Con la sentenza del 30.01.2009 n.2482, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa sul tema della responsabilità civile di un gestore di ippodromo.
Era accaduto che un cavallo che correva al galoppo nell’ippodromo, incrociando un altro animale che percorreva l’adiacente pista riservata al trotto, aveva avuto una brusca e imprevista reazione, che lo aveva portato a cozzare violentemente contro lo steccato che separava le due piste, perdendo la vita.
Il Supremo Collegio ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del gestore dell’impianto per la morte dell’animale sulla base delle seguenti considerazioni:
1. anzitutto, che “può essere considerata attività pericolosa non tanto l’attività’ di gestione di un ippodromo in sé e per sé, quanto l’esercizio dell’equitazione. La responsabilità del gestore può qualificarsi pericolosa solo in alcuni suoi particolari aspetti (organizzazione di corse e competizioni sportive, di ippica e salto ad ostacoli, di scuole di equitazione, ecc.).
2. Di norma, va qualificata pericolosa l’attività’ del cavalcare. Il gestore e’ tenuto a predisporre i mezzi idonei a far sì che tale attività possa svolgersi senza rischi, tenuto conto della sua pericolosità. Ma risponde, per l’appunto, per l’adeguatezza dei mezzi predisposti al fine; non per i rischi insiti nell’esercizio dell’attività’, se non quando sia esso stesso ad organizzare gare o manifestazioni che siano di per se’ particolarmente rischiose.
3. Nella specie, si trattava di giri di allenamento sulle piste da trotto e da galoppo e la Corte di appello era tenuta a valutare se le piste, le staccionate di delimitazione, le strutture e l’intero contesto in cui l’attivita’ si svolgeva fossero o meno adeguate.”