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    Home Giurisprudenza UNA INTERESSANTE SENTENZA IN MATERIA DI DISCONOSCIMENTO DELLA NATURA SPORTIVA DILETTANTISTICA (CTP...
    • Giurisprudenza

    UNA INTERESSANTE SENTENZA IN MATERIA DI DISCONOSCIMENTO DELLA NATURA SPORTIVA DILETTANTISTICA (CTP Ascoli Piceno n. 50/2012)

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    Giuliano SINIBALDI
    Dottore Commercialista in Pesaro
    19 Maggio 2014
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      La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno n. 50_02_12, pronunciata il 22/02/2012 e depositata in segreteria il 02/05/2012, offre una lettura molto interessante e, ad avviso di chi scrive, corretta, in materia di disconoscimento della natura sportiva dilettantistica di una ASD, con conseguente disapplicazione delle agevolazioni ex l. n. 398/1991. La CTP dispone che, in presenza di riconoscimento sportivo rilasciato dal CONI attraverso l’iscrizione (ancorchè, nel caso specifico, tardiva rispetto all’esercizio oggetto di accertamento) l’Agenzia delle Entrate non può, ai sensi dell’art. 149 T.U.I.R., disconoscere la natura sportiva dilettantistica del sodalizio e, conseguentemente, disconoscere la spettanza dell’applicazione delle agevolazioni tributarie connesse a tale qualifica, prime fra tutte quelle previste dalla Legge 398/1991. * Giuliano Sinibaldi, Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Pesaro
      La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno n. 50_02_12, pronunciata il 22/02/2012 e depositata in segreteria il 02/05/2012, offre una lettura molto interessante e, ad avviso di chi scrive, corretta, in materia di disconoscimento della natura sportiva dilettantistica di una ASD, con conseguente disapplicazione delle agevolazioni ex l. n. 398/1991.
      La CTP dispone che, in presenza di riconoscimento sportivo rilasciato dal CONI attraverso l’iscrizione (ancorchè, nel caso specifico, tardiva rispetto all’esercizio oggetto di accertamento) l’Agenzia delle Entrate non può, ai sensi dell’art. 149 T.U.I.R., disconoscere la natura sportiva dilettantistica del sodalizio e, conseguentemente, disconoscere la spettanza dell’applicazione delle agevolazioni tributarie connesse a tale qualifica, prime fra tutte quelle previste dalla Legge 398/1991

      1.  La fattispecie oggetto di contestazione

      L’ASD accertata, che sin dalla sua costituzione ha sempre partecipato a campionati organizzati dalla FIGC, aveva perfezionato l’iscrizione al “registro CONI” nel corso dell’esercizio 2010.

      L’Agenzia delle  Entrate, sulla base di tale circostanza, ha contestato l’assenza di riconoscimento sportivo in relazione agli anni precedenti l’iscrizione e, in particolare, in relazione all’esercizio 2005/2006 oggetto della sentenza qui annotata.
      Come conseguenza della presunta assenza di riconoscimento ai fini sportivi l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto la spettanza delle agevolazioni ex l. n. 398/1991, contestando il mancato versamento dell’IVA “piena” sull’ammontare dei ricavi fatturati e ricostruendo un reddito di impresa pari ad oltre 135.000 €

      La perdita dei benefici ex l. n. 398/1991 era motivata, in sede di accertamento, anche in relazione ad alcune contestazioni “minori” tra le quali l’esistenza di un paio di pagamenti effettuati in contanti per importi superiori al limite consentito.

      2.   Le motivazioni della sentenza

      a)    In primo luogo la CTP accoglie le doglianza dell’ASD ricorrente in merito alla valenza retroattiva dell’iscrizione al registro CONI rilevando come, a seguito delle note vicende più volte evidenziate su questa Rivista (v. per tutte Newsletter n. 16/2011 del 22/09/11), per espressa presa di posizione del CONI stesso l’iscrizione al registro, ancorchè tardiva ma perfezionata antecedentemente al 31/12/2010, deve intendersi efficace, in presenza di regolare affiliazione a una FSN, anche per il passato.

      b)    A seguito di quanto sopra la CTP accoglie la richiesta della ricorrente relativamente all’illegittimità del contestato disconoscimento della natura sportiva dilettantistica del sodalizio e, conseguentemente, dell’applicabilità dell’esimente di cui all’ultimo comma dell’art. 149 T.U.I.R. in merito alla perdita di qualifica di Ente Non Commerciale.

      c)    Ne consegue la conferma della spettanza delle agevolazioni ex l. n. 398/1991 usufruite dall’ASD ricorrente e l’accoglimento delle ragioni del ricorso (fatta salva una contestazione “minore” relativa ad un omesso versamento IVA trimestrale).

      Sin qui la parte, per così dire “lineare” della sentenza.

      Ma la parte più interessante appare quella relativa all’accoglimento di altre due eccezioni sollevate in sede di ricorso:

      d)    la prima, relativa al principio di affidamento del contribuente il quale, confidando nel comportamento concludente delle autorità sportive – che, a seguito della perfezionata affiliazione, avevano sempre ammesso l’ASD a partecipare  alle manifestazioni federali (addirittura cogliendo una promozione in una serie superiore) – e seguendo le direttive sia federali sia del CONI, aveva utilizzato in perfetta buona fede le agevolazioni spettanti alle ASD;

      e)    la seconda, relativa al recepimento delle note “raccomandazioni” del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Dott. Befera che ha invitato gli uffici a non cercare ad ogni costo “pseudo violazioni formali” per giustificare accertamenti deboli sotto il profilo sostanziale, raccomandazione applicata, nel caso di specie, alla fattispecie dei pochi pagamenti in contanti “sopra soglia”  che, per espressa valutazione della CTP, non hanno comportato danno alcuno all’Erario.

      Occorrerà seguire l’evolversi del contenzioso in caso di appello dell’Agenzia in C.T.R e, in questo caso, la tenuta delle conclusioni sopra evidenziate sub e), ma il principio merita di essere sottolineato dal momento che rappresenta, a quanto ci risulta, la prima presa di posizione in tal senso, presa di posizione che si condivide pienamente in linea di principio e che, ci si augura, possa essere seguita anche da altri organi di giurisdizione e, perché no, dagli stessi Uffici di controllo dell’Agenzia delle Entrate.

      Fiscosport seguirà passo passo la vicenda e non mancherà di aggiornare i lettori sull’evoluzione della stessa nei gradi successivi del giudizio in caso di proposizione di appello da parte dell’Ufficio.

      * Giuliano Sinibaldi, Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Pesaro

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      Allegati

      • Sentenza 50_02_12 CTP di Ascoli Piceno
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        Giuliano SINIBALDI
        Dottore Commercialista in Pesaro
        Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Ancona, e iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro dal 1991.
        Svolge attività professionale di consulenza tributaria e societaria ed è specializzato in materia di contenzioso tributario. Ha partecipato al corso di specializzazione in difesa del contribuente presso la SAF – scuola di alta formazione medio adriatica. Svolge altresì incarichi di curatore fallimentare e commissario giudiziale.
        Ha ricoperto incarichi di docente a contratto in fiscalità dello Sport presso l’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino, è docente presso la Scuola Regionale dello Sport del CONI Marche e svolge attività di relatore in seminari e corsi di formazione.
        Ha pubblicato numerosi articoli in materia di fiscalità dello sport e di Terzo Settore.
        È socio e componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.

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