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Home Approfondimenti L'OBBLIGO del Certificato Penale c.d. Antipedofilia: ancora un aggiornamento
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L’OBBLIGO del Certificato Penale c.d. Antipedofilia: ancora un aggiornamento

Redazione Fiscosport
17 Aprile 2014
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    Dopo le due note di chiarimento emanate dal Ministero della Giustizia la settimana scorsa (di cui abbiamo dato conto nel Flash del 4 aprile scorso) l'ufficio legislativo del Ministero ha pubblicato una nota interpretativa del neo-introdotto art. 25bis d.p.r. n. 313/2002. Aggiorniamo pertanto i nostri lettori con questa e altre informazioni raccolte in questi giorni anche con ricerche "sul campo". Dalla prossima settimana la spedizione delle Newsletter di Fiscosport riprenderà con la regolare scadenza quindicinale.

    La Nota Interpretativa emanata dall'Ufficio legislativo del Ministero aggiusta, per così dire, un po' il tiro rispetto ai precedenti interventi ministeriali che – come in questi giorni evidenziato da gran parte della stampa occupatasi della materia – avevano parzialmente svuotato di significato la legge di attuazione della direttiva UE. Da un lato la definizione che si legge a proposito della nozione di datore di lavoro e dall'altra la risposta a una FAQ (v. infra) che obbliga al certificato anche i titolari di Partita Iva rafforzano il dubbio sulla correttezza della restrittiva interpretazione data nelle prime ore.  

    Ma andiamo con ordine e partiamo dalle “certezze”:

    Ormai chiare sono le modalità di richiesta (v. anche gli allegati pubblicati nel numero scorso): il certificato può essere richiesto presso qualsiasi casellario compilando il modulo sia a titolo personale che mediante delega (e anche, presso alcuni tribunali, per via telematica).

    I costi del certificato sono:
         = euro 16,00 + 7,08 se richiesto in regime d'urgenza (stesso giorno)
         = euro 16,00 + 3,54 se richiesto in regime ordinario (in 3 gg lavorativi)

    Attenzione: le ONLUS, le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI sono esenti dal pagamento del bollo, sono quindi tenuti soltanto al pagamento dei diritti di cancelleria (3,54 euro per il rilascio ordinario e i 7,08 per il rilascio urgente); l'imposta è invece normalmente dovuta dalle associazioni e società sportive dilettantistiche anche se affiliate a tali enti.

    Quest’ultima nota chiarisce inoltre che il certificato va chiesto al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, e la richiesta può essere fatta per tutti i nuovi dipendenti o collaboratori ad un solo ufficio del casellario giudiziale indipendentemente dalla residenza dell'interessato, in quanto esiste un archivio unico; pare quindi confermato che la certificazione non sia necessaria per i rapporti in corso al momento dell'entrata in vigore della norma, mentre lo sarà necessaria nel momento del rinnovo di un rapporto che termini e venga rinnovato.

    Inoltre il datore di lavoro non è tenuto a chiedere un nuovo certificato ogni sei mesi nè una volta scaduta la validità dello stesso.

    Quanto alla tipologia di rapporto lavorativo, la nota stabilisce che la norma è destinata ad essere applicata nei confronti di tutti i datori di lavoro che intendano "impiegare al lavoro", quindi che intendano instaurare un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, in cui la prestazione dedotta a carico del lavoratore sia quella del lavoro per lo svolgimento di attività professionali o di attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con i minori. A tale stregua, sono datori di lavoro tutti quei soggetti che impieghino un lavoratore, a prescindere dalla durata del rapporto e dalla durata della prestazione, purché l'attività dedotta sia strumentale allo svolgimento di attività professionali o di attività volontarie organizzate e risponda alle caratteristiche oggetto della previsione normativa (attività lavorativa che comporti contatti diretti e regolari con i minori).

    Malgrado la comunicazione diramata la settimana scorsa dal CONI (sulla quale v. il Flash Fiscosport del 4 aprile) dove si legge che l'obbligo di richiedere la certificazione sussiste solo nel caso che si intendano instaurare rapporti di lavoro autonomo o subordinato e "nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono attività di mero volontariato … né … ai cosiddetti collaboratori sportivi" ex art. 67 T.U.I.R., abbiamo raccolto notizie presso alcuni Uffici del Casellario Giudiziale, secondo i quali l'applicazione della normativa introdotta dal decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 riguarda invece sia i dipendenti sia i c.d. "collaboratori sportivi" ex art. 67 TUIR, (sempre unicamente per i rapporti che verranno avviati dopo l'introduzione della nuova disposizione): insomma, confusione e poca chiarezza regnano sovrane…

    * * *

    In chiusura riportiamo per esteso anche le FAQ del Ministero, importanti perchè verranno aggiornate mano a mano che si presenteranno domande sul tema:  

    • Dal 6 aprile 2014 chi assume nuovi dipendenti per lo svolgimento di attività a contatto con i minori dovrà richiedere il certificato del casellario ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002. L'obbligo c'è anche nei confronti di chi è già stato assunto?

      No. L’obbligo per il datore di lavoro sorge all’atto dell’assunzione e quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore.

    • In quali casi il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere il certificato ai sensi dell'art. 25 bis del DPR 313/2002?

      In tutti i casi in cui si instaura con la persona un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, per attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori. L’obbligo non sorge, invece, per le forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.

    • I certificati valgono 6 mesi. Il datore di lavoro dovrà quindi richiedere il certificato ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002 per i suoi dipendenti ogni 6 mesi?

      No. Il certificato va richiesto solo al momento dell'assunzione.

    • In attesa del certificato richiesto dal datore di lavoro si può procedere alla stipula del contratto?

      Si. In attesa dell'acquisizione del certificato, se il datore di lavoro è pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il datore è privato, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

    • Le esenzioni dal bollo sono soltanto quelle indicate nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B?

      Le esenzioni indicate nel DPR 642/72 sono quelle principali. Altri casi di esenzione potrebbero però essere presenti in normative specifiche.

    • Con riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. 39/2014, che si intende per “ attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”?

      Per attività professionali o attività volontarie organizzate si intende tutte le professioni o i lavori (ad es. quelle di insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) per i quali l’oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico rapporto di lavoro.

    • Attività professionali quali esempio quella di medico odontoiatra o medico pediatra che comporta attività verso i minori è assoggettata alle prescrizioni del DL 39/2014 con riferimento ai propri lavoratori dipendenti?

      Si.

    • Sono la vice-presidente di una Associazione Culturale che organizza, tra le altre cose, corsi di scuola di musica primaria (quindi rivolti principalmente a minorenni). Per l'organizzazione di questi corsi ci avvaliamo della collaborazione di professionisti che rilasciano regolare fattura come titolari di partita iva. Ci dobbiamo ritenere datori di lavoro e quindi richiedere per questi professionisti il certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002?

      Si, qualora l'attività svolta dal professionista sia oggetto di un contratto, comunque qualificato, che faccia sorgere un rapporto di lavoro con prestazioni corrispettive.

    Allegati

    • Nota Interpretativa Min. Giustizia
      casellario__nota_legislativo.pdf
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