Il regime IVA dei soggetti che hanno optato per le disposizioni stabilite dalla legge 398/91, oltre a comportare la determinazione forfetaria dell’imposta da versare, presenta infatti quattro ulteriori differenze rispetto al regime vigente per i titolari di partita IVA che optano per la liquidazione trimestrale:
– l’importo da versare NON deve essere maggiorato dell’1% a titolo di interessi
– l’IVA relativa al quarto trimestre deve essere versata entro il 16 febbraio e non entro il 16 marzo (ovvero unitamente al versamento delle imposte dirette, il 16 giugno o 16 luglio, maggiorato di interessi)
– il codice tributo da utilizzare è 6034, e non 6099
– poiché non viene presentata la dichiarazione IVA, in caso di omesso versamento il termine entro il quale può essere effettuato il c.d. “ravvedimento operoso” non è il 30 settembre dell’anno successivo (scadenza del termine per l’invio della dichiarazione annuale relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione) bensì il 16 febbraio dell’anno successivo (un anno dalla scadenza del termine non rispettato).
Il 16 febbraio 2013 (rectius: 18 febbraio 2013, in quanto quest’anno il giorno 16 cade di sabato) è quindi anche il termine ultimo per sanare con il ravvedimento operoso l’eventuale omesso versamento dell’IVA relativa al quarto trimestre 2011.
Dopo aver fatto queste precisazioni, ricordiamo sinteticamente le altre caratteristiche del “Regime 398”:
a) è dettato specificatamente per le associazioni sportive dilettantistiche affiliate a una Federazione sportiva o a un Ente di promozione sportiva, ed è stato successivamente esteso (dall’art. 9-bis del D.L. 417/91) a tutte le associazioni senza fini di lucro e alle pro loco
b) i ricavi commerciali non devono superare 250.000 annui
c) l’IVA da versare viene determinata in percentuale sull’IVA riscossa; le percentuali sono:
– il 90% per i proventi da sponsorizzazioni
– due terzi, per i proventi da cessione di diritti radiotelevisivi
– il 50%, per tutti gli altri proventi commerciali
d) non devono essere tenuti i registri IVA e non deve essere presentata la dichiarazione annuale; deve essere tenuto solamente lo speciale registro previsto dal D.M. 11 febbraio 1997
e) non si applicano gli obblighi di emissione di scontrino fiscale e ricevuta fiscale.
* Stefano Andreani, Dottore Commercialista e Revisore contabile in Firenze