A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’articolo 27- bis della tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, è stato modificato nel senso che l’esenzione dall’imposta di bollo, già prevista per “Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie (…) estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti…” da Onlus, federazioni sportive, enti di promozione sportiva, è stata estesa anche “ alle associazioni sportive società sportive dilettantistiche senza fine di lucro” riconosciute dal CONI.
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta al quesito n. 361 del 30/8/2019, formulato da una società sportiva dilettantistica, fornisce alcuni chiarimenti in merito a tale agevolazione confermando che l’esenzione dall’ imposta di bollo sugli atti e documenti delle associazioni e società sportive dilettantistiche, si riferisce anche alle ricevute rilasciate agli associati/tesserati a fronte di corrispettivi specifici istituzionali (ad esempio le ricevute per i corsi) e agli estratti conto bancari.
Nello specifico con l’interpello la SSD chiedeva di conoscere:
– se le ricevute emesse a fronte dell’incasso dei corrispettivi per i servizi specifici erogati agli associati/tesserati, possano considerarsi esenti dall’imposta di bollo;
– se l’esenzione dall’imposta di bollo possa essere riconosciuta anche ai conti correnti.
Sul primo quesito l’Agenzia condividendo la soluzione prospettata dalla SSD, conferma che l’esenzione dall’imposta di bollo è applicabile alle ricevute rilasciate dal sodalizio sportivo rilascia a fronte dell'incasso dai soci/ tesserati “ciò in quanto le medesime ricevute rappresentano un documento con il quale si certificano i servizi specifici erogati agli associati a fronte dell’importo versato dai beneficiari di tali prestazioni”.
Deve trattarsi, chiaramente, di prestazioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali (e come tali non soggette ad IVA) svolte nei confronti dei soci o dei tesserati alla medesima organizzazioni nazionale a cui il sodalizio è affiliato.
Sul secondo quesito formulato relativo all’imposta di bollo assolta sugli estratti conto bancari per il quale rimaneva il dubbio se l’esenzione era ugualmente applicabile considerato che non si trattava tecnicamente di un atto “richiesto” ma “dovuto” in quanto le banche hanno l’obbligo di emettere l’estratto conto a prescindere dalla richiesta del correntista. L’Agenzia risponde che anche in questo caso trova applicazione l’esenzione “in quanto il termine «estratti» che figura nell'art. 27-bis include anche i documenti con informazioni in ordine alla gestione finanziaria del conto corrente”.
Sempre in tema di esenzione da imposta di bollo ci risulta che alcuni Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate richiedano ancora l’apposizione della marca da bollo per la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto di una associazione di nuova costituzione.
Sul tema riteniamo possa essere utile fare riferimento alla risposta fornita dalla Direzione Regionale Emilia Romagna con Nota del 25.06.2019 (Risposta ai quesiti formulati dal Forum del Terzo settore dell’Emilia Romagna); con specifico riferimento al quesito inerente l’esonero dall’imposta di bollo per gli Enti di nuova costituzione (per la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto), afferma che “l’agevolazione sia comunque spettante alla luce dei chiarimenti contenuti nella Circolare n. 38 del 01/08/2011 in merito all’applicazione dell’esenzione dall’imposta di registro al momento della registrazione degli atti costitutivi delle Organizzazioni di Volontariato. Ai fini dell’esenzione vale la stessa procedura indicata nella citata Circolare n. 38 del 2001. Le organizzazioni interessate potranno, quindi, fruire dell’esonero dall’imposta di bollo prima dell’iscrizione negli appositi registri (OdV/APS ovvero relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando operativo) o del riconoscimento da parte del CONI ma dovranno comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell’atto costitutivo.”
Per le ASD e SSD già costituite è invece necessario presentare la certificazione di avvenuto riconoscimento da parte del CONI o in alternativa presentare un’autocertificazione nella quale devono comunque essere riportati gli estremi di iscrizione nel registro CONI.
Si consiglia, in ogni caso, di richiamare la norma agevolativa inserendo nell’ultimo articolo dello statuto una formula di questo tipo:
“Il presente Statuto è redatto per scrittura privata da registrare a tassa fissa secondo il disposto dell’art. 1 D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997 ed è esente da bollo ai sensi di quanto previsto dal comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l’art. 27 bis della tabella di cui all’allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26/10/1972 n. 642.”