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    Home Giurisprudenza Rassegna Cassazione (fino 2010) LA RESPONSABILITA' CIVILE NELLO SPORT - Accettazione del rischio consentito - Responsabilità...
    • Protetto
    • Rassegna Cassazione (fino 2010)

    LA RESPONSABILITA’ CIVILE NELLO SPORT – Accettazione del rischio consentito – Responsabilità della società organizzatrice di una gara di sci – Responsabilità degli addetti allo svolgimento della Gara – Esclusione – Corte di Cassazione Sez. III civ. 27.10.

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    Katia SCARPA
    consulente
    22 Giugno 2008
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      La sentenza 27.10.2005 n.20908 è di particolare interesse poichè riguarda il complesso tema della responsabilità civile della società sportiva nel caso di un sinistro occorso durante lo svolgimento di una regolamentare gara di sci ad un guardiaporte, che era stato investito e colpito al volto da un concorrente, uscito di pista a grande velocità. La Suprema Corte si sofferma, in particolare, ad esaminare la questione della possibilità di ritenere responsabile la società organizzatrice dell'evento sportivo, in considerazione della concomitante presenza di tre diverse circostanze: i) l'identità del soggetto leso (che non era un atleta, bensì un guardiaporte); ii) la correttezza della condotta dello sciatore (che non era stata anomala, ed in alcun modo contraria alle regole proprie dello sport esercitato, né alle regole del neminem laedere); iii) la pericolosità della collocazione del guardiaporte (che era posto nel luogo d'arresto di uno sciatore fuoriuscito ordinariamente dal tracciato). Anzitutto, quindi, la Corte ha ritenuto che " (omissis)...l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, intendendosi per tali non solo gli atleti in gara ma tutti quelli (come gli arbitri, i guardalinee, i guardaporte, i meccanici, i tecnici, ecc.) che sono posti al centro o ai limiti del campo di gara, per compiere una funzione indispensabile allo svolgimento della competizione, assicurandone il buon andamento, il rispetto delle regole, la correttezza dei comportamenti e la trasparenza dei risultati. Sicché, i danni da essi eventualmente sofferti ad opera di un competitore, rientranti nell'alea normale, ricadono sugli stessi ed è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi; accertamento affidato alla valutazione del Giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. " Ritenendo, poi, che il concorrente non avesse tenuto una condotta anomala e che lo sbandamento rientrasse nel rischio tipico ed ordinario dello slalom gigante, tenendo altresì conto che il guardiaporte, al fine di compiere l'attività demandatagli, è libero di scegliere la postazione che ritiene opportuna, la Suprema Corte conclude escludendo la responsabilità del Club organizzatore e dell'atleta per i danni alla persona subiti dal guardiaporte. Di seguito si riporta uno stralcio della sentenza tratta da lex24.sole24ore.com
      La sentenza 27.10.2005 n.20908 è di particolare interesse poichè riguarda il complesso tema della responsabilità civile della società sportiva nel caso di un sinistro occorso durante lo svolgimento di una regolamentare gara di sci ad un guardiaporte, che era stato investito e colpito al volto da un concorrente, uscito di pista a grande velocità. La Suprema Corte si sofferma, in particolare, ad esaminare la questione della possibilità di ritenere responsabile la società organizzatrice dell'evento sportivo, in considerazione della concomitante presenza di tre diverse circostanze: i) l'identità del soggetto leso (che non era un atleta, bensì un guardiaporte); ii) la correttezza della condotta dello sciatore (che non era stata anomala, ed in alcun modo contraria alle regole proprie dello sport esercitato, né alle regole del neminem laedere); iii) la pericolosità della collocazione del guardiaporte (che era posto nel luogo d'arresto di uno sciatore fuoriuscito ordinariamente dal tracciato). Anzitutto, quindi, la Corte ha ritenuto che " (omissis)...l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, intendendosi per tali non solo gli atleti in gara ma tutti quelli (come gli arbitri, i guardalinee, i guardaporte, i meccanici, i tecnici, ecc.) che sono posti al centro o ai limiti del campo di gara, per compiere una funzione indispensabile allo svolgimento della competizione, assicurandone il buon andamento, il rispetto delle regole, la correttezza dei comportamenti e la trasparenza dei risultati. Sicché, i danni da essi eventualmente sofferti ad opera di un competitore, rientranti nell'alea normale, ricadono sugli stessi ed è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi; accertamento affidato alla valutazione del Giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. " Ritenendo, poi, che il concorrente non avesse tenuto una condotta anomala e che lo sbandamento rientrasse nel rischio tipico ed ordinario dello slalom gigante, tenendo altresì conto che il guardiaporte, al fine di compiere l'attività demandatagli, è libero di scegliere la postazione che ritiene opportuna, la Suprema Corte conclude escludendo la responsabilità del Club organizzatore e dell'atleta per i danni alla persona subiti dal guardiaporte. Di seguito si riporta uno stralcio della sentenza tratta da lex24.sole24ore.com

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