Facebook Twitter
Registrati Aderire
  • Home
  • Approfondimenti
    • Articoli di approfondimento
    • La Riforma dello sport
    • Lavoro e previdenza
    • Le Monografie di Fiscosport
  • Notizie in Pillole
    • News e Comunicazioni
    • Le dichiarazioni
  • Giurisprudenza, norme e prassi
    • Sentenze
    • Circolari e risoluzioni
    • Normativa
    • La modulistica
  • Guide e Vademecum
  • Terzo settore
    • Enti Terzo Settore
    • 5 per mille
  • I vostri quesiti
    • Le risposte ai quesiti
    • Poni un quesito
  • Scadenzario
  • Collana Fiscosport
  • Convegni ed eventi
  • Chi siamo
  • Abbonamenti
  • Abbonamenti e Convenzioni
  • Contatti
  • Login/Logout
  • Login/Logout
Registrati
Benvenuto!Accedi al tuo account
Password dimenticata?
Crea un account
Registrazione
Benvenuto!Crea un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
Cerca
Professionisti esperti in materie giuridico-fiscali sportive e ETS
Registrati
Benvenuto! Accedi al tuo account
Forgot your password? Get help
Crea un account
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
Facebook
Instagram
Twitter
Accedi
Professionisti esperti in materie giuridico-fiscali sportive e ETSFiscosport.itProfessionisti esperti in materie giuridico-fiscali sportive e ETS
  • Chi siamo
  • Abbonamenti
  • Abbonamenti e Convenzioni
  • Contatti
  • Login/Logout
  • Home
  • Approfondimenti
    • Articoli di approfondimento
    • La Riforma dello sport
    • Lavoro e previdenza
    • Le Monografie di Fiscosport
  • Notizie in Pillole
    • News e Comunicazioni
    • Le dichiarazioni
  • Giurisprudenza, norme e prassi
    • Sentenze
    • Circolari e risoluzioni
    • Normativa
    • La modulistica
  • Guide e Vademecum
  • Terzo settore
    • Enti Terzo Settore
    • 5 per mille
  • I vostri quesiti
    • Le risposte ai quesiti
    • Poni un quesito
  • Scadenzario
  • Collana Fiscosport
  • Convegni ed eventi
  • Chi siamo
  • Abbonamenti
  • Abbonamenti e Convenzioni
  • Contatti
  • Login/Logout
  • Login/Logout
Home Approfondimenti IMPRESE, SSD, ASD E INDICAZIONE DELLA PARTITA IVA SUL WEB
  • Approfondimenti

IMPRESE, SSD, ASD E INDICAZIONE DELLA PARTITA IVA SUL WEB

Redazione Fiscosport
28 Maggio 2014
Facebook
Twitter
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Email
Print
    In Italia esiste un normativa molto specifica che obbliga tutti i soggetti che possiedono Partita Iva e dispongono di un sito web di indicare la P.I. sulle pagine del sito ... ma nel settore dell'associazionismo pare che in pochi lo sappiano.

    Nel corso dei mesi di marzo e aprile anche la segreteria di Fiscosport si è trovata a fare i conti con l'obbligo della "Comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2013", (o, come è più conosciuto, con il c.d. Spesometro). E come per la maggior parte dei soggetti passivi IVA tenuti a questo adempimento, ci si è resi conto che alcune schede mancavano dei dati essenziali richiesti dalla normativa, vale a dire della "partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cessionario o committente".

    Nessun problema – ci si è detti: laddove il sodalizio sportivo o il professionista abbonati a Fiscosport abbiano un sito web, i dati saranno facilmente recuperati…

    Con nostro stupore ci siamo invece resi conto che l'omissione della pubblicazione della Partita Iva è una lacuna frequentissima, tale da indurci – anche tenuto conto delle sanzioni in cui si incorre – a fare il punto della normativa in materia. Che non riguarda solo i siti web…

    1.  Gli obblighi per i titolari di Partita IVA

    L'art. 35 del d.p.r. n. 633 del 1972, così come modificato dall’art.2, del d.p.r. 5 ottobre 2001, n.404 stabilisce infatti che 

    L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

    Il tenore della norma è chiarissimo. E se non bastasse, cinque anni dopo la modifica introdotta nel 2001 è intervenuta la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 60 del 6 maggio 2006 (v. allegato) che ribadisce quanto sopra, specificando che "L'obbligo di indicazione del numero di partita Iva nel sito web rileva per tutti i soggetti passivi Iva, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell’attività. Di conseguenza, quando un soggetto Iva dispone di un sito web relativo all’attività esercitata, quand'anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso è tenuto ad indicare il numero di partita Iva, come chiaramente disposto dall'articolo 35, comma 1". L'affermazione intende sottolineare che l'obbligo sussiste anche quando non si esercita una vera e propria attività di e-commerce, e il sito web ha solo una funzione di "vetrina" per farsi conoscere per il tramite di internet.

    Fin qui gli adempimenti obbligatori in capo, genericamente, a tutti i titolari di Partita Iva (leggermente diversi da quelli gravanti sulle società, per le quali, come vediamo più avanti, l'obbligo vige non solo per il sito Internet ma anche "per ogni altro spazio elettronico").

    2.  Gli obblighi per le società 

    Se poi il soggetto in questione è una società iscritta nel registro delle imprese, si dovrà osservare il testo dell'art. 2250 c.c., così come risulta a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 42 della l. n. 88 del 2009:

    art. 2250. Indicazione negli atti e nella corrispondenza.
    Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione.
    Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.
    Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.
    Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni e a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.
    Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.
    In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.
    Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma.

    La norma, oltre a richiedere l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA, impone la pubblicazione di

    • ragione sociale e sede legale
    • l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta e il numero di iscrizione
    • posta elettronica certificata
    • eventuale stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento
    • il capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio (per le società di capitali)
    • lo stato di società con unico socio (per le s.p.a e le s.r.l. "unipersonali")

    non solo in tutti gli atti e nella corrispondenza (quindi contratti, bilanci, lettere, fatture emesse, fax, e-mail…) ma anche negli spazi elettronici destinati alla comunicazione: e dunque tutti i siti internet, non solo il proprio ma anche, p.es. le pagine dei social network quali, per citare i più noti, Facebook e Twitter.

    3.  Le sanzioni

    Non ottemperare agli obblighi di comunicazione previsti dall'appena citato art. 2250 c.c. comporta una sanzione pecuniaria che va da 103 a 1.032 euro: lo prescrive l'art. 2630 del codice civile.

    Più delicato il discorso relativo alla mancata osservanza dell'obbligo imposto dall'art. 35 del d.p.r. n. 633/72: il d.p.r. n. 472 del 1997 prevede infatti una sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro quando vi sia violazione degli obblighi di comunicazione; e tuttavia nello stesso decreto, tra le cause di non imputabilità (art. 6) è previsto che non siano punibili "le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo": si tratta delle c.d. "violazioni meramente formali".

    Ma siamo sicuri che sia applicabile nel caso in esame? Se l'indicazione è richiesta, lo è per motivi di controllo, e allora non ci pare agevole sostenere che ometterla "non arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo"; e comunque, non val certo la pena aprire un contezioso se la sanzione viene irrogata: molto più semplice, ci pare, inserire la propria partita IVA in un angolo qualsiasi della home page del proprio sito ….

    Allegati

    • Risoluzione AdE 60/2006
      risoluzione_60_2006.pdf
      Dimensione del file: 0 B Download: 28894
    Facebook
    Twitter
    Linkedin
    WhatsApp
    Telegram
    Email
    Print
      Articolo precedenteLe più importanti scadenze fiscali entro il 3 giugno 2014
      Articolo successivoMODELLO EAS: presentazione entro il 31 marzo (rectius: 2 aprile) in caso di intervenute variazioni – A cura della Redazione di Fiscosport
      Redazione Fiscosport
      Redazione Fiscosport
      La Redazione coordina le pubblicazioni sul sito dei Consulenti Fiscosport, un network di professionisti esperti in materie giuridico-fiscali di interesse per il mondo sportive e per il Enti del Terzo settore (network di cui fanno parte dottori e ragionieri commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, professori universitari, consulenti CONI). Alla Redazione compete anche la predisposizione della newsletter quindicinale inoltrata a chi si registra dal nostro sito: articoli di attualità e approfondimento, risposte ai quesiti, pubblicazione di sentenze e circolari ministeriali, guide e vademecum per il Consulente e/o Dirigente della società o associazione sportiva dilettantistica alle prese con le problematiche fiscali.

      Resta connesso

      2,857FansMi piace
      216FollowerSegui

      Ultimi articoli

      Approfondimenti

      Lavoro sportivo occasionale: perché no (e anche perché sì)

      Biancamaria STIVANELLO - 9 Luglio 2025 0
      A due anni dall’applicazione della riforma, tra i tasselli per completare il puzzle del nuovo lavoro sportivo, manca ancora all’appello il lavoro autonomo occasionale, come già evidenziato nel contributo del collega Foresta*. La questione non è esclusivamente dottrinale ma essenzialmente pratica in quanto si tratta non solo di stabilire se tra le tipologie di lavoro sportivo sia inclusa quella del lavoro autonomo occasionale ma in conseguenza di tale qualificazione capire se sia applicabile o meno la franchigia fiscale fino a 15.000 euro prevista dall’art.36 del D.lgs. 36/21 per i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo. Un recente quesito pervenuto in redazione, nel porre l’accento sul tema “ritenuta sì, ritenuta no” alla luce delle modifiche apportate al TUIR dal DL Sport, offre lo spunto per ripercorrere la sorte di queste prestazioni nell’impianto della riforma, nel tentativo di fare chiarezza. Spoiler: vincerebbe il “no” al lavoro autonomo occasionale sportivo, anche se questa lettura non appare del tutto convincente

      Il RAS compie tre anni e gli enti sportivi sono chiamati...

      3 Luglio 2025

      Premio da federazione internazionale

      3 Luglio 2025

      MASTER IN ENTI DEL TERZO SETTORE con i Consulenti Fiscosport

      3 Luglio 2025

      Imposta di registro e di bollo su contratto di locazione

      3 Luglio 2025

      Le nostre Newsletter

      Newsletter Fiscosport n. 13/2025 del 3 luglio 2025

      Newsletter Fiscosport.it - 03 Luglio 2025

      Newsletter Fiscosport n. 12/2025 del 19 giugno 2025

      Newsletter Fiscosport.it - 19 Giugno 2025

      Newsletter Fiscosport n. 11/2025 del 5 giugno 2025

      Newsletter Fiscosport.it - 05 Giugno 2025

      Newsletter Fiscosport n. 10/2025 del 22 maggio 2025

      Newsletter Fiscosport.it - 22 Maggio 2025

      Newsletter Fiscosport n. 9/2025 dell'8 maggio 2025

      Newsletter Fiscosport.it - 08 Maggio 2025
      Professionisti esperti in materie giuridico-fiscali sportive e ETS
      Fiscosport è una pubblicazione on-line registrata (Trib. Rimini n. 6 del 31/07/2024)
      Editore: Maggioli Spa - Direttore Responsabile: Paolo Maggioli
      ISSN sito web: 2974-9948
      Maggioli S.p.A. - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di R. (RN) Italy
      Facebook Twitter
      • Condizioni di utilizzo
      • Privacy policy
      • Contatti
      • Cookie Policy
      • Redazione
      © Copyright © 2025 Fiscosport.it. Sito realizzato da: KEY5.IT
      Fiscosport.it