La Nota Interpretativa emanata dall'Ufficio legislativo del Ministero aggiusta, per così dire, un po' il tiro rispetto ai precedenti interventi ministeriali che – come in questi giorni evidenziato da gran parte della stampa occupatasi della materia – avevano parzialmente svuotato di significato la legge di attuazione della direttiva UE. Da un lato la definizione che si legge a proposito della nozione di datore di lavoro e dall'altra la risposta a una FAQ (v. infra) che obbliga al certificato anche i titolari di Partita Iva rafforzano il dubbio sulla correttezza della restrittiva interpretazione data nelle prime ore.
Ma andiamo con ordine e partiamo dalle “certezze”:
Ormai chiare sono le modalità di richiesta (v. anche gli allegati pubblicati nel numero scorso): il certificato può essere richiesto presso qualsiasi casellario compilando il modulo sia a titolo personale che mediante delega (e anche, presso alcuni tribunali, per via telematica).
I costi del certificato sono:
= euro 16,00 + 7,08 se richiesto in regime d'urgenza (stesso giorno)
= euro 16,00 + 3,54 se richiesto in regime ordinario (in 3 gg lavorativi)
Attenzione: le ONLUS, le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI sono esenti dal pagamento del bollo, sono quindi tenuti soltanto al pagamento dei diritti di cancelleria (3,54 euro per il rilascio ordinario e i 7,08 per il rilascio urgente); l'imposta è invece normalmente dovuta dalle associazioni e società sportive dilettantistiche anche se affiliate a tali enti.
Quest’ultima nota chiarisce inoltre che il certificato va chiesto al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, e la richiesta può essere fatta per tutti i nuovi dipendenti o collaboratori ad un solo ufficio del casellario giudiziale indipendentemente dalla residenza dell'interessato, in quanto esiste un archivio unico; pare quindi confermato che la certificazione non sia necessaria per i rapporti in corso al momento dell'entrata in vigore della norma, mentre lo sarà necessaria nel momento del rinnovo di un rapporto che termini e venga rinnovato.
Inoltre il datore di lavoro non è tenuto a chiedere un nuovo certificato ogni sei mesi nè una volta scaduta la validità dello stesso.
Quanto alla tipologia di rapporto lavorativo, la nota stabilisce che la norma è destinata ad essere applicata nei confronti di tutti i datori di lavoro che intendano "impiegare al lavoro", quindi che intendano instaurare un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, in cui la prestazione dedotta a carico del lavoratore sia quella del lavoro per lo svolgimento di attività professionali o di attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con i minori. A tale stregua, sono datori di lavoro tutti quei soggetti che impieghino un lavoratore, a prescindere dalla durata del rapporto e dalla durata della prestazione, purché l'attività dedotta sia strumentale allo svolgimento di attività professionali o di attività volontarie organizzate e risponda alle caratteristiche oggetto della previsione normativa (attività lavorativa che comporti contatti diretti e regolari con i minori).
Malgrado la comunicazione diramata la settimana scorsa dal CONI (sulla quale v. il Flash Fiscosport del 4 aprile) dove si legge che l'obbligo di richiedere la certificazione sussiste solo nel caso che si intendano instaurare rapporti di lavoro autonomo o subordinato e "nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono attività di mero volontariato … né … ai cosiddetti collaboratori sportivi" ex art. 67 T.U.I.R., abbiamo raccolto notizie presso alcuni Uffici del Casellario Giudiziale, secondo i quali l'applicazione della normativa introdotta dal decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 riguarda invece sia i dipendenti sia i c.d. "collaboratori sportivi" ex art. 67 TUIR, (sempre unicamente per i rapporti che verranno avviati dopo l'introduzione della nuova disposizione): insomma, confusione e poca chiarezza regnano sovrane…
* * *
In chiusura riportiamo per esteso anche le FAQ del Ministero, importanti perchè verranno aggiornate mano a mano che si presenteranno domande sul tema:
-
Dal 6 aprile 2014 chi assume nuovi dipendenti per lo svolgimento di attività a contatto con i minori dovrà richiedere il certificato del casellario ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002. L'obbligo c'è anche nei confronti di chi è già stato assunto?
No. L’obbligo per il datore di lavoro sorge all’atto dell’assunzione e quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore.
-
In quali casi il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere il certificato ai sensi dell'art. 25 bis del DPR 313/2002?
In tutti i casi in cui si instaura con la persona un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, per attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori. L’obbligo non sorge, invece, per le forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.
-
I certificati valgono 6 mesi. Il datore di lavoro dovrà quindi richiedere il certificato ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002 per i suoi dipendenti ogni 6 mesi?
No. Il certificato va richiesto solo al momento dell'assunzione.
-
In attesa del certificato richiesto dal datore di lavoro si può procedere alla stipula del contratto?
Si. In attesa dell'acquisizione del certificato, se il datore di lavoro è pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il datore è privato, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
-
Le esenzioni dal bollo sono soltanto quelle indicate nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B?
Le esenzioni indicate nel DPR 642/72 sono quelle principali. Altri casi di esenzione potrebbero però essere presenti in normative specifiche.
-
Con riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. 39/2014, che si intende per “ attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”?
Per attività professionali o attività volontarie organizzate si intende tutte le professioni o i lavori (ad es. quelle di insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) per i quali l’oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico rapporto di lavoro.
-
Attività professionali quali esempio quella di medico odontoiatra o medico pediatra che comporta attività verso i minori è assoggettata alle prescrizioni del DL 39/2014 con riferimento ai propri lavoratori dipendenti?
Si.
-
Sono la vice-presidente di una Associazione Culturale che organizza, tra le altre cose, corsi di scuola di musica primaria (quindi rivolti principalmente a minorenni). Per l'organizzazione di questi corsi ci avvaliamo della collaborazione di professionisti che rilasciano regolare fattura come titolari di partita iva. Ci dobbiamo ritenere datori di lavoro e quindi richiedere per questi professionisti il certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002?
Si, qualora l'attività svolta dal professionista sia oggetto di un contratto, comunque qualificato, che faccia sorgere un rapporto di lavoro con prestazioni corrispettive.