Un passo indietro
L’art. 25 del “decreto Rilancio” (d.l. 34/2020) ha previsto contributi a fondo perduto a favore di imprese e lavoratori autonomi il cui fatturato di aprile 2020 fosse risultato inferiore di un terzo rispetto a quello di aprile 2019. Il requisito del calo di fatturato non era, per contro, richiesto – oltre che per coloro che avevano aperto la partita IVA dopo il 31/12/2018 – anche per chi avesse sede in un comune colpito da un’emergenza che prescindesse dal COVID-19.
E fin qui tutto chiaro.
Arriva poi il c.d. “decreto Ristori” (d.l. 37/2020), il cui articolo 1 ricalca quasi per intero il 25 del “Rilancio”: a parte il riconoscimento del contributo solo a soggetti con un determinato codice ATECO (quelli cioè che svolgono specifiche attività maggiormente danneggiate dalle limitazioni anticontagio), la norma conferma la necessità del calo di fatturato, salvo riconoscere la spettanza del contributo anche in assenza di questo requisito ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019: “Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al comma 3 ai soggetti che dichiarano di svolgere come attivita’ prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019“
Non vi è più l’eccezione al requisito del calo di fatturato per chi ha sede nelle zone c.d. calamitose (zone terremotate o alluvionate).
Cosa è successo
Il “decreto Ristori” prevedeva che i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del “decreto Rilancio” non dovessero presentare nuova domanda, dal momento che il nuovo contributo sarebbe stato corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale era stato erogato il precedente (art. 1, comma 5).
L’Agenzia ha pertanto provveduto in automatico all’accreditamento delle somme (che – ricordiamo – per i codici ATECO del mondo sportivo erano corrispondenti al 200% di quelle percepite come contributo secondo il decreto Rilancio).
E ora, resasi conto che il contributo è stato erroneamente erogato anche a quei beneficiari che, pur in assenza di calo di fatturato, risiedevano in una zona calamitosa laddove tale scriminante non era più attuale, ne stanno richiedendo la restituzione.
La somma andrà versata integralmente e senza sanzioni mediante modello F24, con codice che verrà comunicato a breve.