Premesso che in altra sezione della Newsletter, nello Scadenzario, è presente il panorama completo circa gli adempimenti in scadenza nel corrente mese, ricordiamo anzitutto i termini:
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16 febbraio: scadenza del versamento iva del 4° trimenstre
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29 febbraio: scadenza del termine per la consegna della certificazione unica
1. 16 febbraio – scadenza del termine per il versamento iva del 4° trimestre
I soggetti che hanno optato per la Legge 398/1991, soggetti alla liquidazione e al versamento trimestrale dell'iva, devono versare l'iva del 4° trimestre con peculiarità distinte rispetto agli altri contribuenti:
- la scadenza è il 16 febbraio, anziché il 16 marzo;
- il codice tributo è 6034, anziché 6099;
- non sono dovuti gli interessi sulle liquidazioni trimestrali.
Si riporta di seguito una breve nota sulle caratteristiche del regime forfetario di cui alla L. 398/1991.
Occorre innanzitutto evidenziare che il regime in oggetto è stato originariamente previsto per le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a una Federazione sportiva o a un Ente di promozione sportiva, ma è stato successivamente esteso a tutte le associazioni senza fini di lucro e alle pro loco (art. 9-bis del D.L. 417/91).
Tale precisazione è fondamentale nei casi in cui – in caso di controllo – venga disconosciuto lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica dell’associazione, mantenendone però la connotazione associativa: continuerà pertanto a doversi applicare il suddetto regime di favore.
Le caratteristiche del regime forfetario sono le seguenti:
- i ricavi commerciali non devono superare 250.000 annui (vedasi il Quesito in questa Newsletter n. 3/2016 circa le modalità di conteggio del plafond con modalità di “ cassa allargata”);
- l’IVA da versare viene determinata in percentuale sull’IVA riscossa; le percentuali sono:
– il 50% per i proventi da sponsorizzazioni e per tutti gli altri proventi commerciali
– due terzi, per i proventi da cessione di diritti radiotelevisivi - l’imponibile IRES e IRAP è rappresentato dal 3% dei ricavi commerciali, cui vengono applicate le rispettive aliquote ordinarie
- non devono essere tenuti i registri IVA e non deve essere presentata la dichiarazione annuale IVA; deve essere tenuto solamente lo speciale registro previsto dal D.M. 11 febbraio 1997
- le fatture di acquisto devono essere conservate previa numerazione progressiva
- non si applicano gli obblighi di emissione di scontrino fiscale e ricevuta fiscale.
2. 29 febbraio – scadenza del termine per la consegna della certificazione unica
La scadenza interessa i soggetti che hanno corrisposto le seguenti tipologie di compensi:
- redditi di lavoro dipendente o assimilato,
- compensi a professionisti o per prestazioni occasionali
- compensi a sportivi dilettanti o per le mansioni amministrativo-gestionali (art. 90 legge 289/2002)
Questi ultimi, che interessano particolarmente il mondo sportivo dilettantistico, sono caratterizzati da una franchigia di esenzione pari a 7.500 euro, al superamento della quale è previsto l'assoggettamento ad una ritenuta irpef del 23% (oltre alle addizionali regionali e comunali), a titolo d'imposta fino a € 28.158,28 e a titolo d'acconto dell'Irpef per la parte eccedente € 28.158,28.
A decorrere dallo scorso anno, con riferimento ai redditi 2014 vi è l'obbligo di redigere la CERTIFICAZIONE UNICA (C.U.) su modello ministeriale, con consegna al percipiente di duplice copia cartacea entro il 28 febbraio (29 febbraio 2016, essendo festivo il 28/2) e successiva trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo.
Da quest'anno, è necessario inserire maggiori dati nella certificazione unica, in quanto in alcune fattispecie la stessa sostituirà il Mod. 770.
Infatti, dal corrente anno 2016 (redditi 2015) non si dovranno riportare gli stessi dati delle C.U. nel modello 770 semplificato, che sarà esclusivamente dedicato, nei casi più frequenti, ai versamenti delle ritenute d'acconto operate.
Si evidenzia, al riguardo, che le associazioni che hanno corrisposto esclusivamente compensi esenti non saranno tenute a presentare il modello dei sostituti d'imposta.
La scadenza della trasmissione telematica delle certificazioni uniche è fissata per il 7 marzo 2016, anche se l'Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di precisare, in occasione di Telefisco del 29/1/2016, che non si farà luogo a sanzioni se le C.U. non correlate ai modelli 730 verranno trasmesse entro il termine dei modelli 770 (1 agosto 2016).
Questo significa che i soggetti non obbligati alla presentazione del Mod.730, non saranno sanzionati per il ritardo nell'invio telematico della Certificazione Unica.
Occorre però prestare particolare attenzione ai compensi corrisposti a uno sportivo dilettante o a un collaboratore amministrativo gestionale.
Infatti, in caso di superamento del limite di esenzione (€ 7.500) a causa della percezione di compensi da più associazioni (e in caso non sia stata correttamente compilata l'autocertificazione dei compensi percepiti durante il periodo di imposta) il collaboratore sarà obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi ove percepisca altri redditi oltre a quello in oggetto e sia pertanto tenuto a presentare il modello 730.
Il sistema sanzionatorio è molto rigido e prevede una sanzione di € 100,00 per ogni certificazione omessa (anche con riferimento ai compensi che non eccedono la franchigia esente di € 7.500, per i quali vige l'obbligo di C.U.), senza la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso o della riduzione per effetto del cumulo giuridico.
Concludendo, per le ASD/SSD che hanno erogato solo compensi inferiori a euro 7.500:
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la CU sostituisce il 770
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la CU può essere inviata anche successivamente al 07/03
Si ribadisce di prestare la massima attenzione nel fruire di tali agevolazioni, a causa del pesante regime sanzionatorio.