Il 18 luglio scorso abbiamo dato notizia della proroga della sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali / assistenziali dal periodo 01/05/2022 – 31/07/2022 al periodo 01/05/2022 – 30/11/2022 (Legge n. 91 del 15/7/2022 di conversione del DL 50/2022)
INAIL ora interviene con la circolare n. 30 del 27/07/2022 per regolamentare la disposizione; evidenziamo qui i passaggi più interessanti:
- la circolare conferma che i soggetti beneficiari devono necessariamente operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 01/01/22 al 30/11/22;
- relativamente alla sospensione degli adempimenti è sospesa fino al 30/11/22 la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022 (che era fissata al 16/02/2022) e la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione. Detti adempimenti amministrativi sospesi devono essere effettuati tra il 01/09 e il 30/09/2022 tramite i servizi online Autoliquidazione e Denunce. Dal 01/10/22 possono essere comunque effettuati tramite PEC alla Sede competente;
- tra i versamenti sospesi rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022 (che scadeva il 16/2/22) e per coloro che hanno comunicato di volersi avvalere della rateizzazione in quattro rate, i versamenti del 16/2, del 16/5, del 20/8 e del 16/11/22;
- beneficiano della sospensione anche i versamenti delle rate mensili dei debiti contributivi verso l’Istituto;
- le rate sospese dovranno essere versate entro il 16/12/2022 in una unica soluzione;
- la sospensione invece NON si applica alle rateizzazioni previste dal d.l. 104/2020 (in ambito periodo epidemia COVID per tutte le categorie di contribuenti) e alle rateizzazioni di cui alla l. 178/2020 (sospensioni del periodo Gennaio 2021 – Febbraio 2021 sempre in ambito epidemia COVID ma specifiche per associazioni e società sportive dilettantistiche);
- per usufruire della sospensione dei versamenti occorre presentare comunicazione utilizzando il servizio online “comunicazioni/sospensioni/recupero” che sarà disponibile sul sito dell’INAIL dal 01/09/22 al 30/11/22;
- anche coloro che hanno già presentato la comunicazione di sospensione ai sensi della l. 234/2021 e relativa proroga di cui al d.l. 17/2022, se interessati alla nuova sospensione, devono presentare una nuova comunicazione
- il codice da utilizzare per il versamento del 16/12/2022 è 999256.
E adesso attendiamo la circolare dell’Inps.