La Cassazione, con la sentenza n. 30008 del 26 ottobre 2021, definisce il concetto di sport e di ente senza scopo di lucro sulla base della normativa e della giurisprudenza comunitaria, e chiarisce la necessità del riconoscimento sportivo ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dalla legge 398/1991.
La Cassazione, con la sentenza n. 30008 del 26 ottobre 2021, definisce il concetto di sport e di ente senza scopo di lucro sulla base della normativa e della giurisprudenza comunitaria, e chiarisce la necessità del riconoscimento sportivo ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dalla legge 398/1991.
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Nella risposta al quesito del 7 gennaio 2022 dal titolo "Prestazioni occasionali e comunicazione preventiva: obbligo anche per le a.s.d. e s.s.d." si afferma che non è una disposizione ai rapporti di lavoro occasionale utilizzati in ambito istituzionale del sodalizio sportivo (diversamente invece applicabile in ambito di società sportiva dilettantistica in quanto, come sappiamo, la loro attività è sempre di natura commerciale). Nella risposta al quesito del 9 aprile 2026 dal titolo "La prestazione autonoma occasionale nello sportiva comunicata al rasd? si afferma che: "Le asd e ssd svolgendo attività senza scopo di lucro sono state escluse da questo adempimento". Ravviso una contraddizione nelle due risposte