Il 5 ottobre scorso il Dipartimento per lo Sport ha approvato le nuove “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”, aggiornate a seguito dell’emanazione del decreto che introduce l’obbligo del green pass. Nuove indicazioni anche per le piscine.
Rispetto ai precedenti protocolli le novità sono poche ma vale la pena vederle insieme:
- da segnalare vi è il riferimento ai poteri/doveri di controllo sulla validità delle certificazioni verdi COVID-19 (il c.d. green pass) in capo ai titolari o gestori dei servizi e delle attività; costoro sono tenuti a verificare che gli accessi agli impianti o servizi da parte dell’utenza avvengano in conformità con le prescrizioni relative al possesso del green pass (e questo è il riferimento all’obbligo introdotto con il d.l. 23 luglio 2021, n.105);
- al datore di lavoro compete il controllo sulla validità del green pass per chi, nell’impianto sportivo, svolge una attività lavorativa, o anche di formazione o volontariato (norma introdotta per i lavoratori del settore privato dall’art. 3, co. 2 del d.l. 21 settembre 2021, n. 127, ai sensi del quale ”La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni”).
Le Linee guida recepiscono inoltre le indicazioni espresse dal Comitato Tecnico Scientifico per la frequenza delle piscine e l’uso degli spogliatoi:
- la densità di affollamento in vasca, precedentemente calcolato con un indice di 7 mq di superficie acqua a persona, passa a 5 mq per persona
- è venuto meno il divieto di utilizzo dell’asciugacapelli (c’è anzi un invito ad essere veloci nell’asciugarsi i capelli e nel completare la vestizione nel più breve tempo possibile all’interno degli spogliatoi);
- per quanto attiene agli accessi in generale, è fortemente consigliata (e non più obbligatoria) la rilevazione della temperatura corporea al momento dell’entrata nei locali;
- permane l’obbligo di tracciamento di coloro che entrano nelle strutture sportive: negli impianti con capienza inferiore alle 50 persone, la registrazione può avvenire su registri cartacei, altrimenti va effettuata mediante soluzioni tecnologiche o applicativi web; l’utilizzo di questi ultimi è raccomandato anche per organizzare e gestire gli ingressi previa prenotazione (non più obbligatoria).
Le Linee-guida possono essere consultate e scaricate a questo link.