Nel mondo dello sport dilettantistico capita sempre più spesso che giovani atleti o collaboratori, anche minorenni, si rendano disponibili per attività di supporto tecnico, didattico o gestionale. Questa situazione si presenta spesso in occasione dell’organizzazione di centri estivi.
Una domanda frequente che si pongono i dirigenti di ASD e SSD è: “Un ragazzo o una ragazza con più di 16 anni può firmare un contratto di lavoro? ”
La risposta è sì, ma con alcune importanti precisazioni normative e pratiche.
Quando un minorenne può lavorare legalmente
Il Codice Civile stabilisce la maggiore età a 18 anni, attribuendo solo allora la piena capacità di agire (art. 2 c.c.).
Tuttavia, una deroga importante riguarda il lavoro dei minorenni: leggi speciali consentono ai minori di prestare la propria opera lavorativa, conferendo loro capacità contrattuale limitatamente a tali rapporti.
In particolare, l’art. 2 c.c., come modificato dalla L. 39/1975, prevede che “sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro”.
Pertanto, un minorenne dopo il compimento dei 16 anni e a condizione che abbia assolto l’obbligo scolastico può validamente sottoscrivere in autonomia un contratto di lavoro, senza necessità di firma o assistenza da parte dei genitori.
Questa regola vale per qualsiasi tipologia di rapporto lavorativo consentito al minore, fatte salve le tutele speciali previste dalla legge.
Al di sotto di tale soglia, l’impiego di minori è vietato, salvo eccezioni espressamente previste.
Collaborazione sportiva ai sensi del D. Lgs. 36/2021
Il D. Lgs. 36/2021, che ha riformato l’ordinamento del lavoro sportivo, prevede all’art. 25 che anche i minori possano essere lavoratori sportivi dilettantistici, in qualità di atleti, istruttori, allenatori, direttori tecnici, ecc.
Per quanto riguarda i minorenni ultra sedicenni, nulla vieta che possano essere collaboratori sportivi.
Il decreto 36/2021 rinvia espressamente alla disciplina generale sul lavoro minorile: “fermo restando quanto previsto dalla L. 17 ottobre 1967 n. 977, sull’impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo”.
Ciò significa che il minore deve aver compiuto 16 anni e assolto l’obbligo scolastico per poter essere legittimamente impiegato da una ASD/SSD o altro ente sportivo.
In concreto, quindi, un atleta o istruttore minorenne che ha compiuto i 16 anni può sottoscrivere direttamente con la società/associazione sportiva dilettantistica un contratto di lavoro sportivo (co.co.co. sportivo o, se del caso, subordinato)
- Non è necessaria l’autorizzazione dei genitori per la validità del contratto, dato che il minore ha capacità di agire in materia di lavoro.
- Non è richiesto l’intervento del giudice tutelare, trattandosi di un atto nell’interesse del minore e rientrante nella sfera dell’ordinaria amministrazione.
- Non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva dell’Ispettorato del Lavoro.
L’autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro (oggi Ispettorato Territoriale) è prevista infatti solo per impiegare minori al di sotto dei 16 anni in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario. (art. 4, co.2 L. 977/1967). In questo caso il datore deve ottenere un atto autorizzativo dall’ITL, con previo assenso scritto dei genitori, assicurando che l’attività non pregiudichi la salute, la moralità, né l’istruzione del minore.
Ovviamente l’ASD/SSD dovrà rispettare tutte le tutele lavoristiche applicabili: il minore va adibito solo a mansioni compatibili con la giovane età, evitando lavori pericolosi o insalubri (cfr. L. 977/1967 e D.Lgs. 345/1999), garantendo i riposi, il proseguimento degli studi (se ancora in corso) e un ambiente sicuro.
Inoltre, in caso di impiego in presenza di minori, la società sportiva deve garantire l’adozione di un Modello Organizzativo e di Controllo a tutela dei minori, con un Responsabile della Protezione dei Minori, come previsto dall’art. 16 del D. Lgs. 39/2021.
Collaborazione occasionale (art. 67, comma 1, lett. l) T.U.I.R.)
Un altro caso frequente riguarda le attività brevi, non continuative e non professionali, che rientrano nel cosiddetto lavoro autonomo occasionale.
Anche in questo caso, un minorenne che abbia compiuto i 16 anni può svolgere prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
La normativa sul lavoro minorile non opera distinzioni in base alla natura subordinata o autonoma del rapporto.
Dal lato delle tutele e adempimenti, valgono anche qui le regole generali sul lavoro minorile illustrate in precedenza.
L’inquadramento fiscale è quello dei redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. l) del T.U.I.R.
Il compenso, se supera i 5.000 euro annui, è soggetto a contributi previdenziali INPS gestione separata. A prescindere dall’importo, il compenso è soggetto a ritenuta d’acconto IRPEF del 20%.
Il ruolo dei genitori: obbligatorio o prudenziale?
Come detto in precedenza un minore che ha compiuto i 16 anni può sottoscrivere da solo un contratto di lavoro. Non è necessaria la firma del genitore o del tutore, né serve l’autorizzazione del giudice tutelare.
Tuttavia, per prudenza e buona prassi gestionale, è fortemente raccomandato acquisire l’assenso scritto di un genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Questo può essere fatto con una dichiarazione in calce al contratto o attraverso una firma per presa visione.
DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL GENITORE / ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a _______________ il _____________, residente in ____________________________, in qualità di genitore / esercente la responsabilità genitoriale del minore _______________________ dichiara di aver preso visione del presente contratto di lavoro sottoscritto dal/la proprio/a figlio/a e di esprimere il proprio assenso alla stipula e allo svolgimento dell’attività lavorativa oggetto del medesimo.
Luogo e data Firma
I genitori dovranno comunque vigilare affinché l’attività lavorativa non pregiudichi la salute, la sicurezza e l’educazione del figlio, potendo intervenire (anche richiedendo l’intervento del Servizio Ispezione del Lavoro) se le condizioni di lavoro fossero inappropriate o illegali.
Raccomandazioni operative per ASD/SSD
Per gestire correttamente il rapporto con un collaboratore minorenne, si consiglia di:
- verificare l’età e l’assolvimento dell’obbligo scolastico;
- ottenere un certificato medico di idoneità alla mansione;
- predisporre un contratto scritto dettagliato e conforme al tipo di attività svolta;
- coinvolgere i genitori per raccogliere un assenso scritto, anche se non obbligatorio;
- rispettare le tutele previste dalla L. 977/1967 per i lavoratori minorenni;
- garantire un ambiente di lavoro sicuro, formativo e protetto.
Conclusioni
Contratto di collaborazione sportiva (art. 25 D. Lgs. 36/2021) e contratto di lavoro autonomo occasionale (art. 67, co.1, lett. l T.U.I.R.) sono due fattispecie diverse, ma in entrambi i casi un minore di età superiore ai 16 anni può validamente sottoscriverle in autonomia, purché abbia terminato la scuola dell’obbligo.
Nel contratto sportivo dilettantistico, il minore diviene un lavoratore sportivo con un rapporto formalizzato (tipicamente co.co.co.) soggetto alle regole speciali del settore.
Nel lavoro autonomo occasionale, il minore svolge invece un’attività episodica da libero prestatore, fuori da un contesto organizzato continuativo, con un inquadramento “light” (niente comunicazioni sul RASD, solo ricevuta per compenso e adempimenti minimi).
In entrambi i casi:
- non è necessaria la firma del genitore o del tutore nel contratto
- non occorre l’intervento del giudice tutelare, trattandosi di atti nell’interesse del minore e consentiti dalla legge nell’ordinaria gestione della sua persona e dei suoi rapporti.
- non è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’ITL per impiegare un minorenne che ha compiuto i 16 anni in attività sportive, artistiche o similari: tale nulla osta è richiesto solo per minori sotto i 16 anni.