Con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e in particolare con l’articolo 45, comma 9, il legislatore interviene nuovamente sul tema delle ritenute fiscali applicabili ai premi sportivi dilettantistici: dispone infatti la norma che le somme erogate a un medesimo atleta nell’ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche, fino a un massimo complessivo annuo di 300,00 euro, tornano a essere esenti dall’applicazione della ritenuta del 20%.
L’esenzione si applica alle somme corrisposte a partire dal 29 febbraio 2024 e:
- è in deroga all’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta* del 20% di cui all’art. 25, comma 1, del d.P.R. 600/1973,
- è prevista nel limite complessivo di 300,00 euro per ciascun periodo d’imposta e per ciascun percettore.
Per una corretta applicazione della norma è utile ricordare alcuni aspetti operativi rilevanti:
Il superamento della soglia
Il limite di 300 euro non costituisce una franchigia esente: al superamento della soglia l’intero importo del premio diventa soggetto a ritenuta d’acconto del 20%.
Autocertificazione del beneficiario
L’esenzione viene applicata previa autocertificazione dell’atleta beneficiario che attesti di non aver superato il limite dei 300 euro percepiti dalla medesima ASD o SSD nel periodo d’imposta. In assenza di tale dichiarazione, il soggetto erogante è tenuto ad applicare la ritenuta per intero.
Limite riferito per società sportiva
Il limite di 300 euro annui non è soggettivo, cioè non riguarda la totalità dei premi percepiti da uno stesso sportivo nel complesso, bensì l’importo erogato da ciascuna ASD o SSD a ciascun beneficiario. Ciò significa che un atleta può percepire più premi, ciascuno sotto la soglia, da più società sportive diverse, beneficiando più volte dell’esenzione.
Adempimenti fiscali
Se l’importo del premio è inferiore alla soglia dei 300 euro (e viene resa l’autocertificazione), non si applica alcuna ritenuta, e il premio non va dichiarato dal percettore.
Se invece è superiore alla soglia, la ritenuta del 20% si applica sull’intero importo e costituisce tassazione definitiva. Anche in questo caso, quindi, il premio non va inserito nella dichiarazione dei redditi del percettore.
La società sportiva dovrà in ogni caso:
- versare la ritenuta eventualmente applicata;
- compilare il Modello 770, riportando gli importi corrisposti, anche se non soggetti a ritenuta, ma comunque classificati come premi sportivi.
Decorrenza e coordinamento con la normativa precedente
Ricordiamo che con l’art. 3, comma 12-undecies, del d.l. 215/2023 (convertito con modificazioni dalla l. 18/2024), era stata introdotta l’esenzione per i premi sportivi dilettantistici sotto i 300 euro fino al 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio 2025, in assenza di ulteriori disposizioni, era tornata ad applicarsi la disciplina ordinaria: la ritenuta del 20% doveva quindi essere operata anche su importi inferiori alla soglia dei 300 euro.
Con il d.lgs. 33/2025, la soglia di esenzione è stata nuovamente introdotta, con decorrenza retroattiva dal 29 febbraio 2024, cioè in continuità con quanto previsto dal Milleproroghe, e dunque applicabile anche alle somme erogate dal 1° gennaio 2025 in poi.
Attenzione però: rimane scoperto il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2024, durante il quale la ritenuta doveva essere applicata anche su premi inferiori a 300 euro. Sarà dunque necessario, ai fini di una corretta gestione fiscale degli adempimenti riferiti al 2024, tenere conto di questa finestra temporale.
Per ulteriori approfondimenti si vedano anche:
- il paragrafo “Premi esenti fino a 300 euro” in questo articolo di Biancamaria Stivanello,
- S. Andreani, I premi: quali adempimenti dichiarativi?
- e – per quanto attiene ai volontari – B. Stivanello, I premi ai volontari
*È stato corretto un precedente refuso