Il quesito
Risposta di: Roberto SELCI

Quando si parla della partecipazione di squadre provenienti da federazioni estere a manifestazioni sportive organizzate in Italia, è importante distinguere due piani: quello sportivo-istituzionale e quello fiscale. Il quesito che ci è stato posto riguarda in particolare la possibilità di equiparare tali squadre alle società sportive italiane affiliate a una Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o a un Ente di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuto dal CONI. La risposta, come vedremo, è negativa, ma vale la pena approfondire i motivi.
Inquadramento giuridico: cosa si intende per asd/ssd
Le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) sono soggetti giuridici riconosciuti dalla normativa italiana. Per essere tali devono avere sede in Italia, essere costituite secondo il codice civile italiano e svolgere attività sportiva in via stabile e principale.
Questo è quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto Legislativo 36/2021, aggiornato dal D. Lgs. 120/2023, che definisce i requisiti per il riconoscimento ufficiale da parte del sistema sportivo nazionale.
Di conseguenza, una squadra estera, pur potendo partecipare a una manifestazione, non può essere considerata un ente sportivo dilettantistico italiano, né beneficiare delle agevolazioni o dei riconoscimenti riservati a questi soggetti.
Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS o RASD)
Il RASD è il registro ufficiale nel quale devono essere iscritti tutti gli enti sportivi dilettantistici per accedere alle agevolazioni fiscali e normative previste dalla legge. Il regolamento del RASD, aggiornato a gennaio 2024, chiarisce che possono essere iscritti soltanto gli enti con sede in Italia. Pertanto, le squadre estere sono automaticamente escluse dall’iscrizione e, quindi, da qualsiasi forma di equiparazione.
La partecipazione delle squadre estere agli eventi italiani
Le squadre straniere possono comunque prendere parte a eventi sportivi organizzati in Italia, ma solo previa autorizzazione della Federazione o dell’Ente promotore. Questa partecipazione avviene sulla base di convenzioni temporanee o accordi internazionali, e non implica in alcun modo un’equiparazione ai soggetti italiani. In sintesi, le condizioni per partecipare sono:
- Essere riconosciuti dalla propria Federazione estera;
- Ottenere autorizzazione dalla Federazione italiana della disciplina o da un EPS;
- Partecipare come ospiti e non come affiliati al sistema sportivo nazionale.
Vediamo in pratica alcuni esempi:
CASO A)
Immaginiamo che una squadra di basket spagnola venga invitata a un torneo internazionale in Italia, autorizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro. La squadra parteciperà regolarmente, ma non sarà considerata giuridicamente equiparata a una ASD/SSD italiana iscritta al RAS (per carenza di requisiti soggettivi e oggettivi) e non potrà godere, di esenzioni fiscali o agevolazioni sul lavoro sportivo.
CASO B)
Una squadra di pallavolo francese desidera partecipare a un torneo internazionale organizzato in Italia dalla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV).
- Scenario 1: La FIPAV organizza l’evento sotto l’egida della Federazione Internazionale di Pallavolo (FIVB) e stipula accordi con le squadre estere per la loro partecipazione. In questo caso, la squadra francese può partecipare all’evento, ma non acquisisce lo status di ASD/SSD italiana e non beneficia delle relative agevolazioni fiscali.
- Scenario 2: La squadra francese desidera partecipare a competizioni nazionali italiane regolarmente. In tal caso, dovrebbe costituire una nuova entità giuridica in Italia (ad esempio, una SSD) e affiliarsi alla FIPAV, acquisendo così lo status di società sportiva italiana con i relativi obblighi e diritti.
Inquadramento fiscale
in merito al possibile inquadramento fiscale di tali eventi, non è possibile alcuna equiparazione dei predetti eventi riferibili “a un’unica organizzazione locale o nazionale”.
Sul punto trova applicazione, ancora una volta, la risoluzione n.108 del 06.071996 Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III che ha precisato già a suo tempo il pensiero, peraltro ampiamente condivisibile, dell’Amministrazione Finanziaria sull’argomento. Nel documento di prassi si faceva riferimento a manifestazioni golfistiche, citando espressamente quanto segue: “…. Il riferimento specifico all’organizzazione locale o nazionale esclude che possano andare indenni dall’imposizione IVA le prestazioni rese dal Circolo Golfistico Italiano nei confronti dei soci di altri circoli stranieri, ossia di organizzazioni che evidentemente non sono nazionali, bensì extranazionali. Analoghi criteri si rendono applicabili anche ai fini della imposizione diretta …. “
Peraltro, se anche l’ambito applicativo dei c.d. “servizi sportivi” è stato ritenuto sufficientemente ampio da parte dell’Agenzia delle Entrate, la stessa Amministrazione Finanziaria con la risoluzione n.267/2002, pur prevedendo l’inclusione di prestazioni relative “alla preparazione e all’assistenza” per lo sport specifico nell’evento ha tuttavia anche previsto che eventuali prestazioni connesse (ad esempio) per ospitalità, spostamenti, ecc. non possono ritenersi escluse dall’applicazione IVA.
Pertanto, superata questa inderogabile questione in merito al trattamento fiscale, sotto il profilo dei riconoscimenti/ammissione all’evento sportivo di squadre provenienti da Federazioni estere e partecipanti si dovrà fare riferimento, di volta in volta, alle specifiche normative e regolamenti dei singoli EPS ovvero FSN della disciplina sportiva interessata.
Conclusioni
Le squadre estere possono certamente partecipare a eventi sportivi internazionali in Italia, ma non possono essere considerate alla pari delle ASD/SSD italiane.
Non rientrano nel Registro delle attività sportive dilettantistiche, non godono delle stesse tutele fiscali e la loro partecipazione deve essere espressamente autorizzata e limitata nel tempo.
In definitiva:
- Possono partecipare come ospiti autorizzati;
- Non possono essere equiparate alle ASD/SSD italiane sotto il profilo giuridico o fiscale.
Fonti normative e di prassi
- D. Lgs. 36/2021 coordinato con D. Lgs. 120/2023
- Regolamento RASD 2024 (DPCM 29 gennaio 2024)
- Risoluzione n. 108/E del 06/07/1996 – Ministero delle Finanze
- Risoluzione n. 267/E del 2002 – Agenzia delle Entrate
- Registro ufficiale: https://registro.sportesalute.eu