Con la sentenza n.3353/2010 la Suprema Corte si è pronunciata sul tema della responsabilità civile del medico che abbia rilasciato incautamente il certificato di idoneità fisica per l’attività sportiva, nel corso della quale si sia verificato l’arresto cardiocircolatorio, con postumi invalidanti, ad un minorenne.
In sintesi, il Supremo Collegio ha affermato il principio per cui nello svolgimento dell’attività medica incorre in responsabilità professionale – per violazione dell’obbligo di diligenza di cui all’art. 1176, secondo comma, cod. civ., e del dovere di “protezione” che grava sul medico – il sanitario che, non tenendo in adeguata considerazione una pregressa documentazione attestante l’esistenza di una grave patologia, rilasci ugualmente un certificato di buona salute del paziente, potenzialmente utilizzabile per un numero indeterminato di attività, in tal modo fornendo un contributo causale al verificarsi di un danno alla salute del paziente medesimo.
In particolare, il Collegio ha osservato che “… non si può disconoscere che il rilascio del certificato sia stato non conforme all’articolo 1176 c.c., comma 2, in quanto non compatibile con la specifica diligenza richiesta al ricorrente e, quindi, non e’ possibile escludere un suo grado di colpa, con sua prevalente responsabilità”.
Si allega il testo integrale della sentenza.