali sia previsto un compenso, sotto qualsiasi forma.
L’indicazione di criteri maggiormente dettagliati dovrebbe dunque prospettarsi come parametro di riferimento idoneo a definire i limiti dell’azione amministrativa e la legittimità del provvedimento autorizzatorio o, per converso, l’illegittimità del diniego quando assunto in violazione di legge o per eccesso di potere atteso che, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti ed effettuate le valutazioni previste, nel rispetto dei criteri individuati dalla norma, l’amministrazione interessata è tenuta a rilasciare l’autorizzazione.
Il provvedimento conferma che la possibilità di svolgere attività di lavoro sportivo è consentita anche ai pubblici dipendenti a tempo pieno purché nel rispetto dei requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione e purché la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza ovvero non impegni il dipendente per un tempo superiore al 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
Si evidenzia infine che – come previsto espressamente dal decreto – i requisiti devono permanere per tutta la durata di svolgimento dell’attività di lavoro sportivo, legittimando quindi la revoca dell’autorizzazione quando l’amministrazione di appartenenza abbia riscontrato il venir meno delle condizioni che avevano legittimato il rilascio del provvedimento autorizzatorio.
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Aggiornamento: il decreto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 296 del 20 dicembre (v. Pubblicato il decreto che regola il lavoro sportivo per i dipendenti PA)