1. La fattispecie oggetto di contestazione
L’ASD accertata, che sin dalla sua costituzione ha sempre partecipato a campionati organizzati dalla FIGC, aveva perfezionato l’iscrizione al “registro CONI” nel corso dell’esercizio 2010.
L’Agenzia delle Entrate, sulla base di tale circostanza, ha contestato l’assenza di riconoscimento sportivo in relazione agli anni precedenti l’iscrizione e, in particolare, in relazione all’esercizio 2005/2006 oggetto della sentenza qui annotata.
Come conseguenza della presunta assenza di riconoscimento ai fini sportivi l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto la spettanza delle agevolazioni ex l. n. 398/1991, contestando il mancato versamento dell’IVA “piena” sull’ammontare dei ricavi fatturati e ricostruendo un reddito di impresa pari ad oltre 135.000 €
La perdita dei benefici ex l. n. 398/1991 era motivata, in sede di accertamento, anche in relazione ad alcune contestazioni “minori” tra le quali l’esistenza di un paio di pagamenti effettuati in contanti per importi superiori al limite consentito.
2. Le motivazioni della sentenza
a) In primo luogo la CTP accoglie le doglianza dell’ASD ricorrente in merito alla valenza retroattiva dell’iscrizione al registro CONI rilevando come, a seguito delle note vicende più volte evidenziate su questa Rivista (v. per tutte Newsletter n. 16/2011 del 22/09/11), per espressa presa di posizione del CONI stesso l’iscrizione al registro, ancorchè tardiva ma perfezionata antecedentemente al 31/12/2010, deve intendersi efficace, in presenza di regolare affiliazione a una FSN, anche per il passato.
b) A seguito di quanto sopra la CTP accoglie la richiesta della ricorrente relativamente all’illegittimità del contestato disconoscimento della natura sportiva dilettantistica del sodalizio e, conseguentemente, dell’applicabilità dell’esimente di cui all’ultimo comma dell’art. 149 T.U.I.R. in merito alla perdita di qualifica di Ente Non Commerciale.
c) Ne consegue la conferma della spettanza delle agevolazioni ex l. n. 398/1991 usufruite dall’ASD ricorrente e l’accoglimento delle ragioni del ricorso (fatta salva una contestazione “minore” relativa ad un omesso versamento IVA trimestrale).
Sin qui la parte, per così dire “lineare” della sentenza.
Ma la parte più interessante appare quella relativa all’accoglimento di altre due eccezioni sollevate in sede di ricorso:
d) la prima, relativa al principio di affidamento del contribuente il quale, confidando nel comportamento concludente delle autorità sportive – che, a seguito della perfezionata affiliazione, avevano sempre ammesso l’ASD a partecipare alle manifestazioni federali (addirittura cogliendo una promozione in una serie superiore) – e seguendo le direttive sia federali sia del CONI, aveva utilizzato in perfetta buona fede le agevolazioni spettanti alle ASD;
e) la seconda, relativa al recepimento delle note “raccomandazioni” del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Dott. Befera che ha invitato gli uffici a non cercare ad ogni costo “pseudo violazioni formali” per giustificare accertamenti deboli sotto il profilo sostanziale, raccomandazione applicata, nel caso di specie, alla fattispecie dei pochi pagamenti in contanti “sopra soglia” che, per espressa valutazione della CTP, non hanno comportato danno alcuno all’Erario.
Occorrerà seguire l’evolversi del contenzioso in caso di appello dell’Agenzia in C.T.R e, in questo caso, la tenuta delle conclusioni sopra evidenziate sub e), ma il principio merita di essere sottolineato dal momento che rappresenta, a quanto ci risulta, la prima presa di posizione in tal senso, presa di posizione che si condivide pienamente in linea di principio e che, ci si augura, possa essere seguita anche da altri organi di giurisdizione e, perché no, dagli stessi Uffici di controllo dell’Agenzia delle Entrate.
Fiscosport seguirà passo passo la vicenda e non mancherà di aggiornare i lettori sull’evoluzione della stessa nei gradi successivi del giudizio in caso di proposizione di appello da parte dell’Ufficio.
* Giuliano Sinibaldi, Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Pesaro