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    Home Approfondimenti Le responsabilità nelle attività sportive post-coronavirus (A margine del Quesito dell'Utente n....
    • Approfondimenti

    Le responsabilità nelle attività sportive post-coronavirus (A margine del Quesito dell’Utente n. 23909)

    Barbara AGOSTINIS
    Barbara AGOSTINIS
    Avvocato in Pesaro
    5 Maggio 2020
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      Un nostro gentile lettore ci ha inviato un lungo quesito, che riportiamo qui integralmente perché rende molto bene le preoccupazioni vissute in questi giorni nel mondo dello sport.
      In occasione della imminente apertura della attività ludico-sportiva pongo un quesito su un possibile contagio presso i centri sportivi. Chi è responsabile della mancanza di osservanza delle disposizioni durante l’attività? Con un esempio chiarirò meglio la mia richiesta. La a.s.d. provvede a igienizzare l’ambiente prima della attività, l’istruttore provvede a far indossare a tutti la mascherina e stila un allenamento in cui si applica la distanza di almeno 1 metro (anche se dovrebbero spiegarmi come poter praticare giochi di squadra rispettando la distanza). In sintesi, prima dell’inizio tutto è in regola e vengono ricordate agli utenti le norme di comportamento. Durante l’attività capita che un ragazzo si tolga la mascherina per strofinarsi la bocca oppure che vi sia un contatto fisico involontario oppure che l’igienizzazione non sia stata al 100% ma al 95% lasciando scoperta una parte di panchina. Insomma sorgono situazioni che capitano spesso durante un allenamento/lezione. Il ragazzo si ammala e contagia altri ragazzi e la causa viene fatta risalire ad un momento in cui era a fare attività presso il centro sportivo. Oppure, mentre l’istruttore era intento a osservare una particolare situazione in campo, due/tre ragazzi erano molto vicino per cui… Del resto, non possedendo una visione a 360°, nessuno  potrà mai avere tutta la situazione sotto controllo. Inoltre chi insegna a bambini di 5-10 anni le probabilità che non rispettino le consegne è altissimo, lo sanno bene maestre ed insegnanti. Concludendo: una disattenzione, una svista, un piccolo “errore”, una personale interpretazione della legge potrebbe causare un focolaio: su chi ricadrebbe la colpa? A quali sanzioni andrebbe incontro? Come è possibile tutelarsi? 

       

      Le disposizioni normative attualmente in vigore, volte a disciplinare la cd. Fase due, non sembrano permettere una riapertura a breve degli impianti sportivi. È doveroso pertanto attendere il momento in cui sarà presa una simile decisione per verificare gli obblighi imposti ai sodalizi sportivi, tesi a consentire una ripresa dell’attività in sicurezza.

      L’ipotesi indicata dal lettore sembra invero essere ancora più remota perché pare prospettare la ripresa degli allenamenti di sport di squadra, anche fra atleti molto piccoli (bambini addirittura di 5 anni). Questi due elementi: sport di squadra e presenza di atleti molto piccoli, rappresentando fattori di rischio di elevato di contagio, allontaneranno la riapertura di tali strutture.

      Al momento, infatti, sono state adottate solo delle linee guida volte a regolare la ripresa degli allenamenti degli sport individuali che si trovano pubblicate sul sito dell’Ufficio per lo Sport. Non è da escludere che tali obblighi possano essere estesi anche ad altri settori, ma ancora non ci sono indicazioni in tal senso.

      Fatta questa doverosa premessa sull’impossibilità – attualmente – di riaprire a breve gli impianti sportivi per gli allenamenti degli sport di squadra (e per quelli individuali praticati da atleti non di rilievo nazionale) e, quindi, della necessità di valutare al momento della riapertura gli obblighi concretamente imposti ai sodalizi sportivi per contenere la diffusione del Covid 19, allo stato dei fatti è possibile ipotizzare le conseguenze della violazione degli obblighi tesi, in generale, a garantire la sicurezza degli utenti (comprendenti quindi anche le misure relative a impedire la propagazione del virus), salvo verificare la presenza di eventuali sanzioni specifiche per la violazione dei medesimi, al momento dell’entrata in vigore.

      Il lettore sembra, in definitiva, porsi il problema dell’individuazione del responsabile nel caso in cui la violazione di uno degli obblighi indicati (e comunque di qualunque dovere anche non menzionato) abbia come conseguenza il contagio di un frequentatore dell’impianto.

      Al fine di offrire una risposta all’utente, è doveroso richiamare i concetti in materia di responsabilità, salvo, come detto, verificare – al momento dell’entrata in vigore di tali obblighi – eventuali prescrizioni specifiche per la loro inosservanza. In particolare, non può trascurarsi che il gestore dell’impianto sportivo, essendo tenuto a garantire la sicurezza dell’impianto relativamente, tra l’altro, alla sicurezza dei locali, idoneità dei mezzi e salute dei praticanti, deve porre in essere qualunque comportamento teso ad assicurare un simile risultato, oltre al rispetto delle normative vigenti.

      La circostanza che il contagio possa avvenire durate gli allenamenti, impone di non trascurare il ruolo e il dovere di vigilanza dell’allenatore, che, di fatto, ricopre una posizione di garanzia, essendo tenuto a un obbligo di vigilanza e sorveglianza degli allievi. Egli, infatti, non solo deve essere in grado di programmare esercizi adeguati agli allievi, ma, avendo un dovere di vigilanza sull’incolumità di ciascuno di essi, deve verificare lo svolgimento corretto delle attività proposte e, più in generale, salvaguardare l’incolumità dei partecipanti.

      Sia il gestore che l’istruttore, avendo una posizione di garanzia, sono tenuti ad assicurare uno svolgimento in sicurezza dell’attività sportiva, tanto da potere rispondere di eventuali infortuni derivanti dalla mancata adozione delle cautele necessarie in termini di responsabilità civile (da cui un obbligo risarcitorio) e penale, ex art. 40 c.p. (non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo).

      Sia l’obbligo risarcitorio che le conseguenze penali presuppongono la prova che il contagio sia avvenuto in palestra.

      Il timore che ciò possa verificarsi nonostante l’adozione delle precauzioni imposte dalla legge e dal buon senso è alla base della mancata ripresa delle attività sportive e delle ipotesi affrontate dal Governo (unitamente a rappresentanti di alcune Federazioni) per consentire una ripresa in sicurezza dello sport, tesa a garantire che l’attività sportiva, fonte di molteplici benefici socio-sanitari, possa svolgersi senza alcun pregiudizio per la salute dei partecipanti.

      Probabilmente l’indicazione (e l’osservanza) delle misure specifiche per il settore sportivo, al momento della possibile riapertura degli impianti sportivi, sarà in grado di ricondurre la responsabilità degli operatori sportivi entro gli ordinari canoni di responsabilità. Come sempre, sarà nostra cura aggiornarvi non appena ci saranno novità in merito.

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        Barbara AGOSTINIS
        Barbara AGOSTINIS
        Avvocato in Pesaro
        Avvocato esperto in diritto dello sport e dottore di ricerca in diritto civile.
        Svolge attività professionale anche in sede giurisdizionale nell’ambito del diritto sportivo.
        È titolare, da molti anni, dell’insegnamento di Diritto dello Sport e di insegnamenti affini presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. È componente del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI (V sezione), è giudice del Tribunale disciplinare della I.A.A.F., nonché referente della Scuola dello Sport CONI Marche per l’area giuridica.
        È autrice di molteplici pubblicazioni (testi e articoli) in materia di diritto dello sport e diritto civile; relatrice a numerosi Convegni, anche di rilevanza internazionale, e corsi di perfezionamento universitari in diritto e giustizia, nonché diritto e fiscalità dello sport.
        Oltre a far parte del Comitato di Redazione Fiscosport, è socia dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport (responsabile del Coordinamento Regione Marche).

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